REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
PER
L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA
TASSA
INDICE SISTEMATICO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE
Art. 1 Disciplina
per il rilascio della concessione
e/o autorizzazione di occupazione............ 3
Art.
2 Domanda per il rilascio della concessione e/o
autorizzazione............................... 3
Art.
3 Denuncia occupazioni permanenti.............. 4
Art.
4 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree
pubbliche in forma itinerante................ 4
Art.
5 Concessione e/o autorizzazione............... 5
Art.
6 Occupazione d'urgenza........................ 6
Art.
7 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione. 6
Art.
8 Decadenza della concessione e/o autorizzazione 7
Art.
9 Revoca della concessione e/o autorizzazione..... 7
Art. 10
Obblighi del
Concessionario..................... 7
Art. 11
Rimozione dei materiali
relativi ad occupazioni
abusive......................................... 8
Art. 12
Costruzione gallerie
sotterranee................ 8
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA
Art. 13
Classificazione del
Comune....................... 11
Art. 14
Suddivisione del territorio in
categorie......... 11
Art. 15
Tariffe.......................................... 11
Art. 16
Soggetti passivi. ............................... 12
Art. 17
Durata
dell'occupazione.......................... 12
Art. 18
Criterio di applicazione della
tassa............. 13
Art. 19
Misura dello spazio
occupato..................... 13
Art. 20
Passi
Carrabili.................................. 14
Art. 21
Autovetture per trasporto
pubblico............... 14
CAPO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI AMMINISTRATIVE
Il
presente capo disciplina tutto
quanto concerne le autorizzazioni, le
concessioni, le revoche ecc. nonché le
rela-tive procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in
particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566
modificativo di detto D.Lgs.
Art.
1
Disciplina per
il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
1. Ai sensi
dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o
private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti
o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su
richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione
e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei
singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.
Art.
2
Domanda
per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico
passaggio, deve inoltrare domanda, in
carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda
deve contenere le generalità complete,
la residenza ed il codice fiscale del
richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che
si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le
modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto
a sottostare a tutte le condizioni
contenute nel presente
Regolamento e nelle leggi in vigore, nonchè a tutte le altre norme che
l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela
del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora
l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata
da disegni e grafici, con relative
misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre
l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal
competente ufficio.
5. Dovranno
essere prodotti tutti i documenti che
l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione
riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni
dalla domanda, potrà
richiedere documenti, atti,
chiarimenti a quant’ altro necessario ai fini dell'esame e della
decisione sull'istanza.
7. Per le
occupazioni temporanee la domanda deve
essere prodotta almeno 6 giorni prima
della data di richiesta dell'occupazione.
Art.
3
Denuncia
occupazioni permanenti
[1]1.
Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la
denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso
il competente ufficio
del Comune, deve essere presentata
entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di
rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo
della denuncia non sussiste per gli
anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino
variazioni nella occupazione.
Art.
4
Mestieri
girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma
itinerante
1. Coloro
che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo,
ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati
dai Comuni sui quali è consentito lo svolgimento
di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2.
Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in
forma
itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a
riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di
occupazione. La sosta non
può comunque prolungarsi
nello stessï punto per più di 1
ore ed in ogni caso
tra un punto e l'altro
della sosta dovranno intercorrere
almeno 300 metri.
Art.
5
Concessione
e/o autorizzazione
1. Nell'atto di
concessione e/o autorizzazione
rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata
dell'occupazione, la misura dello spazio concesso,le condizioni alle quali
il Comune subordina la concessione
e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano
automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).
2. La concessione deve inoltre contenere
l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli
eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva
in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in
essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente
autorità comunale dovrà esprimersi
sulla concessione e/o
autorizzazione o sul
diniego per le occupazioni permanenti entro
sessanta giorni dalla domanda o,
negli stessi termini, dalla data di
presentazione della
documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente
Regolamento.
5. Per le
occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego e' stabilito in almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la data per
cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per
le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed
altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei
confronti dei concessionari.
(1) Questa norma
vale esclusivamente per Comuni con oltre 10.000 abitanti.
Art.
6
Occupazioni
d'urgenza
1. Per far
fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla
esecuzione di lavori che non
consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata
dall'interessato prima di aver
conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso
oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la
concessione, l'interessato ha
l'obbligo di dare immediata comunicazione
dell’occupazione al competente ufficio comunale via
fax o con telegramma.
L'ufficio provvederà ad accertare se
esistevano le condizioni d'urgenza.
In caso negativo
verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonchè quelle espressamente
previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto
concerne le misure da adottare per la
circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti
del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
Art.
7
Rinnovo
della concessione e/o autorizzazione
1. Coloro che
hanno ottenuto la concessione
e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente
regolamento, possono richiederne il
rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).
2. Tale richiesta
di rinnovo deve essere redatta con
la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La
domanda di rinnovo deve essere
comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 6 giorni lavorativi prima della cadenza e
deve contenere anche gli estremi
della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
e del canone di concessione, se
dovuto.
Art.
8
Decadenza
della concessione e/o autorizzazione
1. Sono cause di
decadenza della concessione e/o autorizzazione:
- le reiterate
violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in
sua vece, delle
condizioni previste nell'attorilasciato;
- la violazione
delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di
occupazione dei suoli;
- l'uso
improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme
ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione
e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in
concessione e/o autorizzazione senza giustificatï motivo, nei 20 giorni
successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione
permanente e nei 6 giorni successivi,
nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato
pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di
concessione se dovuto.
2. Per il
periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà
restituita.
Art.
9
Revoca
della concessione e/o autorizzazione
1. La concessione
e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o
sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).
2. In caso di
revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non
usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
Art.
10
Obblighi
del concessionario
1. Le
concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo
pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la
cessione.
2. Il
concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti
alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali
appositamente autorizzati dal Sindaco, l'attï di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto
obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni
riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di
ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi
contenitori per i rifiuti.
4. Qualora
dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al
ripristino dello stesso a proprie spese.
Art.
11
Rimozione
dei materiali relativi ad occupazioni abusive
1. Fatta salva
ogni diversa disposizione di
legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco,
previa contestazione delle relative
infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei
materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.
Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata
d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative
spese nonché di quelle di custodia.
Art.
12
Costruzione
gallerie sotterranee
1. Ai sensi
dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93,
il Comune, nel caso di costruzione di gallerie
sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre
alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del
D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al
30 per cento (1) delle spese di
costruzione delle gallerie ai soggetti
beneficiari dell'opera realizzata.
(1) La quota
percentuale può arrivare al 50%.
Capo
II
DISPOSIZIONI
GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA
Con il presente
capo sono disciplinate le norme regolamentari
di carattere tributario
della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, in ottemperanza alle vigenti
disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28
dicembre 1993.
Art.
13
Classificazione
del Comune
1. Ai sensi
dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della
T.O.S.A.P., appartiene alla V classe.
La presa d'attï della
classificazione del Comune dovuta a variazione
della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere
modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40,
comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993,
n. 507.
Art.
14
Suddivisione
del territorio in categorie
1. In ottemperanza dell'art. 42, comma, 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio
di questo Comune
si suddivide in 2 categorie come
da elenco di classificazione delle aree
pubbliche deliberato contestualmente al
presente regolamento con
le modalità stabilite dal predetto art. 42.
Art. 15
Tariffe
1. Le tariffe
per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale
entro il 31 ottobre di ogni anno
ed entrano in vigore il 1^ gennaio dell'anno
successivo a quello
in cui la deliberazione è
divenuta esecutiva (art. 40, comma
3).
2. Ai sensi
dell'art. 42, comma 6, la tassa è
determinata in base alle misure
minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.
3. Le
misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione
delle tariffe o
della tassazione riferiti alla prima
categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
- prima
categoria 100 per cento;
- seconda
categoria 50 per cento;
(1) L'ultima
categoria (la legge impone almeno due categorie) non può avere una tariffa
inferiore al 30% della prima categoria.
Art.
16
Soggetti
passivi
1. Ai sensi
dell'art. 39, la tassa
è dovuta dal
titolare dell'atto di concessione
e/o autorizzazione o, in
mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in
proporzione alla superficie
effettivamente sottratta all'uso
pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
(1) Questa norma
vale esclusivamente per i Comuni con oltre 10.000
abitanti.
Art.
17
Durata
dell'occupazione
1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa,
le occupazioni sono permanenti o temporanee:
a) sono
permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione
e/o autorizzazione, aventi comunque
durata non inferiore all'anno,
che comportino o meno l'esistenza di
manufatti o impianti;
b) si considerano
temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Art.
18
Criterio
di applicazione della tassa
1. Ai sensi
dell'art. 42, comma 4 la tassa
è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro
lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate
con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa
è commisurata a seconda dell’ importanza dell’ area sulla quale
insista l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro
oggetto del tributo sono inclusi nelle 2 categorie
di cui all'art. 14 ed all'elenco
di classificazione approvato ai sensi
di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è
dovuta per anni solari a ciascuno dei
quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in
unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente
classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
Art.
19
Misura
dello spazio occupato
Ai sensi
dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata
e, nel caso di più occupazioni, anche
della stessa natura, si determina
autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le
occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con
condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria
ed aventi la medesima natura, sono
calcolate cumulativamente con
arrotondamento al metro
quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le
occupazioni soprassuolï ,
purchè aggettanti almeno 50 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello
spazio va calcolata sulla proiezione
ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene
cosi' stabilita la superficie su cui determinare il tributo.
Art.
20
Passi
carrabili
1. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei
passi carrabili si determina
moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del
terreno al quale si da' accesso, per la profondità del marciapiede.
2. Nel caso di
mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla
"striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in
mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri 100.
Art.
21
Autovetture
per trasporto pubblico
1. Ai sensi
dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti
con autovetture adibite a trasporto
pubblicï nelle aree a ciò
destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli
posti assegnati.
2.
L'imposta complessiva dovuta
per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente
è proporzionalmente assolta da ciascun
titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.
Art.
22
Distributori
di carburante
1. Ai sensi
dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa,
va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la
tariffa va aumentata
di 1/5 per
ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa
tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i
distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di
differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di
minore capacità maggiorata di 1/5 ogni
1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i
distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si
applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è
dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione
dei carburanti, dell'acquá e
dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco
che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni
eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati,
sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente
regolamento.
Art.
23
Apparecchi
per la distribuzione dei tabacchi
1. Ai sensi
dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici
per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o
soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.
Art.
24
Occupazioni
temporanee - Criteri e misure di riferimento
1. Ai sensi
dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori
all'anno.
2. La tassa si
applica, in relazione alle ore di
occupazione, dividendï per 24 ore le misure giornaliere di tariffa:
1) fino a 12
ore: riduzione del 10 per cento;
2) oltre 12 ore
e fino a 24 ore: tariffa intera.
3) Per
le occupazioni temporanee si applica: fino a 14
gg. tariffa intera; oltre 14 gg il 20 per cento di riduzione.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni
temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo
stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la
tariffa.
Art.
25
Occupazione
sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari
1. Ai sensi
degli artt. 46, comma 1 e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del
soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in
genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di
erogazioni di pubblici
servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base
alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la
parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Ai sensi
dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate
con innesti o allacci ad
impianti di erogazione di pubblici servizi, non già
assoggettati ai sensi del primo
comma del presente articolo, è
dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di
L. 50.000, indipendentemente
dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.
Art.
26
Maggiorazioni
della tassa
1. Ai sensi
dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello
consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la
tariffa dovutá per le occupazioni temporanee di
carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi
dell'art. 45, comma 4 (1), per le
occupazioni effettuate in
occasione di fiere e
festeggiamenti, con esclusione di quelle
realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 200
per cento se in prima categoria, del
10 per cento se in seconda categoria.
3. Ai sensi
dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato
realizzate su aree a ciò destinate dal
Comune, la tariffa è maggiorata (2) del
20 per cento per aree o spazi in
prima categoria; maggiorata del
10 per cento se in
seconda categoria;
(1)
Facoltativo.
(2) La legge
consente maggiorazione o diminuzione fino al 30% della normale
tariffa; pertanto se l'Amministrazione decide per una diminuzione, questo comma va inserito in
calce all'art. 29.
Art.
27
Riduzioni
della tassa permanente
1. In
ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti
riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le
superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è cosi ridotta:
a) per i primi
200 mq. eccedenti, del 90 per cento;
b) per le
superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq., del 90 per cento;
c) per le
superfici eccedenti i 1.500 mq., del 90 per cento.
2) ai sensi
dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni
permanenti e temporanee di spazi ed
aree pubbliche sovrastanti e
sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento.
3) ai sensi
dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul
suolo è ridotta al 30 per cento.
4) ai sensi
dell'art. 44, comma 3, per
i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
5) ai sensi dell’art. 44, comma
6, per i passi
carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in
base ai criteri determinati dal
comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento, fino ad
una superficie di mq. 9. Per
l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
6) ai sensi
dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi
dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una
superficie massima di 10 mq., qualora
su espressa richiesta
degli aventi dirittï ed apposita concessione
e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e
previo rilascio di apposito cartello
segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi,
compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50
per cento.
7) ai sensi
del comma 9 dell'art. 44, la
tariffa è ridotta al 10 per cento
per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che,
sulla base di
elementi di carattere oggettivo,
risultano non utilizzabili e,
comunque, di fatto non utilizzati
dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per
i passi carrabili di accesso agli impianti
per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 50 per cento.
Art.
28
Passi
carrabili - Affrancazione dalla tassa
1. Ai sensi
dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere
definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una
somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove
i contribuenti non abbiano
interesse ad utilizzare i
passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in
pristino dell’ assetto stradale
è effettuata a spese del richiedente.
Art.
29
Riduzione
tassa temporanea
1. Ai sensi
dell'art. 45:
- comma 2/c
Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e
sottostanti il suolo, la tariffa è
ridotta al 50 per cento;
- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è
ridotta al 30 per cento e, ove siano
poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di
vendita nei mercati o di aree già
occupate, la tassa va determinata
con riferimento alla
superficie in eccedenza;
- comma 5 - Le tariffe
sono ridotta al 50% per le occupazioni realizzate da
pubblici esercizi e
da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed
art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in esserecon installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento.
Inoltre, per
tale utenza, le superfici sono
calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento
per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la
parte eccedente i 1.000 mq.;
comma 7
Per le occupazioni realizzate in occasione
di manifestazioni politiche,
culturali o sportive si
applica la tariffa ridotta
dell'80 per cento;
- comma 8 - Per
le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o
che si verificano con
carattere ricorrente, si dispone la
riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 6 bis (1) - Le tariffe per le occupazioni
realizzate per l'esercizio dell'attività
edilizia sono ridotta del 50%‚
se in seconda categoria e tariffe ordinarie se in prima categoria.
(1) Il massimo
della riduzione può essere il 50% della
tariffa normale.
Art.
30
Esenzione
dalla tassa
1. Sono esenti
dal pagamento della tassa tutte le
occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:
a) occupazioni
effettuate dallo Stato, Regioni, Province,
Comuni e loro consorzi, da
Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità,
educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle
indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di
trasporto, nonché le tabelle che
interessano la circolazione stradale,
purchè non contengano indicazioni di
pubblicità, gli orologi funzionanti per
pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle
bandiere;
c) le
occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico
di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o
nei posteggi ad
esse assegnati;
d) le
occupazioni occasionali di durata
non superiore a quella che si sia stabilita nei
regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta
dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle
merci;
e) le
occupazioni con impianti adibiti ai
servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista,
all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al
Comune al termine della
concessione medesima;
f) le
occupazioni di aree cimiteriali.
g) gli accessi
carrabili destinati ai
soggetti portatori di
handicap.
2. Sono inoltre
esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a) commercio
ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
b) occupazioni
sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in
occasione di festività o ricorrenze
civili e religiose. La
collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle
prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
c)
occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati,
scale, pali di sostegno per piccoli
lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti,
coperti di durata non superiore ad un'ora;
d) occupazioni
momentanee con fiori
e piante ornamentali all'esterno dei negozi
od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze,
purchè siano collocati per delimitare
spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
e) occupazioni
per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di
alberi) con mezzi meccanici
o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
Art.
31
Esclusione
dalla tassa
1. Ai sensi
dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e
simili infissi di carattere
stabile, alle occupazioni permanenti
o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile
del Comune o al demanio dello Stato
nonché delle strade statali o provinciali per la parte di
esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi
dell'art. 38, comma 5, sono
escluse dalla tassa le occupazioni di aree
appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio
statale.
3. Ai sensi
dell'art. 44, comma 7, la tassa non è
dovuta per i semplici accessi
carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale
ed, in ogni caso, quando manchi
un'opera visibile che renda concreta
l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
Art. 32
Sanzioni
[1]1.
Soprattasse
- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs.
507/1993.
- Per
l’ omessa, tardiva o infedele
denuncia si applica una
soprattassa pari al
100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa
dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o
parziale versamento è dovuta
una soprattassa pari al
20 per cento dell'ammontare della
tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per
la tardiva presentazione della
denuncia e per il tardivo versamento,
effettuati entro trenta giorni
successivi alla scadenza, le
soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e
soprattassa si applicano gli interessi
moratori in ragione del 7
per cento per ogni semestre compiuto.
2. Pene
pecuniarie
- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione
dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra
violazione al presente regolamento si applica una
pena pecuniaria da L. 50.000
a L. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione
(1).
- La determinazione dei criteri è demandata
ad apposita ordinanza sindacale e
l'applicazione è irrogata
dal Funzionario responsabile del servizio.
- La
pena pecuniaria è
irrogata separatamente
all'imposta e relativi accessori e
negli stessi termini
per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto
della violazione commessa e
l'ammontare della sanzione irrogata.
(1) Stessa
quantificazione prevista dal legislatore per la tassa smaltimento rifiuti
solidi urbani.
Art.
33
Versamento
della tassa
[1]1.
Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per
l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data
di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre
il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni
successivi a quello del rilascio in mancanza di
variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di
gennaio.
3. Il pagamento
della tassa deve
essere effettuato
medianteversamento a mezzo di conto
corrente postale intestato al comune,ovvero, in caso di affidamento in concessione, al
concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto
se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
4. Per le
occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è
assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito
modulo di versamento in conto
corrente, da effettuarsi in concomitanza
al rilascio del relativo atto di
concessione e/o autorizzazione.
Art.
34
Rimborsi
1. I
contribuenti possono richiedere,
con apposita istanza, al Comune
il rimborso delle
somme versate e non dovute entro
il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è
stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Art.
35
Ruoli
coattivi
1. La riscossione
coattiva della tassa si effettua
secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del
28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica
l'art. 2752 del codice civile.
Art. 36
Norme
transitorie
1. La tassa, per
il solo anno 1994, è dovuta come segue,
ai sensi dell'art. 56:
a) comma 3 - I
contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con
esclusione di quelli
già iscritti a ruolo, devono
presentare la denuncia di cui
al titolo 1 art. 2 del presente
regolamento, ed effettuare il versamento
entro il 29 giugno 1994. Nel
medesimo termine di tempo va effettuato
il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolï e quelli risultanti
dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
b) comma 4 - Per
le occupazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, la
tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per
cento, con una tassa minima di L. 50.000.
c) comma 11 bis - Per
le occupazioni temporanee,
effettuate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi e da produttori
agricoli che vendono direttamente il
loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con
riferimento alle tariffe applicabili
per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
d) comma
5 La riscossione e gli accertamenti relativi
ad annualità precedenti
a quella in corso alla data di entrata in vigore delle
disposizioni previste dal capo
secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati
con le modalità ed i termini
previsti dal T.U.F.L., approvatï con
R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive
modificazioni. La formazione
dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui
all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la
sola riscossione della
tassa dovuta per
le annualità fino al 1994.
Art.
37
Entrata
in vigore
1. Il presente
Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, e' pubblicato all'Albo
pretorio per 15 giorni consecutivi.