REGOLAMENTO

 

 

 

PER L'APPLICAZIONE

 

 

 

DELL'IMPOSTA COMUNALE

 

 

 

SUGLI IMMOBILI


 

INDICE SOMMARIO

 

 

 

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

 

 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 

ART. 2 - TERRENI AGRICOLI

ART. 3 - VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

ART. 4 - CARATTERISTICHE DI FATISCENZA DEI FABBRICATI

ART. 5 - NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 6 - UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE  ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 7 - DICHIARAZIONI

ART. 8 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

 


 

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 

 

 

Il presente regolamento emanato nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997, realizza l'autonomia organizzativa dell'Ente in materia di imposta comunale sugli immobili.

 

 

 

ARTICOLO 2

TERRENI AGRICOLI

 

 

Ai sensi dell'art. 7 dei  D.Lgs. 504/92, lettera H), essendo il territorio comunale compreso in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 984/77 ai  terreni agricoli si applica l'esenzione di legge su tutto il territorio comunale.

 

 

 

ARTICOLO 3

VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

 

 

 

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale, in comune commercio al 1' gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonchè ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

 

La Giunta comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, in questo caso è precluso al Comune il potere di accertamento qualora il soggetto passivo abbia versato tempestivamente l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito, relativamente all'anno di imposta per il quale lo stesso versamento è stato effettuato.


 

 

ARTICOLO 4

CARATTERISTICHE DI FATISCENZA DEI FABBRICATI

 

 

Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati.

 

Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione:

 

 

a)    delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;

 

b)    delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;

 

c)    della copertura;

 

d)    delle scale.

 

L’inabitabilità e/o inagibilità deve essere certificata dall’Ufficio Tecnico Comunale, previa richiesta dell’interessato.

 

 

 

ART. 5

NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

 

 

 

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorino abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

 


 

ART.6

UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE  ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE

AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA SOLA ALIQUOTA

 

Ai sensi dell'art.59, comma 1, lett. e) del D.Lgs.446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta  entro il  primo grado di parentela (da padre a figlio/a e viceversa), sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza.

A queste abitazioni NON  è applicata la detrazione prevista per le abitazioni principali.

Le condizioni previste nel presente articolo devono risultare da apposita autocertificazione e/o contratto.

 

ARTICOLO 7

DICHIARAZIONI

 

 

Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale :

 

 

 

A)        E' eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione,  di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30.12.1992, nr. 504 ;

 

 

B)        Conseguentemente sono eliminate :

 

1.         le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del predetto decreto legislativo nr. 504/1992 -1

 

 

2.            le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo nr. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 18.12.1997, nr. 473 ;

 

 

 

C)                    E' introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo e/o nel termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi .  La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unicamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui al successivo art. 8, comma 2) ; essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 riferita a ciascuna unità immobiliare;

 

 

D)        Resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso.

Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune.

 

 

 

ART. 8

ATTIVITA' DI CONTROLLO

 

 

 

1.         La Giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, in collaborazione con enti di servizi e di controllo, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base dei criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo .

 

 

2.            Il funzionario responsabile I.C.I., in aderenza alle scelte operate dalla Giunta:

 

* verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, anche di collaborazioni esterne, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente art. 7, lett.  C.), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato;

 

* determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI", con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi .

 

 

3.            Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del decreto legislativo nr. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del 30%, ai sensi dell'art. 13 dei decreto legislativo nr. 471 dei 18.12.1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nel precedente comma 2) .

 

 

4.            Alle sanzioni amministrative di cui al precedente art. 7 lett.  C) e comma 3 del presente articolo non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997 nè quella prevista dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 473/1997 .

 

 

5.            L'avviso di cui al precedente comma 2 deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

 

 

6.            Le disposizioni di cui all'art. 7 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, ed hanno effetto per l'anno di imposta 1999 e successivi.

 

 

7.            Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni .

 

 

 

ARTICOLO 9

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

 

1.         Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, nonchè alle altre disposizioni vigenti in materia di tributi locali .

 

 

2.         Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a decorrere dal

1° gennaio 1999.