STATUTO

 

DEL COMUNE DI CHIUDUNO (BG)

 

 

 

 

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21 Luglio 1995 con deliberazione nr. 42

 

Esecutive con provvedimento del C.R.C. del 7 settembre 1995 - nr. 46551.

 

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 23 marzo 1992 nr. 13/49

 

 

 


TITOLO I°: "LA COMUNITA' - L'AUTONOMIA - LO STATUTO".

 

Art. 1: "IL COMUNE".

 

 

1) Il  Comune di  Chiuduno é  l'Ente che rappresenta la comunità, ne cura                 gli interessi e ne promuove  lo sviluppo ed il progresso civile, sociale  ed     economico ispirandosi ai diritti  fondamentali della persona umana, al­la  solidarietà verso i più deboli e i più poveri ed ai valori ed ai principi della Costituzione, delle leggi generali dello Stato e della Regione  Lombardia.

 

2) Il Comune di Chiuduno, in conformità  ai  principi costituzionali ed  alle norme  internazionali   che   riconoscono   i   diritti   innati  delle   persone  umane,   sancisco-

no il  ripudio della guerra,  come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e  promuovono la  cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un  diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

 

3) Il Comune di Chiuduno promuove la cultura della pace e dei diritti  umani patrocinando iniziative culturali, di ricerca, di informazione, di educazione e di cooperazione.

 

4) Il Comune di Chiuduno persegue la collaborazione e la  cooperazione con tutti i soggetti pubblici  e privati, con  i portatori di interessi diffusi costituiti in  Associazioni o Comitati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali,  economiche e sindacali all'attività dell'Amministrazione.

 

5) Il Comune di Chiuduno realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli stru­menti della programmazione.

 

6) Il Comune di Chiuduno concorre alla determinazione degli obbiettivi  contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

 

7) I rapporti fra il Comune  di Chiuduno e  gli altri  Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione,  equiordinazione,  complementarietà e  sussidiarietà tra  le  diverse sfere di autonomia.

 

8) Il Comune di Chiuduno realizza l'autogoverno della comunità locale, nell'ambito  dei principi ge­nerali fissati dalle leggi dello  Stato, con i   poteri e gli istituti di cui al presente  Statuto.

 

9) Il Comune Chiuduno provvedera' a disciplinare con appositi regolamenti le mo- dalita' di intervento a favore di particolari categoriee gli interventi socio-sanitari previsti dalla legge .

 

 

 

Art. 2: "IL TERRITORIO E LA SEDE COMUNALE"

 

 

1) La  circoscrizione del  Comune è costituita  dalla parte del suolo nazionale  delimitato con  il Piano topografico di  cui alla legge n° 1228 del 24.12.1954 approvato dall'Istituto Centrale  di Statistica.

 

2) Il Territorio del  Comune si estende per kmq. 6.63 confinante con i Comuni di  Grumello del Monte,  Telgate, Bolgare e Carobbio  degli  Angeli.

 

3) Le adunanze  degli organi  elettivi collegiali  si  svolgono nella sede  Comunale. In  casi del tutto  eccezionali e per  particolari  esigenze, il Consiglio può riunirsi  anche in luoghi diversi dalla  propria sede.

 

4) La modificazione alla circoscrizione  territoriale sono apportate con Legge  Regionale  ai sensi  dell'art. 133 della  Costituzione previa consultazione referenadaria con la popolazione.

 

 

Art. 3: "LO STEMMA - IL GONFALONE" 

 

1) Il Comune ha, come segno distintivo, un gonfalone ed uno stemma.

 

2) L'uso del gonfalone e dello stemma, nei documenti ufficiali, nelle cerimonie pubbliche e sugli edifici, sarà normato da  apposito regolamento.  

 

3) L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

 

 

Art. 4: "L'ALBO PRETORIO"

 

1) Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad  "Albo Pretorio", per la  pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

 

2) La pubblicazione  deve garantire  l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

 

3) Il Segretario  o un suo  delegato cura l'affissione  degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

 

4) La pubblicazione, per estratto, degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti  Comunali saranno affissi, per conoscenza, in luoghi pubblici su apposite bacheche  di proprietà Comunale.

 

 

Titolo II° - "ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE"   

 

 Art. 5 - GLI ORGANI ELETTIVI

 

1) Sono organi elettivi del Comune :

   

   - Il CONSIGLIO COMUNALE  ED  IL  SINDACO.

 

Art. 6: "IL CONSIGLIO COMUNALE"

 

1) Il Consiglio Comunale rappresentando l'intera Comunita' locale incentiva la piena attuazione della parita' uomo-donna in ogni situazione di interesse locale , nel rispetto della legge.

 

2) Il Consiglio è costituito in  conformità alla  legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

 

3) Il Consiglio  Comunale esercita le potesta' e le competenze previste dalla legge e svolge  le  sue  attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri,  alle modalità e dai  procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme Regolamentari che saranno adottate dopo l'adozione dello Statuto.

 

4) Il Consiglio Comunale:

 

-impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare  il buon andamento e  l'imparzialità ponendosi l'obbiettivo di  rispondere ai bisogni dei cittadini.

 

- nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strrumenti della

programmazione, perseguendo  il raccordo con la programmazione provinciale,  regionale e statale.

 

- negli atti fondamentali individua gli obbiettivi e le finalità da raggiungere e la destinazione  delle risorse e  degli  strumenti necessari all'azione da svolgere.

 

- ispira la propria azione ai principi  di solidarietà, di giustizia e di partecipazione.

 

- adotta, nell'esercizio della podestà regolamentare e nel  rispetto della legge e del presente Statuto, i  regolamenti proposti dalla Giunta Comunale  per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

 

- definisce gli indirizzi per  la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonche'  la nomina dei rappresentanti del Consiglio aziende ed istituzioni, nonche'  la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende, ed istituzioni ad  esso espressamente  riservata dalla legge.

 

 

 

 Art. 7: "LE SESSIONI E CONVOCAZIONI".

 

 

1a) Il Consiglio Comunale e' convocato, per la prima seduta dopo le elezioni, entro 10 giorni dalla proclamazione e deve svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione.

I termini indicati  sono perentori. Il Sindaco presiede la seduta del Consiglio Comunale.

 

1b) L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie

 

2) Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco,  per deliberazione  della Giunta Comunale, per richiesta di  un quinto dei Consiglieri Comunali. Le sessioni straordinarie devono aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla delibera o dalla data di richiesta del quinto dei Consiglieri.

 

3) Le sessioni ordinarie hanno luogo dal 1 gennaio al 30 giugno e  dal 1 ottobre al 31 dicembre.

 

4) Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali  vengono iscritte le  proposte di  deliberazione previste dall'art. 32, comma 2 - lettera b), della legge 142/90.

 

5) Il Consiglio è convocato dal Sindaco che, sentita la  Giunta Comu nale,  formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme  del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

 

6) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del   Sindaco, la Giunta  decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio   e del nuovo Sindaco . Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte, dal  Vicesindaco.

 

-  Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento  temporaneo, nonche'  nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi della legge vigente.

 

- Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il  termine di venti giorni dalla loro  presentazione al Consiglio. - Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonche'  della rispettiva Giunta.

 

 

7) La surroga dei  Consiglieri Comunali,  dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa avviene nei modi di Legge.

 

8) Il Consiglio Comunale rimane in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei  comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

 

 

Art. 8: "COMMISSIONI".

 

1) Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno Commissioni Consigliari Composte, in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la  presenza, con diritto di voto, di almeno un rappresentante  di  ogni  gruppo. Il Consiglio  Comunale  puo'  istituire,  al  suo  interno , a  maggioranza  assoluta di consiglieri assegnati, commissioni di indagine sull'attivita'  dell'Amministrazione. Apposito regolamento disciplinera'  la  composizione e le modalita' di funzionamento delle suddette  Commissioni.

 

2) Il Regolamento disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento  e la  composizione  delle singole Commissioni nel rispetto del criterio   proporzionale. 

 

3) Le Commissioni possono invitare ai propri lavori, per  audizioni il Sinda­co,  gli   Assessori,  organismi associativi,  funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche su specifici   argomenti.

 

4) Le Commissioni  sono tenute  a sentire il  Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

 

5)  Le Commissioni sono pubbliche salvo diversa indicazione dei singoli    regolamenti.

La pubblicita' viene effettuata attraverso la pubblicazione  all'albo Pretorio Comunale dei punti all'ordine del giorno almeno tre giorni prima della riunione.

 

ART. 9: "ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI".

 

1) Compito principale delle Commissioni permanenti e' un rapporto di collaborazione attiva con l'Amministrazione Comunale per la predisposizione di atti che trattano oggetti di competenza delle singole Commissioni, da sottoporre all'esame del Consiglio, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

 

2) Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali e' l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuale del Consiglio Comunale.

 

3) Il Regolamento dovra' disciplinare l'esercizio delle attribuzioni delle Commissioni Consigliari.

 

 Art. 10: "CONSIGLIERI COMUNALI".

 

1) La posizione  giuridica e lo status dei Consiglieri  sono regolati dalla Legge. Essi  rappresentano l'intera  comunità alla quale costantemente rispondono.

 

2) Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.

    (vedi art. 31 convocazione e presidenza della prima seduta)

 

3) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al  Consiglio Comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto  e diventano efficaci all'adozione da parte del Consiglio stesso della surrogazione.

La surrogazione deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

  

 

Art. 11: "DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI".

 

1) Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla Legge, sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio  Comunale

 

2) L'esame delle  proposte di  deliberazioni nonchè degli emendamenti che incido- no in modo sostanziale sulle deliberazioni stesse, è subordinato  alla acquisizione  dei pareri  previsti dalla legge, in osservanza del  principio  del "giusto proce- dimento". Per " giusto procedimento" si intende quello per cui l'emanazione del provvedimento sia  subordinata alla  preventiva istruttoria  corredata dai  pareri  tecnici,  contabili e di  legittimità ed  alla  successiva comunicazione alla Giunta e ai Capigruppo Consilia­ri.

 

 

3) Ciascun Consigliere è  tenuto ad eleggere un  domicilio nel territorio  Comunale ai  fini della notifica degli atti di convocazione del Consiglio Comunale e  di ogni altra  documentazione  attinente  la funzione di Consigliere Comunale.

 

 

4) Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, annualmente il proprio reddito complessivo al Segretario Comunale affinche' provveda alla pubblicazione all'Albo Pretorio. La comunicazione deve avvenire entro il 31 Luglio e la pubblicazione entro il 30 Settembre.

 

           

5) Ciascun Consigliere e' tenuto a comunicare, entro 30 giorni dalla elezione, il rendiconto delle spese sostenute per la Campagna Elettorale. Analogo obbligo vale per le liste presenti in Consiglio Comunale.

La comunicazione deve essere effettuata al Segretario Comunale.

 

 

Art. 12: "GRUPPI CONSILIARI"

 

1) I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more  della designazione, i Capigruppo sono individuati nei consiglieri, non  componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti  per ogni lista.

 

2) Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

 

 

 

 Art. 13: " LA GIUNTA COMUNALE".

 

1) La Giunta  esercita le funzioni  conferite dalle Leggi e dai  Regolamenti Statali e Regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.  La Giunta Comunale collabora con il Sindaco, svolge attivita' propositive e di impulso e opera attraverso delibere collegiali. La Giunta Comunale compie gli atti di Amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto; del Sindaco e del Segretario Comunale.

 

2) Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

 

3)Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obbiettivi e delle finalità  dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione  degli atti  fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

 

4) Esamina  collegialmente gli  argomenti da  proporre  al Consiglio Comu­nale.

 

5) La Giunta e' nominata dal Sindaco con le modalita' previste  della legge .

Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale la  nomina della Giunta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo.Il Sindaco puo' revocare uno o piu' Assessori dandone motivata comuncazione al Consiglio Comunale.

 

6)   Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti  della  decadenza e della revoca sono disciplinati dalla   Legge.

Chi ha ricoperto due mandati consecutivi la carica di Assessore , non puo' essere nominato  Assessore  nel mandato successivo.

 

7) I casi di incompatibilità e di ineleggibilità  sono stabiliti dalla Legge. Non possono,  contemporaneamente, far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato,  i fratelli, i coniugi i parenti  ed affini fino al III° grado.

 

8) Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori per l'ordinaria Amministrazione.

 

 Art. 14: "COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA".

 

1) La Giunta e' composta dal Sindaco che la presiede e da  4 Assessori .

Due degli Assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale purche' abbiano i requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di Consigliere Comunale.

2) L'Assessore non Consigliere è equiparato a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione Consiliare e si applicano le norme  sulle aspettative, permessi, indennità degli Amministratori locali.

L'Assessore non Consigliere deve comunicare il proprio reddito complessivo  nei termini indicati all'articolo 11 punto 4).

 

3) L'Assessore non Consigliere partecipa al Consiglio, per illustrare argomenti concernenti la  propria delega, con diritto di voto solo  per gli argomenti attinenti

la delega ricevuta.

 

4) Alla sostituzione di singoli  componenti la Giunta Comunale, dimissionari,  o

cessati dall'ufficio per altre cause, provvede il Sindaco ai sensi della Legge .

 

Art. 15: "FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA".

 

1) La Giunta  è convocata  e presieduta  dal Sindaco  o, in  caso di  assenza, da chi ne fa le veci, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori e di eventuali indicazioni del Segretario Comunale.

Sulle proposte  di deliberazioni, i responsabili dei servizi, per quanto di competenza ed il Segretario Comunale, per quanto attiene la legittimità dell'atto, devono aver espresso, preventivamente e per iscritto il proprio motivato parere.

 

2) Le modalità  di convocazione e  di funzionamento  sono  stabilite dalla Giunta stessa.

 

3) Il sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla cari-ca in caso di approvazione

di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il  Consiglio Comunale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata  da almeno due quinti dei Consiglieri

assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della presentazione.

Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi delle leggi vigenti.

 

 Art. 16: "ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA".

 

1) La Giunta svolge le funzioni  di propria competenza  con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo  scopo e  gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno  attenersi  gli altri Uffici  nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

 

2) La Giunta,  in particolare,  nell'esercizio di attribuzioni di Governo:

  

   a) propone al Consiglio i regolamenti;

 

   b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei                      

       programmi e  tutti i provvedimenti che comportano impegni

      di spesa sugli stanziamenti di Bilancio;

      

   c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di

       provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

 

   d) assume attività di iniziativa, di impulso  e di  raccordo con

       gli organi di partecipazione;

 

   e) elabora e propone al  Consiglio criteri per la determinazione

       delle tariffe;

 

   f) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere       

      dell'apposita Commissione,  quelli disciplinari e di sospen-

      sione dalle funzioni del personale Comunale, non riservati

      ad altri organi.

 

   g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni,

      contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere

      ad Enti  e persone  nel rispetto  delle norme  regolamentari

      attuative della legge 241/90;

  

   h) Dispone  l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni,  

      fatta  esclusione per  i beni immobili, di competenza Consi-

      liare.

 

   i) Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o     

      convenuto ed  approva transazioni che non riguardino

      beni   immobili o impegni più  esercizi finanziari.

 

   l) fissa la  data di  convocazione dei  comizi per i Referendum

      consultivi e  costituisce l'Ufficio Comunale per le Elezioni,

      cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

 

   m) esercita, previa  determinazione dei costi  ed individuazione

      dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato

      quando non  espressamente attribuite dalla legge e dallo Sta-

      tuto ad altro Organo;

   

   n) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva

      la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

 

   o) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie  attività e       

      sull'attuazione dei programmi.

 

3) La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

 

   a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che

      sorgessero fra gli Organi Gestionali dell'Ente;

 

   b) fissa, sentito il Segretario Comunale ed ai sensi del Regola-

      mento del  personale e degli accordi decentrati, i parametri,

      gli standards ed i carichi funzionali  di lavoro per misurare

      la produttività dell'apparato;

 

   c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo

      interno di gestione se deliberato dal  Consiglio, sentito il Re-

      visore del Conto.

           

Art. 17: "DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI".

 

 

1) Gli Organi Collegiali deliberano validamente con l'intervento della  metà dei componenti assegnati ed a  maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto.

 

Per  determinare la maggioranza dei votanti non si tiene conto dei Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto.

 

Nella votazione segreta, le schede bianche, le nulle, le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

 

2) Ogni  proposta  di deliberazione sottoposta  al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale deve essere  corredata dal parere, in ordine alla sola regolarita' contabile, tecnica dei responsabili  dei servizi interessati e del  Segretario Comunale sotto il profilo della legittimita'.

 

3) Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.  

Sono da  assumere a  scrutinio segreto  le deliberazioni concernenti persone, quando  venga esercitata una  facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento  delle qualità  soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

 

3) Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. 

Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente  dispone la  trattazione  dell'argomento in  "seduta segreta".

 

4) L'istruttoria  e la documentazione  delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del  Consiglio e della  Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando  si trova in uno dei casi  di incompatibilità. In tal caso è  sostituito in  via temporanea  da un componente del Collegio nominato dal Presidente.

 

5) I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal componente più anziano di età, fra i presenti.

 

Art. 18: "SINDACO".

 

1) Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di Amministrazione.

 

 

2) Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.

 

3) La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.

 

4) Al Sindaco,  oltre  alle competenze di  Legge, sono  assegnate dal presen­te  Statuto e dai  regolamenti attribuzioni  quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione  delle competenze connesse all'ufficio.

 

5) Il Sindaco cessa dall'incarico, assieme alla Giunta comunale, al  verificarsi delle situazioni previste dallo Statuto e dalle norme vigenti .

 

 

Art. 19: "ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI

                                    DI AMMINISTRAZIONE".

 

1) Il Sindaco:

 

   a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

 

   b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività

       politico-amministrativa del Comune;

 

   c) coordina l'attività dei singoli Assessori;

 

   d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti

       l'attività amministrativa dei singoli assessori per sotto-

       porli all'esame della Giunta;

 

 

   e) impartisce direttive  al Segretario Comunale in  ordine

       agli indirizzi  funzionali e di  vigilanza  sull'intera gestio-

       ne amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

 

   f) ha facoltà di delega, di carattere generale o per singoli

      settori, per l'esercizio  generale o  parziale  delle sue

      funzioni, ai singoli Assessori;

 

   g) promuove ed assume iniziative, sentita la Giunta Comunale,

      per concludere accordi di programma  con tutti i  soggetti

      pubblici previsti dalla Legge;

 

   h) convoca i comizi per i Referendum;

 

   i) adotta ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di

      Leggi e regolamenti. Le ordinanze a carattere generale sono

      pubblicate  per  15 (quindici)  giorni consecutivi all'Albo

      Pretorio  del Comune e sottoposte a forme di pubblicità che

      le rendano conoscibili.

      Le ordinanze a carattere individuale devono  essere notifi-

      cate ai  destinatari, pubblicate per 15  (quindici)  giorni

      all'Albo Pretorio del Comune  e sottoposte a forme  di pub-

      blicità che le rendano conoscibili.

      Tutte le ordinanze sono accessibili, in ogni tempo, a chiun-

      que intenda consultarle;

 

 

   l) rilascia le  autorizzazioni commerciali,  di Polizia Ammini-

      strativa, nonchè le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

 

   m) emette  provvedimenti in  materia  di occupazione d'urgenza,

        espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competen-

        za del Comune;

 

   n) assegna gli alloggi di edilizia residenziale, finanziati con

       spese a  totale  carico del  Bilancio  Comunale, sentita  la

      .Giunta Comunale e la competente Commissione Consiliare;

 

   o) adotta i provvedimenti concernente il personale non assegnati

       dalla Legge e dal regolamento alle attribuzioni della  Giunta

       e del Segretario Comunale;

 

   p) determina gli orari  di apertura al pubblico  degli  esercizi

       Comunali sentiti la Giunta e i rappresentanti delle categorie

       interessate;

 

   q) determina  gli orari  di apertura  al pubblico  degli Uffici,

       sentiti i rappresentati del personale Comunale;

 

   r) fa pervenire all'Ufficio di Segreteria Comunale l'atto di

      dimissioni perchè il Consiglio Comunale prenda atto della

      decadenza della Giunta;

 

   s) esercita tutte  le attività ed incombenze non riservate dalla

       Legge alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale;

 

   t) sovrintende, nei servizi  di competenza statale, a tutte  le

      funzioni previste dall'art.38 della legge 142/90;

 

   u) Presiede il Consiglio Comunale;

 

   v) Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Aziende,  

       Enti ed  Istituzioni. (Art. 13 L. 81/93) (Art. 12, comma 2 combinato con  

       l'Art. 1, comma 2  della legge n° 81/93);

 

2) Il Sindaco adotta quale Ufficiale del Governo con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanita', igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini.

 

3) Il Sindaco provvede a che gli oneri relativi all'adozione dei suoi provvedimenti siano sostenuti dagli enti cui essi spettano per competenza, secondo i principi di legge.

Gli atti di competenza del Sindaco devono essere corredati dai pareri di legge e di regolamento.

 

 

Art. 20: "ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI

                                    DI VIGILANZA".

 

1) Il Sindaco:

 

   a) acquisisce  direttamente presso  tutti gli uffici e servizi

       informazioni ed atti anche riservati;

 

   b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario

       Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera

       attività del Comune;

 

   c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

 

   d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni

       presso le aziende  speciali, le istituzioni e  le Società  per

       Azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali

       delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

 

   e) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le

       modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle

       istituzioni;

 

   f) promuove ed assume iniziative atte  ad assicurare  che uffici,

      servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti

      al Comune, svolgano  le loro attività  secondo  gli obiettivi

      indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attua-

      tivi espressi dalla Giunta.

 

Art. 21: "ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI

                                   DI ORGANIZZAZIONE".

 

1) Il Sindaco:

 

   a)stabilisce, sentita la Giunta Comunale, gli argomenti all'Ordine 

     del Giorno  delle  sedute e dispone  la convocazione  del  Con-

     siglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento.

     Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede

     alla convocazione  del  Consiglio  Comunale,  con le modalità e i

     tempi previsti nell'Art. 7 dello Statuto,  comma 2;

 

   b)convoca e  presiede  la  conferenza  dei Capigruppo  Consiliari,

      secondo la disciplina regolamentare;

 

   c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli

      organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco pre-

      siedute, nei limiti previsti dalle Leggi;

   d)propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la     

      convocazione della Giunta e la presiede.

 

   e)ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed         

      attribuzioni ad uno o più Assessori e a Consiglieri Comunali;

 

   f)delega  la sottoscrizioni di  particolari  specifici  atti  non

      rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori o al Segre-

      tario Comuna­le;

 

   g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

 

Art. 22: "ATTRIBUZIONI DELEGHE AGLI ASSESSORI".

 

1) Il Vice-Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio  di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento comprese quelle previste dall'art.38 della legge 142/90.

Il Sindaco  può rilasciare deleghe parziali ai  singoli Assessori in relazione alle attività svolte dai rispettivi Assessorati.

 

2) Delle deleghe rilasciate al Vice-Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla  Legge.

 

3) Gli Assessori, in caso di assenza  o impedimento del Vice-Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, comprese quelle previste  dall'Art. 38 della Legge 142/90, secondo l'ordine di anzia­nità, dato dall'età.

 

4) Il Vice-Sindaco NON Consigliere non puo' sostituire il Sindaco nella veste di Presidente del Consiglio Comunale (Art. 12, comma 2 e Art. 19 L. 81/93).

 

 

TITOLO III°: "ORGANI BUROCRATICI

   ED UFFICI".

 

 

Capo I°: "IL SEGRETARIO COMUNALE".

 

Art. 23: "PRINCIPI E CRITERI

FONDAMENTALI DI GESTIONE".

 

1) L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della di­stinzione tra funzione politica di indirizzo  e controllo e  funzione di  gestione amministrativa, è  affidata al  Segretario  Comunale  che l'esercita avvalendosi degli uffici,  in base agli indirizzi del Consiglio, in  attuazione  delle determinazioni  della  Giunta e  delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con  l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

 

2) Il Segretario Comunale,  nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa del Comune.

 

 

 

 

3) Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività  di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia  di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che

ne riferisce alla Giunta.

 

4) Al Segretario Comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestio­nale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità  e garanzia, secondo le norme di Legge e del presente Statuto.

 

    Art. 24: "ATTRIBUZIONI GENERALI DEL SEGRETARIO".

 

1) Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo  Statuto  ad  organi elettivi,   nonchè degli atti  che  sono espressione di discrezionalità tecnica.

 

2) In particolare il Segretario adotta in attuazione dell'art. 51 della  Legge 142/90, i seguenti atti:

 

   a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni,

      progettazioni di  carattere  organizzativo, sulla  base delle

      direttive ricevute dagli organi elettivi;

 

   b) organizzazione del personale;

 

   c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei

        criteri adottati con deliberazione di Giunta;

 

   d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;

 

   e) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti,

      anche a  rilevanza esterna, per  i quali  gli sia stata attribuita

      competenza;

      

   f) tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni,  conse-

      guenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

 

   g) verifica della efficacia  e dell'efficienza dell'attività  degli

      Uffici e del personale ad essi preposto;

  

   h) liquidazione  dei  compensi e  dell'indennità  al personale, ove

      siano già predeterminati  per Legge o per regolamento;

 

   i) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso.

 

   l) le procedure per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei

      dipendenti dell'Ente e la presidenza delle relative Commissioni;

 

  m) rogita i contratti nell'interesse e per conto dell'Amministra­-

      zione.

 

   n) può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e          

      direttive applicative di disposizioni di Legge.

 

     

Art. 25: "ATTRIBUZIONI CONSULTIVE DEL SEGRETARIO":

 

1) Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di lavo­ro e studio  interne all'Ente  e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

 

2) Se richiesto, può formulare pareri ed esprimere valutazioni di  ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.

 

3) Esplicita e sottoscrive,  motivandoli, i pareri  previsti  dalla Legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi in ordine alla  legittimità degli atti.

 

 

Art. 26: "ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA DEL  

                                  SEGRETARIO"

                                  Direzione - Coordinamento

 

1) Il Segretario Comunale esercita funzioni  d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

 

2) Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del  personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

 

3) Adotta  provvedimenti di  mobilità interna  con  l'osservanza delle moda­lità previste negli accordi in materia.

 

4) Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza.

Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

 

 

Art. 27: "ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

                                    DEL SEGRETARIO".

 

1) Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione.

 

2) Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

 

3) Presiede l'ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

 

4) Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la  mozione di sfiducia costruttiva.

 

5) Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato  Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e  l'esecutività dei provvedimenti  e degli atti .

 

6) Provvede, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio delle delibere previste dall'Art. 45, Comma 2 della legge 142/90, alla  trasmissione delle stesse ai Capigruppo Consiliari.

 

 

                                                           UFFICI 

                     

Art. 28: "PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI".      

 

1) L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per o­bbiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

 

   a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì

       per pro­getti-obbiettivo e per programmi;

 

   b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzio-

        nali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da

        ciascun elemento dell'apparato;

 

   c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito     

       di autonomia decisionale dei soggetti;

   d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divi-

      ­ sione del lavoro e  massima  flessibilità  delle  strutture e del

       personale.

 

2) Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di ge­stione della struttura interna.

 

             

Art. 29: "STRUTTURA"

 

1) L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme  del regolamento,  è articolata in uffici anche  appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obbiettivi assegnati.

 

 

Art. 30: "PERSONALE".

 

1) Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del    personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

 

2) La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

 

3) Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale Comu­nale dovrà prevedere:

 

   a) struttura organizzativa-funzionale;

 

   b) Pianta Organica;

 

   c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

 

   d) diritti, doveri e sanzioni;

 

   e) modalità organizzative della Commissione di Disciplina;

 

   f) trattamento economico.

 

 

4) Il Consiglio Comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto  di  impiego quale  risulta dagli accordi  Sindacali ai  sensi delle normative vigenti.

 

 

 

 LA RESPONSABILITA'

 

Art. 31: "LA RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE".

 

Gli Amministratori, il Segretario Comunale ed i dipendenti Comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio.

 

Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle Leggi in materia.Il Sindaco, il Segretario Comunale, i dipendenti cui è stata assegnata la responsabilità di un servizio che vengano a conoscenza, direttamente od indirettamente, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei dann

 

Art. 32: "LA RESPONSABILITA' VERSO TERZI".

 

Gli Amministratori, il Segretario ed i dipendenti Comunali che, nell'esercizio delle  funzioni loro conferite dalle  Leggi, dallo  Statuto  e  dai  Regolamenti, cagionino ad altri un danno  ingiusto, sono  personalmente obbligati a risarcirlo.

 

Costituisce danno ingiusto agli effetti del primo Comma, quello che deriva da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore od il dipendente abbia commesso con dolo o per colpa grave.

 

 

La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente nei casi considerati nel primo e nel secondo Comma, sussiste sia nelle ipotesi in cui  il danno sia cagionato dal compimento di atti ed operazioni, sia nelle ipotesi che consegua ad una omissione o ad un ritardo ingiustificato nel compimento di attività cui l'Amministratore od il dipendente siano obbligati per Legge o per Regolamento.

 

 

La violazione del diritto di un terzo che sia derivata da atti od operazioni di un Organo Collegiale, determina l'insorgere della responsabilità solidale di tutti i membri del Collegio che abbiano partecipato all'atto o all'operazione,  rimanendone esclusi soltanto coloro ii quali abbiano fatto constar nel verbale il proprio dissenso.

 

 

Qualora il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente, si rivale nei confronti del responsabile ai sensi del precedente primo Comma.

 

 

Art. 33: "LA RESPONSABILITA' DEI CONTABILI".

 

Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione di beni Comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle vigenti Leggi.

 

            Art. 34: "LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI      

                             RESPONSABILITA'".

 

La Legge stabilisce il tempo della prescrizione dell'azione di responsabilità, nonchè le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

 

Art. 35: "LA RESPONSABILITA' PER I PARERI ESPRESSI SULLE

                          PROPOSTE DI DELIBERAZIONE".

 

Il Segretario Comunale, il dipendente cui è assegnata la responsabilità di un servizio ed il  dipendente responsabile del Servizio di Ragioneria, rispondono in via Amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi dell'Articolo 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142.

 

Il Segretario Comunale ed i dipendenti cui sia stata assegnata la responsabilità di un servizio hanno l'obbligo di motivare soltanto i pareri contrari alle proposte di deliberazioni sottoposte al  loro esame.

 

Il Segretario Comunale, unitamente al responsabile del servizio interessato, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

 

 

                        Titolo IV°: SERVIZI.

 

                     Art. 36: "FORME DI GESTIONE":

 

1) L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obbiet­tivi e scopi  di  rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa  la produzione di  beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di Legge.

 

2) La scelta  della forma di gestione per ciascun servizio deve essere ef­fettuata previa  valutazione comparativa  tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

 

3) Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione o costituzione di  società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

 

4) Per gli  altri servizi  la  comparazione avverrà tra la gestione in eco­nomia, l'affidamento in appalto o in concessione,  la collaborazione fra Amministrazione e privati, nonchè tra la forma singola  o quella associata mediante convenzione o unione di Comuni.

 

5) Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

 

 

                    Art. 37: "COPERTURA DEI COSTI DI SERVIZI".

 

 

1) Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il  Comune determina l'entità e i criteri di compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi espletati direttamente o tramite  affidamento in appalto o in concessione. La determinazione delle  tariffe, da rapportare ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi  di differenziazione  in relazione alla  capacità contributiva dei cittadini.

 

 

                 Art. 38: "COLLABORAZIONE CON I PRIVATI".

 

1) Nel  rispetto della  normativa, qualora  la realizzazione di  opere, interventi ed attvità possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conferita.

 

2) Le risorse  necessarie alla realizzazione  di opere  e interventi pos­sono essere reperite anche  mediante  contribuzioni volontarie "Una Tantum"  o periodiche  corrisposte dai cittadini. A  tal fine ci possono essere  promosse forme  di consultazione della cittadinanza o  di parte di  essa, anche  su iniziativa dei gruppi organizzati, associazioni, organismi di compartecipazione.

 

 

 

3) Il regolamento  sulla partecipazione  disciplinerà  tali  forme di consultazione, nel rispetto del  principio di  vincolatività della dichiarazione di contribuzione del cittadino.

 

4) Con deliberazione della Giunta Comunale viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso le contribuzioni volontarie dei cittadini perchè si dia avvio alla realizzazione  dell'opera o interventi.

 

 

 Art. 39: "GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE     

                                    FUNZIONI".

 

1) Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare  le forme  associative più  appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obbiettivi da raggiungere.

 

 

                   Titolo V°: BENI PUBBLICI COMUNALI.

 

                    Art. 40: "DEMANIO E PATRIMONIO".

 

1) Il Demanio ed il Patrimonio Comunale sono disciplinati in conformità alla Legge. Obbligo  del Comune è  la buona  conservazione degli stessi.

 

2) L'acquisizione, la gestione e l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio Comunale avvengono secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge.

 

3) I beni devono risultare da appositi inventari,tenuti a norma di Legge.

 

                Art. 41: "BILANCIO - PRINCIPI GENERALI".

 

1) Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire  una lettura per programmi, servizi ed  interventi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, an­che quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

 

2) La formazione del bilancio di previsione e degli altri strumenti di programmazione economica e finanziaria spetta alla Giunta  Comunale, sentiti i vari assessorati competenti.

 

3) L'attività gestionale del bilancio dovrà operare affinchè:

 

   - per le Entrate, le previsioni di Bilancio si traducano in dispo-

     nibi­lità reali finanziarie;

 

 

 

 

 

   - per le spese,  le  previsioni  di  Bilancio si realizziano nel ri-

     spetto  degli obblighi,  delle limitazioni, dei  divieti  e  delle

     altre prescrizioni previste dall'ordinamento contabile nazio-

     nale e da quello riferito agli Enti Locali in particolare.

 

Art. 42: "STRUTTURA CONTABILE".

 

1) La struttura contabile del Comune è disciplinata dalla Legge Statale e dalla Legge Regionale.

 

 

2) Il sistema di contabilità deve provvedere alla esposizione dei dati  sia finanziari sia economico-patrimoniali, nel rispetto del coordinamento contabile con la contabilità dello Stato e della Regione.

               

  

                     Art. 43: "REVISORE DEL CONTO".

 

1) Il Revisore del Conto, oltre a possedere requisiti iscritti all'Albo dei revisori prescritti dalle norme sull'ordinamento delle Autonomie Locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati  dalla Legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei  casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

 

2) Le modalita'  di decadenza, sono quelle compatibili con il Codice Civile, relative ai Sindaci delle s.p.a..

3) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

 

4) L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio  Comunale in materia di gestione economico-finanziaria  dell'Ente. E'  facoltà del Consiglio richiedere  agli Organi e agli  Uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

 

5) Il Revisore del Conto ha attribuzioni di controllo,  di impulso,  di proposta  e di garanzia, con l'osservanza  della legge,  dei principi civilistici concernenti  il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

 

6) Spettera' al Segretario individuare forme e procedure per un  corretto ed  equilibrato raccordo  operativo-funzionale  tra  la sfera di attività del revisore e quella degli Organi e degli Uffici dell'Ente.

 

                   Art. 44: "CONTROLLO DI GESTIONE".

 

1) Spettera' al Segretario definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali  strumenti di  supporto per le  valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati  conseguiti rispetto ai  programmi ed ai costi sostenuti.

 

 

2) La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

 

   a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

 

   b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica

       di coerenza con i programmi approvati;

 

   c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministra-

       tiva svolta;

 

   d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e                     

       realizzato ed individuazione delle relativa responsabilità.

 

                         ORDINAMENTO FUNZIONALE

 

      Titolo VI°: ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME

                          ASSOCIATIVE.

 

                Art. 45: "ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE".

 

1) Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti Pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tenendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

 

                          FORME COLLABORATIVE

 

                 Art. 46: "PRINCIPIO DI COOPERAZIONE".

 

L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'inte­resse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi delle forme degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

 

                        Art. 47: "CONVENZIONI".

 

1) Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di  funzioni, anche individuando  nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione  di opere pubbliche, la realiz­zazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali Territoriali  o  mediante la  costituzione  di consorzio  con  l'Amministrazione Provinciale.

 

2) La stipula delle convenzioni o la costituzione del consorzio sono  approvate dal Consiglio Comunale  a  maggioranza assoluta dei componenti.

 

                  Art. 48: "ASSOCIAZIONI DI SERVIZI".

 

1) Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari,  promuove la associazione tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o  imprenditoriale, ovvero  per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di  azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

 

2) La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti  fondamentali negli albi pretori degli enti contraenti.

 

3) Il  Consiglio  Comunale, unitamente  alla  convenzione, approva  lo  Statuto dell'Associazione per la gestione dei servizi che deve  disciplinare  l'ordinamento

organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste  per le aziende speciali  dei  Comuni, in quanto compatibili.

 

4) L'Associazione dei servizi assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso le forme associative.

 

                      Art. 49: "UNIONE DI COMUNI".

 

1) In attuazione del principio di cui al precedente Art. 43 e dei principi della Legge  di riforma  delle Autonomie  Locali, il Consiglio Comunale,  ove sussistano le  condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obbiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

 

 

                    Art. 50: "ACCORDI DI PROGRAMMA".

 

1) Il Comune per la relizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali  o settoriali  che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento  e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

 

 

2) L'accordo, oltre alle finalità perseguite,  deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi  surrogatori ed, in particolare:

 

   a) determinare i tempi e le modalità  delle attività  preordinate e necessarie alla  

      realizzazione dell'accordo;

 

   b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi,

       le fonti di finanziamento e le relative  regolazioni dei rapporti fra gli Enti

       coinvolti;

 

   c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento come da

       art. 27   L. 142.

 

3) Il  Sindaco definisce  e stipula  l'accordo, previa  deliberazione d'intenti della Giunta Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla  Legge e  nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

 

 

 

TITOLO VII° PARTECIPAZIONE POPOLARE.

 

                     Art. 51: "PARTECIPAZIONE E GARANZIE".

 

1) Il Comune garantisce e  promuove la  partecipazione dei  cittadini all'attività  dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

 

2) Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organiz- zazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

 

3) Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli  interessi che  faavoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

 

4) L'Amministrazione può attivare forme di  consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

 


 

 

INIZIATIVA POLITICA  E AMMINISTRATIVA

 

         Art. 52: "INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO

                          AMMINISTRATIVO".

 

 

1) I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti  in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai regolamenti Comunali.

 

2) La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

 

3) Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello   stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante  comunicazione personale contenente le indicazioni previste per Legge.

 

4) Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi  di individuazione del responsabile del procedimento.

 

5) Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei   destinatari o la indeterminatezza  degli  stessi  la  renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione,  provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio e, per estratto, nelle bacheche di proprietà Comunale installate sul territorio.

 

 

6) Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del  provvedimento, possono presentare istanze,  memorie scritte,  proposte e documenti  pertinenti  all'oggetto del  procedimento.

 

7) Il responsabile dell'istruttoria, entro 20  giorni dalla  ricezione delle richieste  di cui  al precedente comma 6,  deve  pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'Organo  Comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

 

8) Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa    dell'atto e può essere preceduto da contradditorio orale.

 

9) Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza,  la petizione e la proposta.

 

10) I soggetti di cui al Comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che  il regolamento sottrae all'accesso.

 

11) La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

 

                          Art. 53: "ISTANZE".

 

1) I cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i soggetti collettivi   in genere possono rivolgere istanze all'Amministrazione Comunale. Per  istanza, si intende  una richiesta o  una domanda rivolta al  Comune mediante la quale si promuove l'inizio di un procedimento  Amministrativo.

 

2) La risposta all'istanza viene fornita entro il termime massimo di  30 giorni dal Sindaco, dall'Assessore responsabile, dal Segretario Comunale o  da l dipendente responsabile, a seconda della natura  politica o gestionale della istanza sollevata.

 

                          Art. 54 - PETIZIONI

 

1) Tutti i cittadini, in forma collettiva, possono presentare una petizione scritta agli Organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Per "petizione" si intende una richiesta avente per oggetto interessi di carattere ed importanza generale.

 

2) La petizione è  esaminata dall'organo competente  entro giorni 30 dalla presentazione.

 

3) Se il termine previsto al Comma secondo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la  questione in Consiglio,  chiedendo ragione  al Sindaco del  ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

Il Sindaco, in questo caso, è tenuto a porre la petizione all'Ordine del Giorno della prima seduta del Consiglio.

 

 

4) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

 

                        Art. 55: "PROPOSTE".

 

1) N. 100 (cento) cittadini, iscritti nelle liste elettorali,  possono avanzare proposte per l'adozione di atti Amministrativi che il Sindaco trasmette entro 15 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonchè dell'attestazione  relativa  alla copertura finanziaria.

Per proposta si intende una forma di collaborazione tra i  proponenti e l'Amministrazione Comunale finalizzata alla promozione di interventi per la migliore tutela  di interessi  collettivi o di interessi diffusi. La proposta deve essere  accompagnata  da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

 

2) L'Organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 20 giorni dalla  presentazione della proposta.  Se il termine dei 20 giorni non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio Comunale  chiedendo ragioni al  Sindaco del ritardo o  provocando  una discussione  sul  contenuto della

proposta.

 

Il Sindaco in questo caso è tenuto a porre la proposta all'ordine del Giorno del Consiglio Comunale.

 

3) Tra  l'Amministrazione  Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

 

4) L'Organo competente che ha esaminato le istanze, le gestioni o le   proposte  è tenuto, in  ogni caso,  ad emettere  un provvedimento conclusivo che deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

 

5) Il Regolamento determina le procedure per la presentazione delle  istanze, delle  petizioni e  delle proposte specifica altresì  le forme di pubblicità e l'assegnazione all'Organo competente.

Il provvedimento conclusivo dell'esame dell'Organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

 

                    ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

 

                    Art. 56: "PRINCIPI GENERALI".

 

1) Il Comune valorizza,  quali espressioni  essenziali  della persona umana e della  comunità civile, le  libere forme  associative e di cooperazione dei  cittadini, degli  enti, delle  organizzazioni di volontariato e associazioni, senza fini di lucro, sia  locali sia aderenti a organismi più  ampi, attraverso  le forme di incentivazione previste dal successivo Art. 59,  l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

 

 

2) I relativi criteri  generali vengono  periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

 

 

                        Art. 57: "ASSOCIAZIONI".

 

1) La Giunta  Comunale registra,  previa istanza  degli  interessati, le associazioni e  gli organismi di partecipazione che operano sul territorio.

 

2) Le scelte amministrative che incidono o possono produrre  effetti sull'attività delle associazioni  e degli organismi  di partecipazione,  nonchè sui portatori di  interessi diffusi  costituiti in associazioni o comitati, possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli Organismi Collegiali delle stesse entro 15 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

 

              Art. 58: "ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE".

 

1) Il Comune  promuove e tutela le varie  forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

 

2) L'Amministrazione Comunale per la gestione di servizi pubblici fa riferimento all'art. 22 della legge 142/90.

 

3) Gli organismi  previsti nel comma 1 e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere  deve essere fornito  entro 30 giorni

dalla richiesta.

 

                       Art. 59: "INCENTIVAZIONI".

 

1) Alle  Associazioni ed  agli Organismi  di partecipazione,  possono essere  erogate forme di  incentivazione con apporti sia di natura finanziaria  nei limiti ed  alle condizioni indicate nell'apposito Regolamento, sia di natura tecnico-professionale e organizzativo.

 

              Art. 60: "PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI".

 

1) Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle associazioni e degli Organismi interessati, invitano  ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

 

 

REFERENDUM

 

Art. 61: "MODALITA'".

 

1) Sono previsti Referendum in tutte le materie  di esclusiva  competenza Comunale, al fine di  sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione Amministrativa.

 

 

 

2) Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e  di tariffe, su  attività  Amministrative  vincolate da Leggi Statali o Regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione Referendaria.

 

3) Soggetti promotori del Referendum possono essere:

 

   a) n° 500 cittadini iscritti nelle liste elettorali di Chiuduno e gli stranieri

       residenti da almeno 5 anni con regolare permesso di soggiorno;

 

   b) il Consiglio Comunale;

 

4) Al voto referendario possono partecipare anche gli stranieri, residenti sul territorio Comunale da almeno 5 (cinque) anni con regolare permesso di soggiorno.

 

5) Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi,  le condizioni  di accoglimento  e le  modalità organizzative della consultazione.

 

                   Art. 62: "EFFETTI DEL REFERENDUM".

 

1) Entro 60 giorni  dalla proclamazione del  risultato  da parte  del  Sindaco, il Consiglio delibera i  relativi e  conseguenti  atti di  indirizzo.

 

2) Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie  deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

 

 

AZIONE POPOLARE

 

 Art. 63

 

1) L'azione popolare conferisce a ciascun cittadino residente sul territorio Comuna- le il potere di far valere,  davanti alla  giurisdizione Amministrativa, le  azioni e i ricorsi che  spettano al  Comune.

 

2) La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal  Giudice inteso a disporre l'integrazione del contradditorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio fermo  restando che, in caso di  soccombenza, le spese sono poste a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

 

 

ACCESSO E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA'  DELL'AMMINISTRAZIONE.

 

Art. 64: "DIRITTO DI ACCESSO".

 

1) Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici Comunali, con  apposita  richiesta scritta in  carta semplice.

 

 

 

­2) Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano  riservati o  sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

 

3) Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti  riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso a  coloro che debbono prenderne visione per curare o difendere i loro interessi giuridici e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

 

 

                  Art. 65: "DIRITTO DI INFORMAZIONE".

 

1) Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

 

2) L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione All'albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti, compresa la pubblicazione, per estratto, sulle bacheche di proprietà Comunale.

3) L'informazione  deve  essere esatta, tempestiva,  inequivocabile,  completa e, per gli atti aventi una  pluralità  indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

 

4) La Giunta Comunale  adotta i provvedimenti  organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

 

5) Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai  cittadini, nel  rispetto dei principi sopra enunciati e ne disciplina le modalità  secondo quanto  previsto dalla Legge n° 241/90, Art. 22 e seguenti.

 

                      Art. 66: "DIFENSORE CIVICO".

 

1) E' istituito, nel Comune di Chiuduno, l'ufficio del Difensore Civico con il precipuo compito di garantire i diritti dei cittadini, la trasparenza, l'imparzialità, la tempestivita', il buon andamento e l'accesso agli atti dell'Amministrazione Comunale. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza  gerarchica o funzionale degli Organi del Comune.

 

2) Il  Difensore  Civico  e' nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio palese e a maggioranza qualificata di quattro quinti dei consiglieri comunali assegnati al Comune.

Il rinnovo del Difensore Civico deve essere effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del mandato del Difensore Civico in carica. Il Difensore Civico e' nominato dal Consiglio Comunale tra i candidati indicati dalle Associazioni locali e dai singoli cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Chiuduno.

 

 

 

 

 

Per l'individuazione delle Associazioni locali si fa riferimento al Registro delle Associazioni degli organismi di partecipazione di cui all'art. 58 dello Statuto.

Le Associazioni e i singoli cittadini devono far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune le proprie indicazioni entro 30 giorni dal Bando pubblicato all'Albo Pretorio.

 

3) Il  Difensore Civico resta  in  carica  quattro  anni,  esercitando le  sue  funzioni  fino all' insediamento del successore e puo' essere rieletto una sola volta.

 

4) Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare  le Leggi dello  Stato e di adempiere  le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

 

 

                Art. 67: "INCOMPATIBILITA' E DECADENZA".

 

1) La  designazione del Difensore Civico  deve avvenire tra  persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia  di indipendenza, probità e competenza Giuridico-Amministrativa.

 

2) Non può essere nominato Difensore Civico:

 

   a) chi si trova  in condizioni  di ineleggibilità alla carica  di

       Consigliere Comunale;

 

   b) chi ha  ricoperto la  carica di Sindaco del Comune di Chiuduno

       nella precedente Amministrazione, i Parlamentari, i Consiglie-

       ri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri  delle Comunità

       Montane e delle Unità Sanitarie Locali;

 

   c) i Ministri di Culto;

 

   d) gli Amministratori e i dipendenti di Enti, Istituti e Aziende

       pubbliche o a  partecipazione pubblica, nonchè  di Enti o im-

       prese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione

       Comunale o che comunque ricevano da  essa a qualsiasi titolo,

       sovvenzioni o contributi;

 

   e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordi-

       nato, nonchè qualsiasi attività professionale o commerciale,

       che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Ammini-

       strazione Comunale;

 

   f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o  affini

      fino al 4° grado, che siano Amministratori, Segretario o

      dipendenti del Comune;

 

   g) chi non ha compiuto i 25 anni di età.

 

 

 

 

3) Il Difensore Civico decade per  le stesse cause  per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei  Consiglieri Comunali, a maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati al Comune.

Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del  Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio,  a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

 

 

                    Art. 68: "MEZZI E PREROGATIVE".

 

1) L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, di attrezzature d'Ufficio e di quant'altro necessario per il  buon funzionamento dell'Ufficio stesso.

 

2) Il Difensore Civico può intervenire, su  richiesta di  cittadini singoli o associati  o di propria  iniziativa, presso  l'Amministrazione Comunale,  i concessionari di servizi,  le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio Comunale, per accertare che il procedimento  Amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente  e tempestivamente emanati.

 

3) A tale fine può rivolgersi, negli orari d'ufficio, al  responsabile del servizio interessato  e  richiedere   documenti,  notizie,  chiarimenti,  senza  che   possa  essergli opposto il  Segreto d'Ufficio.

 

4) Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente al  funzionario la pratica entro termini prefissati, negli orari d'Ufficio.

 

5) Acquisite tutte le  informazioni utili, rassegna  verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha  richiesto l'intervento; intima in caso di ritardo, agli  Organi competenti a  provvedere  entro periodi temporali  definiti;  segnala  agli Organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze  riscontrate.

 

6) L'Amministrazione  ha  obbligo di specifica  motivazione, se  il contenuto dell'atto  adottando non recepisce i  suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi  irregolarità o vizi  procedurali. Il  Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

 

7) Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare  la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

 

                 Art. 69: "RAPPORTI CON IL CONSIGLIO".

 

1) Il Difensore Civico presenta, entro il mese  di marzo, la  relazione  sull'attività svolta  nell'anno precedente,  indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro  eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione Amministrativa.

 

2) La relazione  viene discussa  dal Consiglio  entro  90 (novanta) giorni.

 

3) In casi  di particolare  importanza  o  comunque  meritevoli  di urgente segnalazione, il difensore può, in  qualsiasi  momento, farne relazione al Consiglio.

 

                   Art. 70: "INDENNITA' DI FUNZIONE".

 

1) Al Difensore  Civico viene  corrisposta l'indennità pari al 50% dell'indennità prevista  per il Sindaco  ed il  rimborso  delle spese di accesso nella misura fissata dalla legislazione vigente per gli Assessori Comunali.

 

                Titolo VIII°: FUNZIONE NORMATIVA.

 

                          Art. 71: "STATUTO".

 

1) Lo  Statuto  contiene  le norme  fondamentali  dell'ordinamento Comunale.

Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

 

2) E'ammessa l'iniziativa da parte di almeno 500 di cittadini elettori, iscritti  nelle Liste  Elettorali del Comune di Chiuduno, per proporre modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, mediante un progetto redatto in articoli.

 

Tali proposte di modifiche, totali o parziali, devono essere deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 4, Comma 3 della Legge n° 142/90.

 

3) Nessuna  iniziativa  per  la  revisione  e l'abrogazione  dello Statuto, totale o parziale, può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in  vigore dello  Statuto o dell'ultima modifica.

 

4) Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15  giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

 

                        Art. 72: "REGOLAMENTI".

 

1) Il Comune emana regolamenti:

 

   a) nelle materie ad essi demandate dalla Legge o dallo Statuto;

 

   b) in tutte le altre materie di competenza Comunale.

 

2) Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli  Enti Locali, la  potestà regolamentare  viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

 

3) Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi Statali e Regionali, tenendo conto  delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

 

 

 

4) L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a  ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 56 del presente Statuto.

I Regolamenti possono essere sottoposti a Referendum nei limiti  e secondo le modalità prescritte nel precedente Art. 62.

 

5) Nella  formazione dei  Regolamenti  possono essere  consultati i soggetti interessati.

 

6) I Regolamenti sono soggetti alla pubblicazione all'Albo Pretorio dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione e, succesivamente, per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

 I Regolamenti entrano in vigore il giorno successivo all'ultima pubblicazione.

 

7) Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo Comunale le disposizioni dei Regolamenti sono coordinate fra loro secondo i principi indicati nello Statuto.

 

8) I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a  forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

 

9) I Regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

 

 

              Art. 73: "ADEGUAMENTI A LEGGI SOPRAVVENUTE".

 

1) Gli adeguamenti dello  Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi  dell'Ordinamento Comunale contenuti nella Costituzione, nella Legge 8 giugno 1990, n° 142, ed in altre Leggi e  nello Statuto  stesso, entro  i 120 giorni  successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

 

 

               Art. 74: "NORME TRANSITORIE E FINALI".

 

1) Il presente Statuto entra in vigore dopo aver  ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

 

2) Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e lo Statuto.