C O M U N E   D I   C H I U D U N O

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del  16.10.1995  n° 51

 

Tariffe modificate con delibere Giunta Comunale nr. 98/97 -

Regolamento modificato con delibere Consiglio Comunale nr. 9/1997 - 5/1998 - 19/1998

 

IL SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE

 


 

Art. 1

Istituzione della tassa.

 

1) Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti  solidi urbani interni, svolto sul territorio  Comunale, e   istituita apposita tassa annuale, da  applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni, i cui articoli  sono  richiamati  nel presente Regolamento, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri indicati nei successivi articoli. (Art. 58 - Comma 1).

 

 

Art. 2

Attivazione del servizio di Nettezza Urbana.

 

1) Il Servizio di Nettezza Urbana e  disciplinato  dal presente Regolamento adottato ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915, in conformita all'Art. 59 del Decreto Legislativo

n° 507/93 e successive modificazioni. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini  dell'applicazione della Tassa (zona servita, frequenza della raccolta, ecc.). (Art. 59, Comma 1 e 2). Per zona servita si intende tutto il territorio comunale.

 

2) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per  motivi sindacali o per imprevedibili  impedimenti organizzativi  non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorita sanitaria di danno, o pericolo di danno, alle persone o all'ambiente secondo

le  norme  e prescrizioni sanitarie  nazionali,  l'utente  può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, fermo restando il  disposto  dell'Art. 59, Comma 4, del Decreto Legislativo n° 507/1993. (Art. 59 - Comma 6).

 

 

Art. 3

Gettito e costo del servizio.

 

1) Il gettito complessito della Tassa non puo superare il  costo di esercizio del Servizio di Smaltimento dei  Rifiuti  Solidi Urbani interni di cui all'Art. 58 del Decreto L.vo n° 507/93,

ne puo essere inferiore al 50%. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati  del  Conto  Consuntivo   comprovati   da documentazioni ufficiali e non  si  considerano  addizionali, interessi e penalita (Art. 61 - Comma 1).

 

2) Il  costo di esercizio di cui al Comma 1 comprende  le  spese inerenti e comunque  gli  oneri  diretti ed indiretti. Per le quote di ammortamento degli impianti e  delle attrezzature si applicano  i  coefficienti  stabiliti ai sensi  dell'Art. 67, Comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917 (Art. 61 - Comma 2).

 

3) Dal costo, determinato in base al disposto del Comma 2,  sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento  dei rifiuti di cui all'Art. 2, terzo Comma, n° 3), del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n° 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia  o  materie  prime  secondarie (Art. 61 - Comma 3).

 

4) Ai  fini della determinazione del costo di esercizio  di  cui all'Art. 3, Commi 1 e 2, per il 1995 e dedotto dal costo complessivo dei servizi di Nettezza Urbana gestiti in  regime di privativa Comunale un importo  non inferiore  al  cinque  per cento a titolo di costo  della spazzatura  dei Rifiuti Solidi Urbani di cui all'Art. 2, terzo Comma, n° 3,  del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,  n° 915.

 

L'eventuale  eccedenza  di  gettito  derivante dalla predetta deduzione e computata in diminuzione  del tributo iscritto  a ruolo  per l'anno  1995  (Art. 79 - Comma 5,  cosi come modificato  dall'Art. 17 del Decreto- Legge n° 62 del 10.5.1995).

 

 

Art. 4

Contenuto del Regolamento.

 

1) Il  presente Regolamento integra  la  disciplina  legislativa della Tassa secondo i criteri fissati  dalla  Legge, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

 

 

 

Art. 5

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della Tassa.

 

1) La Tassa e dovuta per l'occupazione o la detenzione di  locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio  Comunale reso in via continuativa nei modi previsti dagli Artt. 58 e 59 del Decreto L.vo n° 507/93.

Per   l'abitazione  colonica e gli altri fabbricati  con  area scoperta di pertinenza, la  Tassa  e dovuta anche quando nella zona in  cui  e  attivata la raccolta  dei  rifiuti  e situata soltanto la  strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato (Art. 62 - Comma 1).

 

2) La Tassa e dovuta da coloro che occupano o detengono i  locali o le aree scoperte di cui al Comma precedente, con vincolo  di solidarieta  tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. (Art. 63 - Comma 1).

 

3) Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la Tassa e dovuta dal proprietario o, in caso di  subaffitto, dal primo affittuario.

 

 

Art. 6

Esclusioni dalla Tassa.

 

 

1) Non  sono  soggetti alla Tassa i locali e  le  aree  che  non possono produrre rifiuti  o  per  la  loro  natura  o  per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita nel  corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate  nella de-

nuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Art. 62 - Comma 2).

 

2) Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

 

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di  essicazione  e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

 

b) soffitte, cantine,ripostigli,stenditoi,lavanderie,legnaie e simili;

 

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3  dell'Art. 1117  del Codice Civile, con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

 

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti,  sia che detti impianti siano ubicati  in  aree scoperte che in locali;

 

e) unita immobiliari prive di mobili e suppellettili e di  utenze (gas, acqua, luce);

 

f) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purche tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

 

g) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani interni in regime di privativa Comunale per l'effetto di Leggi, Regolamenti, Ordinanze in  materia  sanitaria,  ambientale o  di  protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri (Art. 62 - Comma 5);

 

h) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle Leggi vigenti.

 

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

 

3) Nella determinazione della superficie tassabile non si  tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei  quali sono tenuti  a provvedere a proprie spese i produttori stessi

in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile, per le attivita  di seguito elencate (esclusi i locali  adibiti  ad  Uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove  risulti  difficile determinare la superficie in  cui si  producono  rifiuti speciali, tossici o nocivi in  quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei  termini sottoindicati, fermo restando che la detassazione viene accordata  a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della nor-

mativa di smaltimento dei rifiuti  speciali  tossici o nocivi (Art. 62 - Comma 3).

 

ATTIVITA'                                                   DETASSAZIONE %

 

Scatolifici                                                                    85

Falegnamerie                                                              85

Autocarrozzerie                                                          80

Autofficine per riparazione veicoli                                80

Gommisti                                                                    80

Autofficine di elettrauto                                               80

Verniciatura                                                                80

Laboratori di produzione tessile                                   80

Accessori per abbigliamento (bottonifici -                    75

spallinifici ecc.)

Materie  plastiche                                                        75

Officine Meccaniche                                                   80

Tipografie - Incisioni -  Stamperie                                75

Imprese Edili                                                               80

 

4) 

a)      elevando la detassazione delle superfici adibite a Box ed autorimesse dall'attuale 50% al 90%;

b)      elevando la determinazione delle superfici coperte adibite a magazziono o deposito di attività produttive o commerciali, dall'attuale 50% al 75%, uniformando contemporaneamente anche la detassazione delle aree espositive di mobilifici ed autosaloni portandoli anch'essa al 75% (dall'attuale 80%).

 

 

 

 

Art. 7

Commisurazione della Tassa.

 

 

1) La Tassa e commisurata alle quantita e qualita medie ordinarie, per unita di superficie  imponibile, dei Rifiuti Solidi Urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di  uso cui i medesimi  sono destinati, nonche al costo dello  smaltimento (Art. 65 - Comma 1).

 

2) La superficie tassabile e misurata sul filo interno dei muri  o sul perimetro interno  delle  aree  scoperte. Le  frazioni  di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle  superiori  si  arrotondano  ad un metro quadrato.

 

3) Nelle unita immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attivita economica e professionale, la Tassa e dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attivita ed e commisurata alla superficie a tal fine utilizzata (Art. 62 - Comma 4).

 

 

Art. 8

Parti comuni del condominio.

 

1) Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto  anche  delle  parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee  a  produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'Art. 6, Comma 2, punto c).

 

2) Qualora  le  superfici  delle parti  in  comune  non  vengono indicate nella denuncia di cui  al successivo Art. 15, il Comune aumenta la superficie dichiarata da  ciascun  condomino in maniera inversamente proporzionata al numero dei condomini vale a dire:

 

- fino a 8 condomini                  10%

 

- da 9 a 15 condomini              8%

 

- oltre                                      5%

 

Resta ferma l'obbligazione di coloro che detengono ed occupano parti comuni in via esclusiva (Art. 63 - Comma 2).

 

 

 

Art. 9

Classi di contribuenza.

 

1) A  decorrere  dal  1 gennaio 2001,  si  applica  la  seguente classificazione delle categorie tassabili:

 

 

VEDI TABELLA INSERITA NELLA PAGINA TRIBUTI

 

 

2) Le pertinenze rientrano nella classe di appartenenza dei locali principali. Le aree scoperte  che  costituiscono  pertinenza od accessorio sono computate come da successivo Articolo 12, Comma 2.

 


 

Art. 10

Deliberazioni di tariffe.

 

1) Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta Comunale  delibera le tariffe per unita di superficie dei locali ed aree comprese nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso (Art. 69 - Comma 1).

 

2) Ai fini del controllo di legittimita, la  deliberazione  deve indicare  le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discrimitati in base alla loro classificazione economica, nonchè i dati e le circostanze che hannodeterminato l'aumento per la copertura  minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al Comma 3 (Art. 69 - Comma 2).

 

3) Nei  casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'Art.  25  del Decreto Legge 2 marzo 1989, n° 66, convertito, con  modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n° 144, e dall'Art. 21 del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n° 8, convertito, con  modificazioni, dalla Legge 19 marzo 1993, n° 68, ovvero  di deliberazione adottata quale  atto  dovuto  a seguito di rilievi di legittimita od in ottemperanza a decisione definitiva, e confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie entro il termine di cui al Comma 1 (Art. 69 - Comma 3).

 

4) Le deliberazioni  tariffarie  divenute  esecutive a  norma di Legge sono trasmesse  entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalita locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi  di  legittimita nel termine di sei mesi dalla  ricezione del provvedimento. In caso  di  rilievi formulati tardivamente il Comune non e obbligato ad adeguarsi agli effetti  dei  rimborsi e degli  accertamenti integrativi (Art. 69 - Comma 4).

 

 

Art. 11

Esenzioni ed agevolazioni.

 

1) Sono esenti dalla Tassa:

 

a) i locali e le aree scoperte adibiti ad Uffici e Servizi Comunali;

b) gli edifici e le aree scoperte adibiti a culto;

c) scuole pubbliche di ogni ordine e grado;

d) Asilo Infantile;

e) Centro Sportivo

 

2) A partire dal 01.01.1996 ai sensi dell'Art. 67, Comma I, D.Lvo n° 507/93 e prevista la riduzione tariffaria pari al 25% della somma iscritta a ruolo per i contribuenti che dimostrino di aver attivato il compostaggio domestico con  buca  o  contenitore  secondo  gli indirizzi tecnici forniti dall'Amministrazione Comunale.

 

3)  Le agevolazioni di cui  al  comma  2  sono incompatibili  con le riduzioni di cui al successivo art. 12, e vengono iscritte nel Bilancio di Previsione come autorizzazioni di spesa; la relativa  copertura  e'  assicurata da  risorse  diverse  dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si  riferisce l'iscrizione predetta (art. 67 comma 3).

 

 

Art. 12

Riduzioni.

 

A  partire  dal 01.01.1996, per effetto dell'Art.  20,  Comma  1, lettera a), del Decreto Legge n° 530/1994:

 

1) La tariffa unitaria viene ridotta nella misura  sottoindicata nel caso di:

 

a) abitazioni con un unico occupante: riduzione 30%;

 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che  tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione  di  residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di  non voler cedere l'alloggio  in locazione o in  comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;

 

c) locali, non adibiti ad abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza od autorizzazione rilasciata  dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita svolta: 30%;

 

d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risiedano od abbiano la dimora, per piu di sei mesi all'anno, in localita fuori dal territorio nazionale: 30%; e) attivita' produttive, commerciali e di servizi che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi di carattere tecnologico comportanti una minore produzione di rifiuti, a condizioni che i relativi Impianti siano in esercizio: 30%;

 

f) attivita  produttive, commerciali e di  servizi  tenute  a conferire all'Ente Gestore del servizio rilevanti quantita di rifiuti che diano luogo alle entrate di cui all'art. 61 comma 3 del D.Lgs. n. 507/93: 30%;

 

A partire dal 01.01.1997:

 

1) Sono computate per la meta le superfici riguardanti  le  aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle indicate dal successivo comma 2. (Art. 66 - Comma 1).

 

2) Sono  computate per il 5%  le  aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio  dei  locali  ed  aree assoggettabili a Tassa (Art. 66 - Commi 2 ).

 

3) Le  riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di  cui  ai precedenti  comma, sono applicate sulla base  di  elementi  e dati contenuti  nella  denuncia originaria, integrativa  o di variazione con effetto dall'anno successivo (art. 66 comma 6).

 

4) Il contribuente e' obbligato a denunciare entro il 20 gennaio, il  venir meno delle condizioni prescritte  per avere  diritto all'applicazione  della  tariffa  ridotta di cui al  comma  3, in  difetto  si provvede al recupero del tributo  a  decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste  per  l'omessa denuncia di  variazione  dell'art.  22 (art. 66 comma 6).

 

Art. 13

Tassa giornaliera di smaltimento.

 

1) Per  il  Servizio di Smaltimento dei  Rifiuti  Solidi  Urbani interni od equivalenti, prodotti dagli utenti che  occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente  e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitu di pubblico passaggio, e istituita la Tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi  e  non ricorrente nel corso dell'anno (Art. 77 - Comma 1).

 

2) La  misura  tariffaria e determinata in  base  alla  tariffa, rapportata a giorno, della Tassa annuale di  smaltimento  dei Rifiuti Solidi Urbani attribuiti  alla  categoria  contenente voci corrispondenti di  uso, maggiorata  dell'importo percentuale del 25% (Art. 77 - Comma 2).

 

3) In mancanza di corrispondente voce di uso  nella  classificazione  contenuta  nell'Art. 10, e applicata la  tariffa della classe recante voci  di  uso  assimilabili   per   attitudine quantitativa  e  qualitativa a produrre Rifiuti Solidi Urbani (Art. 77 - Comma 3).

 

4) L'obbligo della denuncia di uso temporaneo e assolto  con  il pagamento della  Tassa, da  effettuare, contestualmente  alla Tassa  di  occupazione  di  spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, con il modulo di versamento di cui all'Art. 50 del  Decreto Legislativo n° 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modello (Art. 77 - Comma 4).

 

5) In  caso di uso di fatto, la Tassa, che non  risulti  versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione  abusiva, e recuperata   unitamente  alla   sanzione, interessi  e  accessori  (Art. 77 - Comma 5).

 

6) Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le  norme  stabilite  dal  presente Regolamento per la Tassa annuale per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente Articolo (Articolo 77 - Comma 6).

 

Art. 14

Denunce.

 

1) I  soggetti  che  occupano o detengono i  locali  o  le  aree scoperte devono presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo  all'inizio  dell'occupazione o  detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili  siti  nel  territorio del Comune. La denuncia e redatta sugli  appositi  modelli predi-

sposti dal Comune e dallo stesso messi a  disposizione  degli utenti presso l'Ufficio Tributi (Art. 70 - Comma 1).

 

2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi,  qualora le condizioni di tassabilita siano rimaste invariate. In  caso contrario l'utente e tenuto a denunciare, entro lo stesso termine del 20 gennaio e nelle  medesime  forme, ogni  variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti  un maggior ammontare della Tassa o  comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia (Art. 70 - Comma 2).

 

3) E'  fatto  obbligo all'amministratore del  condominio  ed  al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprieta e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato (Art. 63 - Comma 4).

 

4) La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

 

a) l'indicazione del Codice Fiscale;

b) cognome  e  nome, nonche luogo e  data  di  nascita  delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

 

c) per gli Enti, Istituti, Associazioni, Societa ed altre organizzazioni  devono essere indicati la  denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

 

d) l'ubicazione  e la superficie dei singoli locali  e  delle aree e l'uso cui sono destinati;

 

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali

 

e delle aree;

 

f) la provenienza;

 

g) la data  in cui viene presentata la denuncia e la firma  di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale (Art. 70 - Commi 3 e 4).

 

 

5) L'Ufficio Comunale competente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale (Art. 70 - Comma 5).

 

6) In  occasione  di iscrizioni  anagrafiche  o  altre  pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli Uffici Comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere  alla  denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al Comma 1 (Art. 70 - Comma 6).

 

7) In sede di prima applicazione della nuova  disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui al presente articolo e le richieste di detassazione o riduzione,  sono  presentate entro  il  20  gennaio  1996.  Le  denunce  integrative  o modificative, anche  di quelle gia prodotte in  base  al precedente ordinamento del tributo, nonche l'elenco  di  cui  al Comma  3 dell'Art. 14, sono presentati  entro il 30 settembre 1996, ed  hanno  effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1997 (Art. 20, Comma 2, Lettera d,  del Decreto Legge n° 530/1994).

 

Art. 15

Decorrenza della Tassa e cessazione.

 

1) La Tassa e corrisposta in base a tariffa commisurata ad  anno solare, cui  corrisponde  un'autonoma obbligazione tributaria (Art. 64 - Comma 1).

 

2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del  bimestre  solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza (Art. 64 - Comma 2).

 

3) La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree, purche  debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente Ufficio Tributario Comunale, da diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo

a quello  in  cui  la denuncia  viene presentata (Art. 64 - Comma 3).

 

4) In caso di mancata presentazione della  denuncia  nel corso dell'anno di cessazione il tributo  non e dovuto per le annualita successive se  l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri  di non aver continuato l'occupazione o

la detenzione dei locali ed aree ovvero se la Tassa sia stata assolta  dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio (Art. 64 - Comma 4).

 

5) Lo sgravio od il rimborso del tributo a ruolo e riconosciuto non dovuto  e  disposto  dall'Ufficio Comunale  entro trenta giorni dalla ricezione della  denuncia di cessazione o dalla denuncia  tardiva  di cui  al Comma precedente. Quest'ultima denuncia e da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e iscritto il tributo.

 

 

Art. 16

Accertamento.

 

1) In caso di denuncia infedele od incompleta, l'Ufficio  Tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di  presentazione della denuncia ed a  quello precedente per  la  parte  di  cui

all'Art. 16, Comma 2, avviso  di  accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione  della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'Ufficio emette  avviso  di  accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata (Art. 71 - Comma 1).

 

2) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal  Funzionario designato per l'organizzazione e la gestione  del  tributo di cui all'Art. 19 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonche la motivazione  dell'eventuale diniego della riduzione  o  agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali  ed  accessori, soprattassa ed altre penalita (Art. 71 - Comma 2).

 

3) Gli  avvisi  di  cui al  Comma  1  devono  contenere  altresi l'indicazione dell'Organo presso cui puo essere prodotto  ricorso ed il relativo termine di decadenza (Art. 71 - Comma 3).

 

4) Ai  fini  del potenziamento dell'azione  di  accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, puo stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici  in  tutto  od  in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei  criteri e delle  modalita  di  rilevazione della materia imponibile nonche dei requisiti di capacita  ed affidabilita del personale impiegato dal contraente (Art. 71 - Comma 4).

 

 

Art. 17

Riscossione e contenzioso.

 

1) L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e  delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti  notificati  nei termini di cui  all'Art. 16, Comma 1, e  iscritto  a  cura del Funzionario responsabile di cui all'Art. 19 in ruoli principali ovvero, con  scadenze successive,  nei  ruoli  supplettivi, da formare e consegnare  all'Intendenza  di  Finanza, a  pena  di decadenza, entro  il 15 dicembre di  ciascun anno. I  predetti

importi sono arrotondati a mille Lire per difetto se la frazione non e  superiore  a cinquecento Lire, oppure per eccesso  se e superiore (Art. 72 - Comma 1).

 

2) Nei ruoli supplettivi sono, di regola, iscritti gli importi  o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti, nonche quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali (Art. 72 - Comma 2).

 

3) Gli importi di cui al Comma 1 sono riscossi in  quattro  rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'Art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973, n° 602, riducibili a due rate  su autorizzazione dell'Intendente di Finanza.

 

Su istanza del  contribuente  iscritto  nei ruoli  principali o  supplettivi il Sindaco  puo concedere  per  gravi   motivi la  ripartizione  fino  a  otto  rate  del  carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di  omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli e riscuotibile  in  un'unica  soluzione. Sulle somme il cui pagamento e differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per  ogni semestre o frazione di semestre (Art. 72 - comma 3).

 

4) Ferme restando le disposizioni di cui ai Commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente Ufficio Comunale, gli Articoli 11, 12, escluso il primo Comma, 13, 18, primo  e  terzo  Comma, 19, secondo Comma, 20, secondo Comma,  21, secondo Comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo Comma, 25, 26, escluso l'ultimo Comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del  Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 602 (Art. 72 - Comma 4).

 

5) Si  applicano, in quanto compatibili, le  altre  disposizioni contenute  nel  Decreto del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n° 602  e nel  Decreto  del  Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n° 43 (Art. 72 - Comma 5).

 

6) Si applica l'Art. 298 del Regio Decreto 14 settembre 1931, n° 1175, e successive modificazioni (Art. 72 - Comma 6).

 

 

 

Art. 18

Mezzi di controllo.

 

1) Ai  fini  del controllo dei dati contenuti  nelle  denunce  o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della  misura e destinazione  delle  superfici  imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'Art. 16, comma 4, l'Ufficio Tributi Comunale puo  rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere  atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere  a  questionari relativi a dati e notizie

specifici, da restituire debitamente sottoscritti, puo utilizzare dati legittimamente acquisiti  ai  fini di altro tributo ovvero richiedere ad Uffici Pubblici o di Enti Pubblici anche economici, in  esenzione  da spese e diritti, dati  e notizie rilevanti nei  confronti  dei singoli contribuenti (Art. 73 - Comma 1).

 

2) In caso di mancato adempimento da parte del contribuente  alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di Polizia Urbana, ovvero il personale incaricato  della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'Art. 16, Comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla Tassa  ai  soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di  immunita o di segreto militare, in cui l'accesso e sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo (Art. 72 - Comma 2).

 

3) In caso di mancata collaborazione del contribuente, od  altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti  dall'Art. 2729  del  Codice Civile  (Art. 73 - Comma 3).

 

 

Art. 19

Funzionario responsabile

 

1) Il Funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per  l'esercizio  di  ogni  attivita  organizzativa e gestionale relativa alla Tassa per lo smaltimento  dei Rifiuti Solidi Urbani interni e designato nel responsabile del Servizio Finanziario e dei Tributi. Il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi (Art. 74 - Comma 1).

 

2) Entro sessanta giorni dalla designazione, il  nominativo  del Funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalita locale del  Ministero  delle Finanze (Art. 74 - comma 2).

 

 

Art. 20

Rimborsi e sgravi.

 

1) Nel caso di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza  del tributo iscritto  a  ruolo rispetto  a  quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto  illegittimo,  adottato dal Comune con  l'adesione  del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'Ufficio Comunale dispone  lo  sgravio od il rimborso entro novanta giorni (Art. 75 - comma 1).

 

 

2) Lo  sgravio  od il rimborso del  tributo  iscritto  a  ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi del precedente Art. 15, Commi 3 e 4, e disposto dall'Ufficio Comunale entro i trenta  giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla  denuncia tardiva di cui al comma 5 del medesimo Articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e iscritto il tributo (Art. 75 - Comma 2).

 

3) In  ogni altro caso, lo sgravio od il  rimborso  del  tributo riconosciuto non dovuto, e disposto dal Comune  entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento (Art. 75 - comma 3).

 

4) Sulle somme da rimborsare e corrisposto l'interesse del 7  per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo  a quello dell'eseguito pagamento (Art. 75 - Comma 4).

 

 

Art. 21

Sanzioni.

 

1) Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si  applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare  dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui  si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa  per l'omessa denuncia  e  ridotta  al  5 ed al 20  per  cento  dei  tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore  al  mese, prima dell'accertamento (Art. 76 - Comma 1).

 

2) Per la denuncia originaria o di variazione risultata  infedele per oltre un  quarto  della  Tassa  dovuta,  si  applica   una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia (Art. 76 - comma 2).

 

3) Per  l'omessa,  inesatta  o  tardiva  indicazione  dei   dati richiesti in denuncia o con il  questionario  per  la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui  al  precedente  Art.  14, Comma 3,  si  applica  la  pena pecuniaria da  Lire cinquantamila a Lire centocinquantamila da determinare in base  alla  gravita della violazione (Art. 76 - Comma 3).

 

4) Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento  del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della Tassa. Per le altre infrazioni il Comune  provvede con separato  atto da notificare entro il secondo anno  successivo  a  quello della commessa infrazione (Art. 76 - Comma 4).

 

5) Sulle  somme  dovute  a  titolo  di  tributo,  addizionale  e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano  interessi  per  ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendente di Finanza dei ruoli nei quali e effettuata l'iscrizione delle somme predette (Art. 76 - Comma 5).

 

6) Le  sanzioni di cui ai Commi 1 e 2 sono ridotte  del  30  per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica  degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni  Tributarie, all'accertamento  originario  o  riformato dall'Ufficio  ai  sensi del precedente Articolo 21 (Art. 76 - Comma 6).

 

 

Art. 22

Entrata in vigore.

 

1) Le  norme  del presente  Regolamento,  ove  non  diversamente stabilito, sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 66, comma 3,4,5,6 - Art. 72 comma 2,3,4,5,6 - del D.L. 507/93 che hanno decorrenza 01.01.1996. Le norme previste in  attuazione  degli  art.  63 comma 2,3,4, -  art.  64 comma 2 secondo paragrafo, art. 66 comma  1,2  che hanno decorrenza 01.01.1997.

 

 

2) I termini di accertamento e di riscossione di cui agli Articoli 16, 17 e 18 si, applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1996, fermi restando gli  effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto  dell'Art. 17, Comma 1, i ruoli principali e supplettivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati  alla  data  del 1 gennaio 1996, possono essere formati ed emessi entro il termine  perentorio del 15 dicembre 1996 (Art. 79 - Comma 7).

 

3) Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma di  Legge, e trasmesso entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la fiscalita locale del  Ministero  delle  Finanze  che   formula eventuali rilievi di legittimita entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non e obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi (Art. 68 - Comma 3).