REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
INDICE SOMMARIO
Regolamento per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
ART. 1 - OGGETTO DEL
REGOLAMENTO
ART. 2 - TERRENI AGRICOLI
ART. 3 - VALORE DELLE AREE
FABBRICABILI
ART. 4 - CARATTERISTICHE DI
FATISCENZA DEI FABBRICATI
ART. 5 - NOZIONE DI
ABITAZIONE PRINCIPALE
ART. 6 - UNITA' IMMOBILIARI
EQUIPARATE ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE
ART. 7 - DICHIARAZIONI
ART. 8 - ATTIVITA' DI
CONTROLLO
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento
emanato nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446 del
15.12.1997, realizza l'autonomia organizzativa dell'Ente in materia di imposta
comunale sugli immobili.
ARTICOLO 2
TERRENI AGRICOLI
Ai sensi dell'art. 7
dei D.Lgs. 504/92, lettera H), essendo
il territorio comunale compreso in aree montane e di collina delimitate ai
sensi dell'art. 15 della legge 984/77 ai
terreni agricoli si applica l'esenzione di legge su tutto il territorio
comunale.
ARTICOLO 3
VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
Per le aree fabbricabili, il
valore è costituito da quello venale, in comune commercio al 1' gennaio
dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione,
nonchè ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche.
La Giunta comunale determina
periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle
aree edificabili, in questo caso è precluso al Comune il potere di accertamento
qualora il soggetto passivo abbia versato tempestivamente l'imposta sulla base
di un valore non inferiore a quello stabilito, relativamente all'anno di
imposta per il quale lo stesso versamento è stato effettuato.
ARTICOLO 4
CARATTERISTICHE DI FATISCENZA DEI FABBRICATI
Si considerano inagibili o
inabitabili i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una
situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o
sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione, e di fatto non
utilizzati.
Allo scopo dovranno essere
valutati lo stato di conservazione:
a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni
in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire
pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
b) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte,
le tamponature, i tramezzi;
c) della copertura;
d) delle scale.
L’inabitabilità e/o
inagibilità deve essere certificata dall’Ufficio Tecnico Comunale, previa
richiesta dell’interessato.
ART. 5
NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale si
intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di
proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorino
abitualmente, in conformità alle risultanze
anagrafiche.
ART.6
UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE
ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE
AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA SOLA ALIQUOTA
Ai sensi dell'art.59, comma
1, lett. e) del D.Lgs.446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti
in linea retta entro il
primo grado di parentela (da padre a figlio/a e viceversa), sono
equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione
ha stabilito la propria residenza.
A queste abitazioni NON è applicata la detrazione prevista per le
abitazioni principali.
Le condizioni previste nel
presente articolo devono risultare da apposita autocertificazione e/o
contratto.
ARTICOLO 7
DICHIARAZIONI
Al fine di semplificare e
razionalizzare il procedimento di accertamento dell'Imposta Comunale sugli
Immobili (I.C.I.), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di
potenziare l'attività di controllo sostanziale :
A) E' eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione
e della denuncia di variazione, di cui
all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30.12.1992, nr. 504 ;
B) Conseguentemente sono eliminate :
1. le operazioni di liquidazione sulla base della
dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od
inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione
della dichiarazione di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del predetto decreto
legislativo nr. 504/1992 -1
2. le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà
della dichiarazione, di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo
nr. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 18.12.1997,
nr. 473 ;
C) E'
introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti,
cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso
dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo e/o nel termine
previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dei
redditi . La comunicazione non
assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto,
unicamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio
dell'attività di accertamento sostanziale di cui al successivo art. 8, comma 2)
; essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare
interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti
mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si
applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 riferita a
ciascuna unità immobiliare;
D) Resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in
autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di
ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta
dovuta per l'anno in corso.
Il versamento continua ad
essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal
contribuente nell'ambito del territorio del Comune.
ART. 8
ATTIVITA' DI CONTROLLO
1. La Giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità
operative dell'ufficio tributi, in collaborazione con enti di servizi e di
controllo, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base dei criteri
selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di
contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo .
2. Il funzionario responsabile I.C.I., in aderenza alle
scelte operate dalla Giunta:
* verifica, servendosi di
ogni elemento e dato utile, anche di collaborazioni esterne, ivi comprese le
comunicazioni di cui al precedente art. 7, lett. C.), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari,
la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso
dell'anno di imposta considerato;
* determina la conseguente,
complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata,
in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato
"avviso di accertamento per omesso versamento ICI", con l'indicazione
dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi .
3. Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato
in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il
perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b)
dell'art. 13 del decreto legislativo nr. 472 del 18.12.1997 e successive
modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del 30%, ai sensi
dell'art. 13 dei decreto legislativo nr. 471 dei 18.12.1997. La sanzione è
irrogata con l'avviso indicato nel precedente comma 2) .
4. Alle sanzioni amministrative di cui al precedente art. 7
lett. C) e comma 3 del presente
articolo non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto)
prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del decreto legislativo n.
472/1997 nè quella prevista dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n.
504/1992 come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 473/1997 .
5. L'avviso di cui al precedente comma 2 deve essere
notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
cui si riferisce l'imposizione.
6. Le disposizioni di cui all'art. 7 si applicano per gli
immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, ed hanno effetto per
l'anno di imposta 1999 e successivi.
7. Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad
applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo
n. 504 del 30.12.1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione
sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per
infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per
omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti
sanzioni .
ARTICOLO 9
DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente
Regolamento si rinvia alla disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n.
504/1992 e successive modificazioni, nonchè alle altre disposizioni vigenti in
materia di tributi locali .
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si
applicano a decorrere dal
1° gennaio 1999.