C O M U N E D I
C H I U D U N O
REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI
Approvato dal Consiglio
Comunale nella seduta del
16.10.1995 n° 51
Tariffe modificate con delibere
Giunta Comunale nr. 98/97 -
Regolamento modificato con
delibere Consiglio Comunale nr. 9/1997 - 5/1998 - 19/1998
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 1
Istituzione della tassa.
1) Per il servizio relativo allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni, svolto
sul territorio Comunale, e istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del
Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni, i cui
articoli sono richiamati nel presente
Regolamento, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri indicati nei
successivi articoli. (Art. 58 - Comma 1).
Art.
2
Attivazione del servizio di
Nettezza Urbana.
1) Il Servizio di Nettezza Urbana e disciplinato dal presente Regolamento adottato ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R.
10 settembre 1982, n° 915, in conformita all'Art. 59 del Decreto Legislativo
n° 507/93 e successive modificazioni. Ad esso si fa
riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della Tassa (zona servita,
frequenza della raccolta, ecc.). (Art. 59, Comma 1 e 2). Per zona servita si
intende tutto il territorio comunale.
2) L'interruzione temporanea del servizio di
raccolta per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del
tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga,
determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorita sanitaria di
danno, o pericolo di danno, alle persone o all'ambiente secondo
le
norme e prescrizioni
sanitarie nazionali, l'utente
può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione,
fermo restando il disposto dell'Art. 59, Comma 4, del Decreto
Legislativo n° 507/1993. (Art. 59 - Comma 6).
Art.
3
Gettito e costo del
servizio.
1) Il gettito complessito della Tassa non puo
superare il costo di esercizio del
Servizio di Smaltimento dei
Rifiuti Solidi Urbani interni di
cui all'Art. 58 del Decreto L.vo n° 507/93,
ne puo essere inferiore al 50%. Ai fini
dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi
si fa riferimento ai dati del Conto
Consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si
considerano addizionali,
interessi e penalita (Art. 61 - Comma 1).
2) Il costo
di esercizio di cui al Comma 1 comprende
le spese inerenti e
comunque gli oneri diretti ed
indiretti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i
coefficienti stabiliti ai
sensi dell'Art. 67, Comma 2, del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917 (Art. 61 - Comma 2).
3) Dal costo, determinato in base al disposto del
Comma 2, sono dedotte per quota
percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti
interni e quello relativo allo smaltimento
dei rifiuti di cui all'Art. 2, terzo Comma, n° 3), del Decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n° 915, le entrate derivanti dal
recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime
secondarie (Art. 61 - Comma 3).
4) Ai fini
della determinazione del costo di esercizio
di cui all'Art. 3, Commi 1 e 2,
per il 1995 e dedotto dal costo complessivo dei servizi di Nettezza Urbana
gestiti in regime di privativa Comunale
un importo non inferiore al
cinque per cento a titolo di
costo della spazzatura dei Rifiuti Solidi Urbani di cui all'Art. 2,
terzo Comma, n° 3, del Decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n° 915.
L'eventuale
eccedenza di gettito
derivante dalla predetta deduzione e computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo
per l'anno 1995 (Art. 79 - Comma 5, cosi come modificato dall'Art. 17 del Decreto- Legge n° 62 del
10.5.1995).
Art. 4
Contenuto del Regolamento.
1) Il
presente Regolamento integra
la disciplina legislativa della Tassa secondo i criteri
fissati dalla Legge, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del
tributo.
Art. 5
Presupposti, soggetti
passivi e soggetti responsabili della Tassa.
1) La Tassa e dovuta per l'occupazione o la
detenzione di locali ed aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio Comunale reso in via continuativa nei modi
previsti dagli Artt. 58 e 59 del Decreto L.vo n° 507/93.
Per
l'abitazione colonica e gli
altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la Tassa
e dovuta anche quando nella zona in
cui e attivata la raccolta
dei rifiuti e situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al
fabbricato (Art. 62 - Comma 1).
2) La Tassa e dovuta da coloro che occupano o
detengono i locali o le aree scoperte
di cui al Comma precedente, con vincolo
di solidarieta tra i componenti
il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
(Art. 63 - Comma 1).
3) Per gli alloggi affittati in modo saltuario od
occasionale, la Tassa e dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
Art. 6
Esclusioni dalla Tassa.
1) Non
sono soggetti alla Tassa i
locali e le aree che non possono produrre rifiuti o
per la loro natura o
per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche risultino
in obiettive condizioni di non utilizzabilita nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella de-
nuncia originaria o di variazione e debitamente
riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea
documentazione (Art. 62 - Comma 2).
2) Presentano tali caratteristiche, a titolo
esemplificativo:
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti
tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali
di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e
simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b) soffitte,
cantine,ripostigli,stenditoi,lavanderie,legnaie e simili;
c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e
3 dell'Art. 1117 del Codice Civile, con l'eccezione delle
aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
d) la parte degli impianti sportivi riservata, di
norma, ai soli praticanti, sia che
detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
e) unita immobiliari prive di mobili e suppellettili
e di utenze (gas, acqua, luce);
f) Fabbricati danneggiati, non agibili, in
ristrutturazione, purche tale circostanza sia confermata da idonea
documentazione.
g) i locali e le aree scoperte per i quali non
sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani interni in
regime di privativa Comunale per l'effetto di Leggi, Regolamenti, Ordinanze
in materia sanitaria, ambientale o di
protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi
di Stato esteri (Art. 62 - Comma 5);
h) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia
prevista a norma delle Leggi vigenti.
Tali circostanze debbono essere indicate nella
denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in
base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
3) Nella determinazione della superficie tassabile
non si tiene conto di quella parte di
essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si
formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento
dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori
stessi
in base alle norme vigenti. Ai fini della
determinazione della predetta superficie non tassabile, per le attivita di seguito elencate (esclusi i locali adibiti
ad Uffici, mense, spogliatoi e
servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si
producono rifiuti speciali,
tossici o nocivi in quanto le
operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la
detassazione nei termini sottoindicati,
fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri,
allegando la prevista documentazione, l'osservanza della nor-
mativa di smaltimento dei rifiuti speciali
tossici o nocivi (Art. 62 - Comma 3).
ATTIVITA'
DETASSAZIONE %
Scatolifici 85
Falegnamerie 85
Autocarrozzerie 80
Autofficine per riparazione veicoli 80
Gommisti 80
Autofficine di elettrauto 80
Verniciatura 80
Laboratori di produzione tessile 80
Accessori per abbigliamento (bottonifici - 75
spallinifici ecc.)
Materie
plastiche
75
Officine Meccaniche 80
Tipografie - Incisioni - Stamperie 75
Imprese Edili 80
4)
a)
elevando la detassazione delle superfici adibite a Box ed autorimesse
dall'attuale 50% al 90%;
b)
elevando la determinazione delle superfici coperte adibite a magazziono
o deposito di attività produttive o commerciali, dall'attuale 50% al 75%,
uniformando contemporaneamente anche la detassazione delle aree espositive di
mobilifici ed autosaloni portandoli anch'essa al 75% (dall'attuale 80%).
Art. 7
Commisurazione della Tassa.
1) La Tassa e commisurata alle quantita e qualita
medie ordinarie, per unita di superficie
imponibile, dei Rifiuti Solidi Urbani interni producibili nei locali ed
aree per il tipo di uso cui i
medesimi sono destinati, nonche al
costo dello smaltimento (Art. 65 -
Comma 1).
2) La superficie tassabile e misurata sul filo
interno dei muri o sul perimetro
interno delle aree scoperte. Le frazioni
di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si
trascurano, quelle superiori si
arrotondano ad un metro
quadrato.
3) Nelle unita immobiliari adibite a civile
abitazione in cui sia svolta anche un'attivita economica e professionale, la
Tassa e dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attivita ed e
commisurata alla superficie a tal fine utilizzata (Art. 62 - Comma 4).
Art. 8
Parti comuni del condominio.
1) Negli alloggi in condominio il calcolo della
superficie tiene conto anche delle
parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono
idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate
nell'Art. 6, Comma 2, punto c).
2) Qualora
le superfici delle parti
in comune non
vengono indicate nella denuncia di cui
al successivo Art. 15, il Comune aumenta la superficie dichiarata da ciascun
condomino in maniera inversamente proporzionata al numero dei condomini
vale a dire:
- fino a 8 condomini 10%
- da 9 a 15 condomini 8%
- oltre 5%
Resta ferma l'obbligazione di coloro che detengono
ed occupano parti comuni in via esclusiva (Art. 63 - Comma 2).
Art. 9
Classi di contribuenza.
1) A decorrere dal
1 gennaio 2001, si applica
la seguente classificazione
delle categorie tassabili:
2) Le pertinenze rientrano nella classe di
appartenenza dei locali principali. Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio sono computate come
da successivo Articolo 12, Comma 2.
Art. 10
Deliberazioni di tariffe.
1) Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta
Comunale delibera le tariffe per unita
di superficie dei locali ed aree comprese nelle singole categorie, da applicare
nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si
intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso (Art. 69 - Comma
1).
2) Ai fini del controllo di legittimita, la deliberazione deve indicare le ragioni
dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali
relativi ai costi del servizio discrimitati in base alla loro classificazione
economica, nonchè i dati e le circostanze che hannodeterminato l'aumento per la
copertura minima obbligatoria del costo
ovvero gli aumenti di cui al Comma 3 (Art. 69 - Comma 2).
3) Nei casi
di dissesto dichiarato, ai sensi dell'Art.
25 del Decreto Legge 2 marzo
1989, n° 66, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n° 144, e dall'Art. 21 del
Decreto Legge 18 gennaio 1993, n° 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 marzo 1993, n° 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto
dovuto a seguito di rilievi di
legittimita od in ottemperanza a decisione definitiva, e confermato il potere
di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie entro il termine di cui al Comma
1 (Art. 69 - Comma 3).
4) Le deliberazioni
tariffarie divenute esecutive a
norma di Legge sono trasmesse
entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalita locale del
Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di
legittimita nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati
tardivamente il Comune non e obbligato ad adeguarsi agli effetti dei
rimborsi e degli accertamenti
integrativi (Art. 69 - Comma 4).
Art. 11
Esenzioni ed agevolazioni.
1) Sono esenti dalla Tassa:
a) i locali e le aree scoperte adibiti ad Uffici e
Servizi Comunali;
b) gli edifici e le aree scoperte adibiti a culto;
c) scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
d) Asilo Infantile;
e) Centro Sportivo
2) A partire dal 01.01.1996 ai sensi dell'Art. 67, Comma
I, D.Lvo n° 507/93 e prevista la riduzione tariffaria pari al 25% della somma
iscritta a ruolo per i contribuenti che dimostrino di aver attivato il
compostaggio domestico con buca o
contenitore secondo gli indirizzi tecnici forniti dall'Amministrazione
Comunale.
3) Le
agevolazioni di cui al comma
2 sono incompatibili con le riduzioni di cui al successivo art.
12, e vengono iscritte nel Bilancio di Previsione come autorizzazioni di spesa;
la relativa copertura e'
assicurata da risorse diverse
dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta (art. 67
comma 3).
Art. 12
Riduzioni.
A
partire dal 01.01.1996, per
effetto dell'Art. 20, Comma
1, lettera a), del Decreto Legge n° 530/1994:
1) La tariffa unitaria viene ridotta nella
misura sottoindicata nel caso di:
a) abitazioni con un unico occupante: riduzione 30%;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella
denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di
residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;
c) locali, non adibiti ad abitazioni, ed aree
scoperte, adibiti ad uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi
dell'anno, risultante dalla licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio
dell'attivita svolta: 30%;
d) utenti che, versando nelle circostanze di cui
alla lettera b), risiedano od abbiano la dimora, per piu di sei mesi all'anno,
in localita fuori dal territorio nazionale: 30%; e) attivita' produttive,
commerciali e di servizi che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi
di carattere tecnologico comportanti una minore produzione di rifiuti, a
condizioni che i relativi Impianti siano in esercizio: 30%;
f) attivita
produttive, commerciali e di
servizi tenute a conferire all'Ente Gestore del servizio
rilevanti quantita di rifiuti che diano luogo alle entrate di cui all'art. 61
comma 3 del D.Lgs. n. 507/93: 30%;
A partire dal 01.01.1997:
1) Sono computate per la meta le superfici
riguardanti le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite,
diverse da quelle indicate dal successivo comma 2. (Art. 66 - Comma 1).
2) Sono
computate per il 5% le aree scoperte che costituiscono pertinenza
od accessorio dei locali
ed aree assoggettabili a Tassa
(Art. 66 - Commi 2 ).
3) Le
riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui
ai precedenti comma, sono
applicate sulla base di elementi
e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno
successivo (art. 66 comma 6).
4) Il contribuente e' obbligato a denunciare entro
il 20 gennaio, il venir meno delle
condizioni prescritte per avere diritto all'applicazione della
tariffa ridotta di cui al comma
3, in difetto si provvede al recupero del tributo a
decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato
luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per
l'omessa denuncia di variazione dell'art.
22 (art. 66 comma 6).
Art.
13
Tassa giornaliera di
smaltimento.
1) Per
il Servizio di Smaltimento
dei Rifiuti Solidi Urbani interni od
equivalenti, prodotti dagli utenti che
occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree
pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitu di pubblico passaggio, e
istituita la Tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo
l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno (Art. 77
- Comma 1).
2) La
misura tariffaria e determinata
in base alla tariffa, rapportata
a giorno, della Tassa annuale di
smaltimento dei Rifiuti Solidi
Urbani attribuiti alla categoria
contenente voci corrispondenti di
uso, maggiorata dell'importo
percentuale del 25% (Art. 77 - Comma 2).
3) In mancanza di corrispondente voce di uso nella
classificazione contenuta nell'Art. 10, e applicata la tariffa della classe recante voci di
uso assimilabili per
attitudine quantitativa e qualitativa a produrre Rifiuti Solidi Urbani
(Art. 77 - Comma 3).
4) L'obbligo della denuncia di uso temporaneo e
assolto con il pagamento della Tassa,
da effettuare, contestualmente alla Tassa
di occupazione di
spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, con il modulo di
versamento di cui all'Art. 50 del
Decreto Legislativo n° 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante
versamento diretto senza la compilazione del suddetto modello (Art. 77 - Comma
4).
5) In caso
di uso di fatto, la Tassa, che non
risulti versata all'atto
dell'accertamento dell'occupazione
abusiva, e recuperata unitamente alla
sanzione, interessi e accessori
(Art. 77 - Comma 5).
6) Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il
contenzioso e le sanzioni, si applicano le
norme stabilite dal
presente Regolamento per la Tassa annuale per lo smaltimento dei Rifiuti
Solidi Urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente
Articolo (Articolo 77 - Comma 6).
Art. 14
Denunce.
1) I
soggetti che occupano o detengono i locali
o le aree scoperte devono presentare al Comune entro il 20 gennaio
successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti
nel territorio del Comune. La
denuncia e redatta sugli appositi modelli predi-
sposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi (Art. 70 - Comma 1).
2) La denuncia ha effetto anche per gli anni
successivi, qualora le condizioni di
tassabilita siano rimaste invariate. In
caso contrario l'utente e tenuto a denunciare, entro lo stesso termine
del 20 gennaio e nelle medesime forme, ogni
variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e
destinazione, che comporti un maggior
ammontare della Tassa o comunque
influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da
indicare nella denuncia (Art. 70 - Comma 2).
3) E'
fatto obbligo all'amministratore
del condominio ed
al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprieta e
dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun
anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e
del centro commerciale integrato (Art. 63 - Comma 4).
4) La denuncia, originaria o di variazione, deve
contenere:
a) l'indicazione del Codice Fiscale;
b) cognome
e nome, nonche luogo e data
di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo
familiare o la convivenza;
c) per gli Enti, Istituti, Associazioni, Societa ed
altre organizzazioni devono essere
indicati la denominazione, la sede e
gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
d) l'ubicazione
e la superficie dei singoli locali
e delle aree e l'uso cui sono
destinati;
e) la data di inizio della conduzione o occupazione
dei locali
e delle aree;
f) la provenienza;
g) la data in
cui viene presentata la denuncia e la firma
di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale (Art. 70
- Commi 3 e 4).
5) L'Ufficio Comunale competente rilascia ricevuta
della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno
indicato dal timbro postale (Art. 70 - Comma 5).
6) In
occasione di iscrizioni anagrafiche
o altre pratiche concernenti i locali ed aree
interessati, gli Uffici Comunali sono tenuti ad invitare l'utente a
provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo
restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al Comma 1
(Art. 70 - Comma 6).
7) In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di
variazione, di cui al presente articolo e le richieste di detassazione o
riduzione, sono presentate entro il 20 gennaio
1996. Le denunce
integrative o modificative,
anche di quelle gia prodotte in base
al precedente ordinamento del tributo, nonche l'elenco di
cui al Comma 3 dell'Art. 14, sono presentati entro il 30 settembre 1996, ed hanno
effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni
tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1997
(Art. 20, Comma 2, Lettera d, del
Decreto Legge n° 530/1994).
Art. 15
Decorrenza della Tassa e
cessazione.
1) La Tassa e corrisposta in base a tariffa
commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria (Art. 64 - Comma 1).
2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre
solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza (Art. 64 -
Comma 2).
3) La cessazione nel corso dell'anno della
conduzione od occupazione dei locali e delle aree, purche debitamente accertata a seguito di regolare
denuncia indirizzata al competente Ufficio Tributario Comunale, da diritto
all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo
a quello
in cui la denuncia viene
presentata (Art. 64 - Comma 3).
4) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non e dovuto per le annualita successive
se l'utente che ha prodotto denuncia di
cessazione dimostri di non aver
continuato l'occupazione o
la detenzione dei locali ed aree ovvero se la Tassa
sia stata assolta dall'utente
subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio (Art. 64 -
Comma 4).
5) Lo sgravio od il rimborso del tributo a ruolo e
riconosciuto non dovuto e disposto
dall'Ufficio Comunale entro
trenta giorni dalla ricezione della
denuncia di cessazione o dalla denuncia
tardiva di cui al Comma precedente. Quest'ultima denuncia e
da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in
cui e iscritto il tributo.
Art. 16
Accertamento.
1) In caso di denuncia infedele od incompleta,
l'Ufficio Tributi provvede ad emettere,
relativamente all'anno di presentazione
della denuncia ed a quello precedente
per la
parte di cui
all'Art. 16, Comma 2, avviso di
accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'Ufficio
emette avviso di accertamento
d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo
a quello in cui la denuncia doveva essere presentata (Art. 71 - Comma 1).
2) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti
dal Funzionario designato per
l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'Art. 19 e devono
contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree
e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili
accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonche la
motivazione dell'eventuale diniego
della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della
maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed
accessori, soprattassa ed altre penalita (Art. 71 - Comma 2).
3) Gli
avvisi di cui al
Comma 1 devono
contenere altresi l'indicazione
dell'Organo presso cui puo essere prodotto
ricorso ed il relativo termine di decadenza (Art. 71 - Comma 3).
4) Ai
fini del potenziamento
dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in
grado di provvedere autonomamente, puo stipulare apposite convenzioni con
soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in
tutto od in parte sottratte a tassazione. Il relativo
capitolato deve contenere l'indicazione dei
criteri e delle modalita di
rilevazione della materia imponibile nonche dei requisiti di
capacita ed affidabilita del personale
impiegato dal contraente (Art. 71 - Comma 4).
Art. 17
Riscossione e contenzioso.
1) L'importo del tributo ed addizionali, degli
accessori e delle sanzioni, liquidato
sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli
accertamenti notificati nei termini di cui all'Art. 16, Comma 1, e
iscritto a cura del Funzionario responsabile di cui
all'Art. 19 in ruoli principali ovvero, con
scadenze successive, nei ruoli
supplettivi, da formare e consegnare
all'Intendenza di Finanza, a
pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti
importi sono arrotondati a mille Lire per difetto se
la frazione non e superiore a cinquecento Lire, oppure per eccesso se e superiore (Art. 72 - Comma 1).
2) Nei ruoli supplettivi sono, di regola, iscritti
gli importi o i maggiori importi
derivanti dagli accertamenti, nonche quelli delle partite comunque non iscritte
nei ruoli principali (Art. 72 - Comma 2).
3) Gli importi di cui al Comma 1 sono riscossi
in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'Art. 18
del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendente di Finanza.
Su istanza del
contribuente iscritto nei ruoli
principali o supplettivi il
Sindaco puo concedere per
gravi motivi la ripartizione fino a otto
rate del carico tributario se comprensivo di tributi
arretrati. In caso di omesso pagamento
di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli e
riscuotibile in un'unica
soluzione. Sulle somme il cui pagamento e differito rispetto all'ultima
rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre (Art.
72 - comma 3).
4) Ferme restando le disposizioni di cui ai Commi
precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del
competente Ufficio Comunale, gli Articoli 11, 12, escluso il primo Comma, 13,
18, primo e terzo Comma, 19, secondo
Comma, 20, secondo Comma, 21, secondo
Comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo Comma, 25, 26, escluso
l'ultimo Comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del
Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n° 602 (Art. 72 - Comma 4).
5) Si
applicano, in quanto compatibili, le
altre disposizioni
contenute nel Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 602 e nel
Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n° 43 (Art. 72 - Comma 5).
6) Si applica l'Art. 298 del Regio Decreto 14
settembre 1931, n° 1175, e successive modificazioni (Art. 72 - Comma 6).
Art. 18
Mezzi di controllo.
1) Ai
fini del controllo dei dati
contenuti nelle denunce
o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione
della misura e destinazione delle
superfici imponibili, effettuata
anche in base alle convenzioni di cui all'Art. 16, comma 4, l'Ufficio Tributi
Comunale puo rivolgere al contribuente
motivato invito ad esibire o trasmettere
atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree
scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie
specifici, da restituire debitamente sottoscritti,
puo utilizzare dati legittimamente acquisiti
ai fini di altro tributo ovvero
richiedere ad Uffici Pubblici o di Enti Pubblici anche economici, in esenzione
da spese e diritti, dati e
notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti (Art. 73 - Comma
1).
2) In caso di mancato adempimento da parte del
contribuente alle richieste di cui al
comma 1 nel termine concesso, gli agenti di Polizia Urbana, ovvero il personale
incaricato della rilevazione della
materia imponibile ai sensi dell'Art. 16, Comma 4, muniti di autorizzazione del
Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della
verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla Tassa ai
soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle
superfici, salvi i casi di immunita o
di segreto militare, in cui l'accesso e sostituito da dichiarazioni del
responsabile del relativo organismo (Art. 72 - Comma 2).
3) In caso di mancata collaborazione del
contribuente, od altro impedimento alla
diretta rilevazione, l'accertamento puo essere effettuato in base a presunzioni
semplici aventi i caratteri previsti
dall'Art. 2729 del Codice Civile (Art. 73 - Comma 3).
Art. 19
Funzionario responsabile
1) Il Funzionario responsabile cui sono attribuiti
la funzione ed i poteri per l'esercizio
di
ogni attivita organizzativa e gestionale relativa alla
Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti
Solidi Urbani interni e designato nel responsabile del Servizio Finanziario e
dei Tributi. Il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti
e dispone i rimborsi (Art. 74 - Comma 1).
2) Entro sessanta giorni dalla designazione, il nominativo
del Funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione
Centrale per la fiscalita locale del
Ministero delle Finanze (Art. 74
- comma 2).
Art. 20
Rimborsi e sgravi.
1) Nel caso di errore e di duplicazione, ovvero di
eccedenza del tributo iscritto a
ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di
riforma dell'accertamento riconosciuto
illegittimo, adottato dal Comune
con l'adesione del contribuente prima che intervenga la
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'Ufficio Comunale
dispone lo sgravio od il rimborso entro novanta giorni (Art. 75 - comma 1).
2) Lo
sgravio od il rimborso del tributo
iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi del
precedente Art. 15, Commi 3 e 4, e disposto dall'Ufficio Comunale entro i
trenta giorni dalla ricezione della denuncia
di cessazione o dalla denuncia tardiva
di cui al comma 5 del medesimo Articolo, da presentare, a pena di decadenza,
entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e iscritto il tributo (Art. 75
- Comma 2).
3) In ogni
altro caso, lo sgravio od il
rimborso del tributo riconosciuto non dovuto, e disposto
dal Comune entro novanta giorni dalla
domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni
dall'avvenuto pagamento (Art. 75 - comma 3).
4) Sulle somme da rimborsare e corrisposto
l'interesse del 7 per cento semestrale
a decorrere dal semestre successivo a
quello dell'eseguito pagamento (Art. 75 - Comma 4).
Art. 21
Sanzioni.
1) Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o
di variazione si applica la soprattassa
pari al 50 per cento dell'ammontare dei
tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia e
ridotta al 5 ed al 20
per cento dei
tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con
ritardo rispettivamente inferiore e superiore
al mese, prima dell'accertamento
(Art. 76 - Comma 1).
2) Per la denuncia originaria o di variazione
risultata infedele per oltre un quarto
della Tassa dovuta,
si applica una soprattassa del 50 per cento della
differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia (Art. 76
- comma 2).
3) Per
l'omessa, inesatta o
tardiva indicazione dei
dati richiesti in denuncia o con il
questionario per la mancata esibizione o trasmissione di atti
o documenti o dell'elenco di cui
al precedente Art.
14, Comma 3, si applica
la pena pecuniaria da Lire cinquantamila a Lire centocinquantamila
da determinare in base alla gravita della violazione (Art. 76 - Comma
3).
4) Per le violazioni che comportano l'obbligo del
pagamento del tributo o del maggiore
tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della Tassa.
Per le altre infrazioni il Comune
provvede con separato atto da
notificare entro il secondo anno
successivo a quello della commessa infrazione (Art. 76 -
Comma 4).
5) Sulle
somme dovute a
titolo di tributo,
addizionale e soprattassa in
conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi
per ritardata iscrizione a ruolo
nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a
quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna
all'Intendente di Finanza dei ruoli nei quali e effettuata l'iscrizione delle
somme predette (Art. 76 - Comma 5).
6) Le
sanzioni di cui ai Commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle
pendenze conseguenti alla notifica
degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro
il termine per ricorrere alle Commissioni
Tributarie, all'accertamento
originario o riformato dall'Ufficio ai
sensi del precedente Articolo 21 (Art. 76 - Comma 6).
Art. 22
Entrata in vigore.
1) Le
norme del presente Regolamento, ove non diversamente stabilito, sono immediatamente
applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 66,
comma 3,4,5,6 - Art. 72 comma 2,3,4,5,6 - del D.L. 507/93 che hanno decorrenza
01.01.1996. Le norme previste in
attuazione degli art.
63 comma 2,3,4, - art. 64 comma 2 secondo paragrafo, art. 66
comma 1,2 che hanno decorrenza 01.01.1997.
2) I termini di accertamento e di riscossione di cui
agli Articoli 16, 17 e 18 si, applicano anche ai crediti tributari relativi agli
anni anteriori al 1996, fermi restando gli
effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al
disposto dell'Art. 17, Comma 1, i ruoli
principali e supplettivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base
alla normativa precedente, non formati
alla data del 1 gennaio 1996, possono essere formati
ed emessi entro il termine perentorio
del 15 dicembre 1996 (Art. 79 - Comma 7).
3) Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a
norma di Legge, e trasmesso entro
trenta giorni alla Direzione Centrale per la fiscalita locale del Ministero
delle Finanze che
formula eventuali rilievi di legittimita entro sei mesi dalla ricezione
del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non e
obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti
integrativi (Art. 68 - Comma 3).