Comune di CHIUDUNO

Provincia di BERGAMO

 

 

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO

DELL’ACQUEDOTTO

 


 

 

 

CAPO I°

GESTIONE DELL’ACQUEDOTTO

 

Art. 1

 

Il servizio dell’acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base ai vigenti decreti per l’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le norme tecniche ed amministrative per l’esercizio dell’acquedotto sono previste dal presente regolamento.

 

 

CAPO II°

DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA

 

Art. 2

 

L’acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi: sono quindi istituite due categorie di concessione:

 

                           1^ categoria: concessioni ordinarie per uso potabile;

                           2^ categoria: concessioni speciali.

 

Art. 3

 

La fornitura dell’acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili, in via di eccezione anche agli inquilini i quali però dovranno presentare all’atto del contratto l’autorizzazione e la garanzia del proprietario.

Quando il caso lo richiede, la domanda di abbonamento dovrà essere firmata ai condomini.

Le tubazioni di norma devono passare su strade e passaggi aperti al pubblico transito.

 

Art. 4

 

L’acqua sarà somministrata agli stabili fronteggianti le strade canalizzate. Potranno però essere fatte concessioni anche nelle strade sprovviste di condutture, purchè i richiedenti contribuiscano a sostenere la spesa della costruzione della regolare conduttura occorrente, pagando l’intero importo dell’intervento fino alla conduttura principale.

 

Art. 5

 

Ogni concessione è precaria fatta con regolare atto di convenzione ed è revocabile da parte del Comune in qualunque momento con preavviso e senza alcun indennizzo.

La concessione ha la durata fino al 31 dicembre dell’anno in cui venne eseguita la presa dell’acqua e si rinnova poi tacitamente ogni anno fino a nove anni.

 

Art. 6

 

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo nel quale dovrà servire, e la via, il numero e il proprietario dell’immobile.

Ove il richiedente non sia il proprietario della casa, dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario.

 

 

Art. 7

 

E’ riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

L’utente non può cedere ad altri nemmeno in parte, l’acqua ad esso concessa.

 

Art. 8

 

L’acqua sarà distribuita continuativamente, il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di diminuire la pressione nelle ore notturne.

In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertirne tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso. Né in questo caso né in quello di interruzione per rotture o guasti, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

 

 

REGOLAMENTAZIONI AMMINISTRATIVE

 

Art. 9

 

 

PREVENTIVI DI SPESA:

 

Qualora la domanda ottenesse parere favorevole verrà inviato al richiedente il preventivo della spesa di allacciamento il cui ammontare dovrà essere versato anticipatamente salvo conguaglio ad operazioni ultimate.

 

 

Art. 10

 

POLIZZE DI ABBONAMENTO:

 

All’atto del versamento di cui all’art. 12 verrà steso il Contratto di abbonamento fatto con polizza firmata dal richiedente che si fornisce di acqua e dal Sindaco, alle condizioni del presente Regolamento ed a tutte quelle che il Comune riterrà opportuno specificare sulla polizza medesima.

 

SPESE, BOLLI E TASSE:

 

All’atto della firma della polizza saranno pagate dall’Abbonato tutte le spese di scritturazione, bolli, tasse, registrazione, ecc. inerenti il contratto e sue copie. Qualsiasi altra tassa presente o futura che venisse imposta sui contratti, sulle tasse d’acqua, contatori, ecc. saranno ad intero carico dell’abbonato.

 

Art.  11

 

CESSAZIONE FORNITURA:

 

In caso di cessazione della fornitura l’utente dovrà riconsegnare il contatore od indennizzarlo per gli eventuali guasti che in essi si riscontrassero, per cause a lui imputabili.

 

 

 

Art. 12

 

CONTEGGIO CONSUMI:

 

Il calcolo della quantità di acqua consumata dall’abbonato giusta le indicazioni del contatore, saranno poi applicate le tariffe di cui alle vigenti delibere di Consiglio Comunale.

 

 Art. 13

 

UTENTI MOROSI:

 

Mancando al pagamento entro un mese dalla scadenza, l’abbonato incorre nelle penalità di mora del 5 per cento sulla somma insoluta, con facoltà del Comune di sospendere l’erogazione, di asportare il materiale di sua proprietà senza notifica o diffida, senza pregiudizio dell’azione giudiziaria.

 

 

 

Art. 14

 

TRAPASSO DI PROPRIETA’:

 

La traslazione a terzi della proprietà dello stabile per cui è fatto l’abbonamento, non determina la risoluzione del Contratto alla cui manutenzione integrale restano sempre vincolati l’Abbonato, i suoi eredi ed aventi causa, fino alla regolare scadenza o finchè, dopo presentazione di regolare domanda, il Comune non abbia riconosciuto come successore il nuovo proprietario; tutto ciò senza pregiudizio dell’azione contro il nuovo proprietario qualora usasse dell’acqua senza regolare permesso del Comune.

 

 

CAPO III°

REGOLAMENTAZIONI TECNICHE

 

 

Art. 15

 

DIRAMAZIONI DI ALIMENTAZIONI:

 

Ogni stabile deve avere un solo allaccio separato con una diramazione di introduzione distinta innestata sul tubo pubblico dell’Acquedotto.

Il Comune si riserva, comunque, a suo giudizio insindacabile, quando reputi opportuno, di innestare nuove prese su quelle esistenti, sempre però prima del contatore.

 

 

Art. 16

 

PROIBIZIONE DI ESTENSIONE DELL’ABBONAMENTO DI GESTIONE D’ACQUA.

 

E’ rigorosamente proibito all’Abbonato di innestare nella sua diramazione, tanto all’esterno che all’interno dello stabile, delle prese di acqua a favore di altri stabili non contemplati nella polizza, anche se a lui stesso appartenenti.

 

 

 

Art. 17

 

OPERE DI PRESA – OPERE MURARIE:

 

Tutte le opere per la diramazione a partire dal tubo metallico fino al rubinetto dopo il contatore, saranno eseguite e tenute in manutenzione dal Comune a spese dell’Abbonato.

Le opere murarie previste ed impreviste alla presa sono a completo carico dell’Abbonato e dovranno essere eseguite nella forma e con le modalità che verranno dal Comune impartite, in particolare lo scavo e il reinterro devono essere fatti a regola d’arte.

La diramazione avrà il diametro e spessore fissati dal Comune. Ogni cambiamento al tratto di diramazione posto sotto il suolo pubblico richiesto da lavori eseguiti dal Municipio, dalla Provincia, dallo Stato, saranno a carico dell’Abbonato.

La diramazione di presa è considerata come accessorio pertinente dell’Acquedotto e l’Abbonato, sostenendo le spese di impianto e manutenzione, acquista solamente il diritto d’usarne limitatamente alla durata dell’abbonamento. Inoltre dovrà prendere tutte le disposizioni necessarie perché in caso di rottura alla presa non abbiano a verificarsi danno per allagamento od altro, danni che non potranno mai imputarsi al Comune.

 

Art. 18

 

MANOMISSIONI:

 

E’ formalmente proibito all’Abbonato manomettere, eseguire o far eseguire modificazioni, riparazioni, ecc., agli apparecchi o tubazioni formanti la presa di alimentazione. Tali operazioni sono di sola pertinenza del Comune il quale le farà eseguire, se crederà opportuno, da personale autorizzato.


 

Art. 19

 

RUBINETTI DI PRESA E D’ARRESTO:

 

All’estremità della diramazione e subito prima il contatore il Comune collocherà un rubinetto d’arresto che l’Abbonato potrà comodamente manovrare in caso di rotture o guasti.

 

 

CONTATORE

 

Art. 20

 

FORNITURA DEL CONTATORE:

 

Il contatore sarà fornito, posto in opera e tenuto in manutenzione dal Comune.

L’Abbonato corrisponderà a sua volta, al Comune, un nolo annuo.

L’Abbonato è il consegnatario del Comune ed è responsabile per qualunque danno ad esso arrecato anche se da terze persone.

 

 

 

 

 

 

Art. 21

 

COLLOCAZIONE DEL CONTATORE:

Il contatore verrà collocato in custodia a muro, in pozzetto interrato non più di cm. 60, nel punto che il Comune giudicherà più conveniente, e di regola più prossimo possibile alla conduttura stradale, evitando la posa all’interno di vani che non siano di passaggio comune (vedi disegno).

L’Abbonato dovrà sempre lasciare, agli Agenti, libero l’accesso al sito ove è collocato il contatore.

Dimensioni del pozzetto cm. 60X60 interno, con profondità c. 100, precisando che il contatore non deve essere più profondo di cm. 60 dal piano naturale del terreno naturale o artificiale.

 

Art. 22

 

RILIEVI  DEL CONTATORE E MEDIE IN CASO DI GUASTI:

 

Le quantità di acqua indicate dal contatore saranno rilevate dal Comune ogni 3 mesi i grossi consumi e 6 mesi per tutti gli abbonati ed inscritte sopra apposito registro.

In caso di guasti al contatore il Comune provvederà tosto a ripararli e pel consumo dell’ultimo rilievo si farà la media del consumo del semestre precedente, media che verrà estesa a tutto il tempo in cui il contatore sarà in riparazione, ove il Comune in questo tempo non creda sostituirlo con altro.

Le riparazioni al contatore conseguenti a guasti causati per negligenza dell’Abbonato ed anche per le altre cause indipendenti dal Comune e dalla costruzione dell’apparecchio: quali incendio, gelo, indebite manomissioni, ecc. saranno a carico dell’Abbonato stesso.

Il contatore sarà chiuso con suggello speciale.

Art. 23

 

VERIFICHE AL  CONTATORE.

 

Quando un Abbonato ritenesse errate le indicazioni del contatore il Comune, dietro richiesta, provvederà alla sua verifica. Se la verifica provasse la esattezza dell’apparecchio entro i limiti di tolleranza ammessa per tali apparecchi, l’Abbonato sarà tenuto a pagare tutte le spese a tale controllo. Nel caso contrario nulla sarà dovuto dall’Abbonato, il quale potrà richiedere eventuali compensi per indicazioni in eccesso che non potranno però comprendere un periodo di consumo superiore a mesi sei.


 

Art. 24

 

DIRAMAZIONI INTERNE. - DISTRIBUZIONE:

 

L’ìmpianto delle tubazioni ed opere accessorie per la distribuzione interna a partire subito dopo il contatore, è mantenuto a cura e spese dell’Abbonato.

Il Comune si riserva di imporre quelle norme particolari che ritenga necessarie nell’interesse generale dell’esercizio e dell’igiene.

 

Resta però sin d’ora stabilito quanto segue:

 

a)         non vi dovranno essere collegamenti diretti delle condutture d’acqua potabile con condotti di fognature e con altre condutture d’acqua;

 

b)         è proibito l’uso di rubinetti a chiusura automatica generanti colpi d’ariete nelle tubazioni;

 

 

c)         è vietata l’applicazione di pompe di qualsiasi genere con aspirazione diretta nelle condutture di acqua potabile;

 

d)         libero accesso sarà dovuto agli Agenti incaricati dal Comune per ispezioni e verifiche alle diramazioni interne e agli apparecchi relativi.

 

L’inadempienza alle sopraspecificate disposizioni o a quelle che dovessero venire imposte provocherà la sospensione del servizio d’acqua.

 

BOCCHE D’INCENDIO

 

Art. 25

 

CONCESSIONI PER BOCCHE D’INCENDIO:

 

Sono concesse erogazioni di acqua per alimentazione di bocche di incendio con canone annuo di tariffa e con le stesse norme tecniche ed amministrative non contrastanti, previste per la concessione di acqua per usi domestici.

Queste concessioni sono fatte solamente per case o stabilimenti industriali già utenti dell’Acquedotto con regolare polizza contrattuale, e dietro prescrizioni del Comando VV. FF. di Bergamo.

 

Art. 26

 

PRESE PER BOCCHE D’INCENDIO:

 

La presa d’acqua per alimentazione per bocche d’incendio è composta da una saracinesca innestata sul tubo di distribuzione ed è completata dalla tubazione alla cui estremità sarà posta una saracinesca in pozzetto chiusa e sigillata.

Art. 27

 

LIMITAZIONE D’USO:

 

L’erogazione dell’acqua in caso di incendio è data liberamente.

Solo in tali casi l’Abbonato potrà togliere il sigillo alla saracinesca e provvederà alla sua apertura per immettere l’acqua nelle condotte che alimentano le bocche.

L’apertura dovrà essere subito notificata dall’Abbonato per la rimessa dei suggelli.

L’apertura della saracinesca sigillata, all’infuori dei casi di incendio, fatta senza il consenso del Comune, importerà un indennizzo a favore dello stesso pari all’importo di consumo dell’ultimo anno, riservata sempre l’azione giudiziale ed ogni eventuale maggiore risarcimento.

 

 

Art. 28

 

DIRAMAZIONI INTERNE:

 

La diramazione di introduzione per il servizio delle bocche di incendio sarà eseguita e tenuta in manutenzione dal Comune a spese dell’Abbonato. Tutte le altre opere oltre la saracinesca sigillata potranno essere eseguite dall’Abbonato sotto il controllo del Comune, il quale potrà far effettuare, in qualsiasi momento, controlli di accertamento delle bocche installate, dette opere saranno comunque autorizzate dal Comune man mano si verificasse la necessità.

 
 
IRRESPONSABILITA’ DEL COMUNE

 

Il Comune non assume alcuna responsabilità sul finanziamento degli apparecchi in relazione all’azione e all’efficacia delle bocche di incendio.

 

REGOLAMENTAZIONI GENERALI

 

Art. 29

 
RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

 

L’abbonato è il solo responsabile verso terzi d’ogni danno al quale può dar luogo la collocazione in opera e l’esercizio delle sue diramazioni.

 

Art. 30

 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI LAVORI A CARICO DELL’UTENTE:

 

Tutte le opere eseguite a carico dell’abbonato saranno liquidate secondo tariffa, usando i prezzi unitari del listino costruttori edili di Bergamo.

Rifiutandosi l’Abbonato di consentire all’esecuzione delle opere di manutenzione, riparazione o modifiche delle sue diramazioni, riconosciute necessarie dal Comune, o mancando al pagamento della fattura relativa alle opere eseguite a suo carico, l’erogazione dell’acqua potrà essere sospesa senza liberare l’Abbonato dagli obblighi assunti in dipendenza del Contratto d’abbonamento e senza pregiudizio dell’azione giudiziale.

Le fatture non pagate entro un mese dalla loro data, saranno gravate dalla penalità del 5 per cento.

 

 

Art. 31

 

CONSERVAZIONE DEI SUGGELLI:

 

L’abbonato è responsabile della conservazione dei suggelli al contatore, ai rubinetti e alle saracinesche per alimentazione di bocche da incendio. La rottura e mancanza di questi suggelli darà luogo ad azione legale ed autorizzerà il Comune ad applicare il disposto dell’articolo 34.

 

Art. 32

 

DIVIETO DI MANCE E RIMUNERAZIONI:

 

Gli Agenti del Comune non potranno mai pretendere o accettare mance o compensi da parte degli Abbonati per qualsiasi servizio prestato per ordine del Comune.

E’ vietato all’Abbonato di rimunerare in qualsiasi modo gli Agenti.

 

 

 

 

 

 

Art. 33

 

RECLAMI:

 

Ogni reclamo di qualsiasi natura o genere, per essere preso in considerazione, dovrà essere fatto per iscritto al Comune.

 

Art. 34

 

INFRAZIONI:

 

Le infrazioni al regolamento saranno constatate dagli Agenti incaricati mediante processo verbale e potranno provocare l’immediata sospensione dall’erogazione e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11.

 

Art. 35

 

APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Tutte le concessioni attuali e future saranno soggette al presente Regolamento.

L’Abbonato è obbligato al rispetto di tutte quelle norme addizionali che modifichino o completino il presente Regolamento.

In caso di variazioni del Regolamento, dei noli, della tariffa e dei sopraprezzi in aggiunta alla medesima, le variazioni ed i sopraprezzi saranno immediatamente applicabili anche al contratto di utenza.