STATUTO
DEL COMUNE DI CHIUDUNO (BG)
Adottato dal Consiglio Comunale nella
seduta del 21 Luglio 1995 con deliberazione nr. 42
Esecutive con provvedimento del C.R.C.
del 7 settembre 1995 - nr. 46551.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia del 23 marzo 1992 nr. 13/49
TITOLO I°:
"LA COMUNITA' - L'AUTONOMIA - LO
STATUTO".
Art. 1: "IL COMUNE".
1)
Il Comune di Chiuduno é l'Ente che
rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile,
sociale ed economico ispirandosi ai diritti fondamentali della persona umana, alla solidarietà verso i più deboli e i più poveri ed ai valori ed ai
principi della Costituzione, delle leggi generali dello Stato e della
Regione Lombardia.
2)
Il Comune di Chiuduno, in conformità
ai principi costituzionali
ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati
delle persone umane,
sancisco-
no
il ripudio della guerra, come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella
pace un diritto fondamentale delle
persone e dei popoli.
3)
Il Comune di Chiuduno promuove la cultura della pace e dei diritti umani patrocinando iniziative culturali, di
ricerca, di informazione, di educazione e di cooperazione.
4)
Il Comune di Chiuduno persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, con i portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati e promuove la
partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività dell'Amministrazione.
5)
Il Comune di Chiuduno realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli
strumenti della programmazione.
6)
Il Comune di Chiuduno concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della
Regione Lombardia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali,
economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
7)
I rapporti fra il Comune di Chiuduno
e gli altri Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di
cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
8)
Il Comune di Chiuduno realizza l'autogoverno della comunità locale,
nell'ambito dei principi generali
fissati dalle leggi dello Stato, con
i poteri e gli istituti di cui al
presente Statuto.
9) Il Comune Chiuduno
provvedera' a disciplinare con appositi regolamenti le mo- dalita' di intervento
a favore di particolari categoriee gli interventi socio-sanitari previsti dalla
legge .
Art. 2: "IL TERRITORIO E LA SEDE
COMUNALE"
1)
La circoscrizione del Comune è costituita dalla parte del suolo nazionale delimitato con il Piano topografico di
cui alla legge n° 1228 del 24.12.1954 approvato dall'Istituto
Centrale di Statistica.
2)
Il Territorio del Comune si estende per
kmq. 6.63 confinante con i Comuni di
Grumello del Monte, Telgate,
Bolgare e Carobbio degli Angeli.
3)
Le adunanze degli organi elettivi collegiali si
svolgono nella sede Comunale.
In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il
Consiglio può riunirsi anche in luoghi
diversi dalla propria sede.
4)
La modificazione alla circoscrizione
territoriale sono apportate con Legge
Regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previa consultazione
referenadaria con la popolazione.
Art. 3: "LO STEMMA - IL
GONFALONE"
1)
Il Comune ha, come segno distintivo, un gonfalone ed uno stemma.
2)
L'uso del gonfalone e dello stemma, nei documenti ufficiali, nelle cerimonie
pubbliche e sugli edifici, sarà normato da
apposito regolamento.
3)
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono
vietati.
Art. 4: "L'ALBO PRETORIO"
1)
Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare
ad "Albo Pretorio", per
la pubblicazione degli atti ed avvisi
previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2)
La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità
di lettura.
3)
Il Segretario o un suo delegato cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di
un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta
pubblicazione.
4)
La pubblicazione, per estratto, degli atti e degli avvisi previsti dalla legge,
dallo Statuto e dai regolamenti
Comunali saranno affissi, per conoscenza, in luoghi pubblici su apposite
bacheche di proprietà Comunale.
Titolo II° - "ORGANIZZAZIONE DEL
COMUNE"
Art. 5 - GLI ORGANI ELETTIVI
1)
Sono organi elettivi del Comune :
-
Il CONSIGLIO COMUNALE ED IL
SINDACO.
Art. 6: "IL CONSIGLIO COMUNALE"
1) Il Consiglio Comunale
rappresentando l'intera Comunita' locale incentiva la piena attuazione della
parita' uomo-donna in ogni situazione di interesse locale , nel rispetto della
legge.
2)
Il Consiglio è costituito in conformità
alla legge, ha autonomia organizzativa
e funzionale.
3) Il Consiglio Comunale esercita le potesta' e le
competenze previste dalla legge e svolge
le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e dai procedimenti stabiliti nel presente Statuto
e nelle norme Regolamentari che saranno adottate dopo l'adozione dello Statuto.
4) Il Consiglio
Comunale:
-impronta l'azione
complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini
di assicurare il buon andamento e l'imparzialità ponendosi l'obbiettivo
di rispondere ai bisogni dei cittadini.
- nell'adozione degli
atti fondamentali privilegia il metodo e gli strrumenti della
programmazione,
perseguendo il raccordo con la
programmazione provinciale, regionale e
statale.
- negli atti
fondamentali individua gli obbiettivi e le finalità da raggiungere e la
destinazione delle risorse e degli
strumenti necessari all'azione da svolgere.
- ispira la propria
azione ai principi di solidarietà, di
giustizia e di partecipazione.
- adotta,
nell'esercizio della podestà regolamentare e nel rispetto della legge e del presente Statuto, i regolamenti proposti dalla Giunta Comunale per l'organizzazione ed il funzionamento
degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
- definisce gli
indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni,
nonche' la nomina dei rappresentanti
del Consiglio aziende ed istituzioni, nonche'
la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende, ed
istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
Art. 7: "LE SESSIONI E CONVOCAZIONI".
1a) Il Consiglio
Comunale e' convocato, per la prima seduta dopo le elezioni, entro 10 giorni dalla
proclamazione e deve svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione.
I termini
indicati sono perentori. Il Sindaco
presiede la seduta del Consiglio Comunale.
1b)
L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie
2)
Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco, per deliberazione della Giunta Comunale, per richiesta di un quinto dei Consiglieri Comunali. Le sessioni straordinarie
devono aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla delibera o dalla data di richiesta
del quinto dei Consiglieri.
3)
Le sessioni ordinarie hanno luogo dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 ottobre al 31 dicembre.
4)
Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di
deliberazione previste dall'art. 32, comma 2 - lettera b), della legge
142/90.
5)
Il Consiglio è convocato dal Sindaco che, sentita la Giunta Comu nale, formula
l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale.
6) In caso di
dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del
Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del
nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco .
Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte, dal Vicesindaco.
- Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in
caso di assenza o di impedimento
temporaneo, nonche' nel caso di
sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi della legge
vigente.
- Le dimissioni
presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al
comma 1 trascorso il termine di venti
giorni dalla loro presentazione al
Consiglio. - Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la
decadenza del Sindaco nonche' della
rispettiva Giunta.
7)
La surroga dei Consiglieri
Comunali, dimissionari o cessati
dall'ufficio per altra causa avviene nei modi di Legge.
8)
Il Consiglio Comunale rimane in carica fino alla elezione del nuovo,
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti
urgenti ed improrogabili.
Art. 8: "COMMISSIONI".
1) Il Consiglio Comunale
istituisce nel suo seno Commissioni Consigliari Composte, in relazione alla
consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza, con diritto di voto, di almeno un
rappresentante di ogni
gruppo. Il Consiglio
Comunale puo' istituire,
al suo interno , a
maggioranza assoluta di consiglieri
assegnati, commissioni di indagine sull'attivita' dell'Amministrazione. Apposito regolamento disciplinera' la
composizione e le modalita' di funzionamento delle suddette Commissioni.
2) Il Regolamento
disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la
composizione delle singole
Commissioni nel rispetto del criterio
proporzionale.
3)
Le Commissioni possono invitare ai propri lavori, per audizioni il Sindaco,
gli Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze
sociali, politiche ed economiche su specifici
argomenti.
4)
Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5) Le Commissioni sono pubbliche salvo diversa
indicazione dei singoli regolamenti.
La pubblicita' viene
effettuata attraverso la pubblicazione
all'albo Pretorio Comunale dei punti all'ordine del giorno almeno tre
giorni prima della riunione.
ART. 9: "ATTRIBUZIONI DELLE
COMMISSIONI".
1) Compito principale
delle Commissioni permanenti e' un rapporto di collaborazione attiva con
l'Amministrazione Comunale per la predisposizione di atti che trattano oggetti
di competenza delle singole Commissioni, da sottoporre all'esame del Consiglio,
al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2) Compito delle
Commissioni temporanee e di quelle speciali e' l'esame di materie relative a
questioni di carattere particolare o generale individuale del Consiglio
Comunale.
3) Il Regolamento
dovra' disciplinare l'esercizio delle attribuzioni delle Commissioni
Consigliari.
Art. 10: "CONSIGLIERI COMUNALI".
1)
La posizione giuridica e lo status dei
Consiglieri sono regolati dalla Legge.
Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente
rispondono.
2)
Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.
(vedi
art. 31 convocazione e presidenza della prima seduta)
3) Le dimissioni dalla
carica di Consigliere sono presentate al
Consiglio Comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa
d'atto e diventano efficaci
all'adozione da parte del Consiglio stesso della surrogazione.
La surrogazione deve
avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
Art. 11: "DIRITTI E DOVERI DEI
CONSIGLIERI".
1)
Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo
del Consigliere Comunale, previsti dalla Legge, sono disciplinati dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale
2)
L'esame delle proposte di deliberazioni nonchè degli emendamenti che
incido- no in modo sostanziale sulle deliberazioni stesse, è subordinato alla acquisizione dei pareri previsti dalla
legge, in osservanza del principio del "giusto proce- dimento". Per
" giusto procedimento" si intende quello per cui l'emanazione del
provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai
Capigruppo Consiliari.
3)
Ciascun Consigliere è tenuto ad
eleggere un domicilio nel
territorio Comunale ai fini della notifica degli atti di
convocazione del Consiglio Comunale e
di ogni altra
documentazione attinente la funzione di Consigliere Comunale.
4) Per assicurare la
massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, annualmente il proprio
reddito complessivo al Segretario Comunale affinche' provveda alla
pubblicazione all'Albo Pretorio. La comunicazione deve avvenire entro il 31
Luglio e la pubblicazione entro il 30 Settembre.
5) Ciascun Consigliere
e' tenuto a comunicare, entro 30 giorni dalla elezione, il rendiconto delle
spese sostenute per la Campagna Elettorale. Analogo obbligo vale per le liste presenti
in Consiglio Comunale.
La comunicazione deve
essere effettuata al Segretario Comunale.
Art. 12: "GRUPPI CONSILIARI"
1)
I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel
regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si
eserciti tale facoltà o nelle more
della designazione, i Capigruppo sono individuati nei consiglieri,
non componenti la Giunta, che abbiano
riportato il maggior numero di voti per
ogni lista.
2)
Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative
attribuzioni.
Art. 13: " LA GIUNTA COMUNALE".
1) La Giunta esercita le funzioni conferite dalle Leggi e dai Regolamenti Statali e Regionali, dal
presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.
La Giunta Comunale collabora con il Sindaco, svolge attivita'
propositive e di impulso e opera attraverso delibere collegiali. La Giunta
Comunale compie gli atti di Amministrazione non riservati dalla legge al
Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e
dallo Statuto; del Sindaco e del Segretario Comunale.
2)
Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza
e della efficienza.
3)Adotta
tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obbiettivi e delle
finalità dell'Ente nel quadro degli
indirizzi generali ed in attuazione
degli atti fondamentali
approvati dal Consiglio Comunale.
4)
Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio
Comunale.
5) La Giunta e' nominata
dal Sindaco con le modalita' previste
della legge .
Il Sindaco comunica al
Consiglio Comunale la nomina della
Giunta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo.Il Sindaco
puo' revocare uno o piu' Assessori dandone motivata comuncazione al Consiglio
Comunale.
6) Le cause di ineleggibilità ed
incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e
gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati
dalla Legge.
Chi ha ricoperto due mandati
consecutivi la carica di Assessore , non puo' essere nominato Assessore
nel mandato successivo.
7)
I casi di incompatibilità e di ineleggibilità
sono stabiliti dalla Legge. Non possono, contemporaneamente, far parte della Giunta gli ascendenti ed i
discendenti, l'adottante e l'adottato,
i fratelli, i coniugi i parenti
ed affini fino al III° grado.
8)
Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in
carica fino all'insediamento dei successori per l'ordinaria Amministrazione.
Art. 14: "COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA".
1) La Giunta e' composta dal Sindaco che
la presiede e da 4 Assessori .
Due degli Assessori
possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio
Comunale purche' abbiano i requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla
carica di Consigliere Comunale.
2)
L'Assessore non Consigliere è equiparato a tutti gli effetti agli Assessori di
estrazione Consiliare e si applicano le norme
sulle aspettative, permessi, indennità degli Amministratori locali.
L'Assessore
non Consigliere deve comunicare il proprio reddito complessivo nei termini indicati all'articolo 11 punto
4).
3)
L'Assessore non Consigliere partecipa al Consiglio, per illustrare argomenti
concernenti la propria delega, con
diritto di voto solo per gli argomenti
attinenti
la
delega ricevuta.
4) Alla sostituzione
di singoli componenti la Giunta
Comunale, dimissionari, o
cessati dall'ufficio
per altre cause, provvede il Sindaco ai sensi della Legge .
Art. 15: "FUNZIONAMENTO DELLA
GIUNTA".
1)
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di
assenza, da chi ne fa le veci, che stabilisce l'ordine del giorno,
tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori e di eventuali
indicazioni del Segretario Comunale.
Sulle
proposte di deliberazioni, i
responsabili dei servizi, per quanto di competenza ed il Segretario Comunale,
per quanto attiene la legittimità dell'atto, devono aver espresso,
preventivamente e per iscritto il proprio motivato parere.
2)
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla
Giunta stessa.
3) Il sindaco e la
Giunta Comunale cessano dalla cari-ca in caso di approvazione
di una mozione di
sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti
il Consiglio Comunale.
La mozione di sfiducia
deve essere motivata da almeno due
quinti dei Consiglieri
assegnati e viene
messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla
data della presentazione.
Se la mozione viene
approvata si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi delle
leggi vigenti.
Art.
16: "ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA".
1) La Giunta svolge le
funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con
i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i
criteri cui dovranno attenersi gli altri Uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive
loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2)
La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di Governo:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva progetti, programmi esecutivi,
disegni attuativi dei
programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni
di spesa sugli stanziamenti di Bilancio;
c) elabora linee di indirizzo e predispone
disegni e proposte di
provvedimenti da sottoporre alle
determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di
impulso e di raccordo con
gli organi di partecipazione;
e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione
delle tariffe;
f) adotta provvedimenti di: assunzione,
cessazione e, su parere
dell'apposita Commissione, quelli disciplinari e di sospen-
sione dalle funzioni del personale
Comunale, non riservati
ad altri organi.
g) propone criteri generali per la
concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici
di qualunque genere
ad Enti
e persone nel rispetto delle norme
regolamentari
attuative della legge 241/90;
h) Dispone
l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni,
fatta
esclusione per i beni immobili,
di competenza Consi-
liare.
i) Autorizza il Sindaco a stare in giudizio
come attore o
convenuto ed approva transazioni che non riguardino
beni
immobili o impegni più esercizi
finanziari.
l) fissa la data di convocazione
dei comizi per i Referendum
consultivi e costituisce l'Ufficio Comunale per le Elezioni,
cui è rimesso l'accertamento della
regolarità del procedimento;
m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione
dei mezzi, funzioni delegate dalla
Provincia, Regione e Stato
quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Sta-