Sede Municipale - 1° Piano - Largo Europa, 3 - 24060 Chiuduno (BG)
Paris Marisa
Responsabile del Procedimento e Ufficiale Stato Civile
tel.035838397 int. 2
mail:paris@comune.chiuduno.bg.it
pec: paris@pec.comune.chiuduno.bg.it
Dott.ssa Magistri Alessandra
Addetta Stato Civile - Elettorale
tel.035838397 int. 0
mail: magistri@comune.chiuduno.bg.it
Provenzi Antonella
Responsabile del Procedimento Anagrafe
tel.035838397 int. 0
mail: provenzi@comune.chiuduno.bg.it
pec: provenzi@pec.comune.chiuduno.bg.it
Orari Uffici Demografici:
Lunedì | 8.30 - 13.30 |
Martedì | 8.30 - 13.30 |
Mercoledì | 8.30 - 13:30 |
Giovedì | 8.30 - 13.30 |
Venerdì | 8.30 - 13.30 |
Sabato | 8.30 - 12.00 |
Sono i certificati o gli estratti di nascita, matrimonio, morte.
Possono essere rilasciati soltanto dai Comuni che hanno depositato presso l'Ufficio di Stato Civile l'atto originario o l'atto trascritto (di nascita, morte o di matrimonio).
Con l'entrata in vigore il giorno 23 Febbraio 1999 del Regolamento di attuazione degli articoli 1,2 e 3 della L. 15/5/97, n. 127, il cittadino, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e gestori di pubblici servizi, ha la possibilità di "autocertificare" tutti i dati a diretta conoscenza contenuti nei registri dello stato civile. Tali dichiarazioni possono essere rese dall'interessato senza che le stesse vengano autenticate, in piena esenzione dell'imposta di bollo.
Sono i certificati di residenza, stato di famiglia, cittadinanza italiana, esistenza in vita, stato libero, stato vedovile, godimento diritto politici.
Questi certificati possono essere rilasciati soltanto dal Comune di residenza ed hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Quando una pubblica amministrazione richiede più certificati, si consiglia di richiedere un unico certificato plurimo (o contestuale) che raccolga tutti i certificati richiesti.
Ad esempio se vengono richiesti sia il certificato di residenza che lo stato di famiglia può essere rilasciato un solo certificato contestuale dove risulti la residenza e lo stato di famiglia.
Tutti i certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modificazioni (ad esempio il titolo di studio, i certificati di nascita o di morte) hanno validità illimitata.Tutti gli altri certificati hanno la validità di sei mesi.
I certificati anagrafici e le certificazioni di stato civile possono essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni o da chi gestisce un pubblico servizio (ma non da privati) anche oltre i termini di scadenza, sempre che l'interessato dichiari in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso, non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. La firma non va autenticata e nemmeno opposta in presenza del dipendente addetto.
Ad esempio: posso utilizzare un certificato di residenza anche dopo sei mesi dalla data del rilascio, se nel frattempo non ho cambiato residenza e scrivo in fondo al certificato "dichiaro che i dati riportati nel certificato non sono modificati".
I dati contenuti nei documenti di riconoscimento validi (carta d'identità, passaporto, patente) come ad esempio luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati, ovviamente se i dati non sono cambiati.
L'Autocertificazione consiste nella possibilità per il cittadino di consegnare o spedire ad un qualsiasi ufficio pubblico ed ai gestori di pubblici servizi (ENEL, SOBERGAS, TELECOM, ACI, ecc.) una dichiarazione da lui sottoscritta, che sostituisce a tutti gli effetti, il normale certificato.
Detta dichiarazione non necessita di autentica e in questo caso il cittadino risparmierà sempre l'imposta di bollo.
E' possibile autocertificare :
L'atto di notorietà che concerne stati, fatti e qualità o personali o a diretta conoscenza dell'interessato può essere sostituito da una dichiarazione resa dall'interessato medesimo; ad esempio la propria posizione reddituale
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà essere autenticata solamente quando non sia inserita, contenuta, collegata o riconducibile ad una istanza o presentata successivamente all'istanza ma collegata funzionalmente ad essa.
La stessa non può contenere assunzione di impegni, rinunce, intenzioni o comunque rapporti tra privati.
Il cittadino non può utilizzare documenti di riconoscimento che contengono dati che abbiano subito variazioni dalla data del rilascio, allo scopo di sostituire certificati
Il cittadino non deve effettuare dichiarazioni non veritiere.
L'amministrazione pubblica provvede d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.
In considerazione dei gravi abusi che possono derivare dall'esercizio del diritto a presentare un'autocertificazione, il legislatore ha previsto che ogni comportamento illecito in merito alla stessa sia punito con severe sanzioni penali.
Le certificazioni, le autentiche di firma e copia di norma, ai sensi (Tab. A DPR 642/72 e successive modificazioni) devono essere rilasciate in bollo.
Le esenzioni dal Bollo sono applicabili esclusivamente nei casi previsti da apposite leggi ed indicati nella tabella sotto riportata.
Quando il cittadino richiederà un certificato o l'autentica di firma o copia dovrà indicare, sotto la sua diretta responsabilità, l'uso e/o la norma esentativa dal Bollo: in caso contrario il funzionario sarà costretto ad applicare la marca da Bollo.
L'uso diverso da quello indicato sul certificato comporta evasione fiscale