STATUTO

 

DEL COMUNE DI CHIUDUNO (BG)

 

 

 

 

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21 Luglio 1995 con deliberazione nr. 42

 

Esecutive con provvedimento del C.R.C. del 7 settembre 1995 - nr. 46551.

 

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 23 marzo 1992 nr. 13/49

 

 

 


TITOLO I°: "LA COMUNITA' - L'AUTONOMIA - LO STATUTO".

 

Art. 1: "IL COMUNE".

 

 

1) Il  Comune di  Chiuduno é  l'Ente che rappresenta la comunità, ne cura                 gli interessi e ne promuove  lo sviluppo ed il progresso civile, sociale  ed     economico ispirandosi ai diritti  fondamentali della persona umana, al­la  solidarietà verso i più deboli e i più poveri ed ai valori ed ai principi della Costituzione, delle leggi generali dello Stato e della Regione  Lombardia.

 

2) Il Comune di Chiuduno, in conformità  ai  principi costituzionali ed  alle norme  internazionali   che   riconoscono   i   diritti   innati  delle   persone  umane,   sancisco-

no il  ripudio della guerra,  come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e  promuovono la  cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un  diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

 

3) Il Comune di Chiuduno promuove la cultura della pace e dei diritti  umani patrocinando iniziative culturali, di ricerca, di informazione, di educazione e di cooperazione.

 

4) Il Comune di Chiuduno persegue la collaborazione e la  cooperazione con tutti i soggetti pubblici  e privati, con  i portatori di interessi diffusi costituiti in  Associazioni o Comitati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali,  economiche e sindacali all'attività dell'Amministrazione.

 

5) Il Comune di Chiuduno realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli stru­menti della programmazione.

 

6) Il Comune di Chiuduno concorre alla determinazione degli obbiettivi  contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

 

7) I rapporti fra il Comune  di Chiuduno e  gli altri  Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione,  equiordinazione,  complementarietà e  sussidiarietà tra  le  diverse sfere di autonomia.

 

8) Il Comune di Chiuduno realizza l'autogoverno della comunità locale, nell'ambito  dei principi ge­nerali fissati dalle leggi dello  Stato, con i   poteri e gli istituti di cui al presente  Statuto.

 

9) Il Comune Chiuduno provvedera' a disciplinare con appositi regolamenti le mo- dalita' di intervento a favore di particolari categoriee gli interventi socio-sanitari previsti dalla legge .

 

 

 

Art. 2: "IL TERRITORIO E LA SEDE COMUNALE"

 

 

1) La  circoscrizione del  Comune è costituita  dalla parte del suolo nazionale  delimitato con  il Piano topografico di  cui alla legge n° 1228 del 24.12.1954 approvato dall'Istituto Centrale  di Statistica.

 

2) Il Territorio del  Comune si estende per kmq. 6.63 confinante con i Comuni di  Grumello del Monte,  Telgate, Bolgare e Carobbio  degli  Angeli.

 

3) Le adunanze  degli organi  elettivi collegiali  si  svolgono nella sede  Comunale. In  casi del tutto  eccezionali e per  particolari  esigenze, il Consiglio può riunirsi  anche in luoghi diversi dalla  propria sede.

 

4) La modificazione alla circoscrizione  territoriale sono apportate con Legge  Regionale  ai sensi  dell'art. 133 della  Costituzione previa consultazione referenadaria con la popolazione.

 

 

Art. 3: "LO STEMMA - IL GONFALONE" 

 

1) Il Comune ha, come segno distintivo, un gonfalone ed uno stemma.

 

2) L'uso del gonfalone e dello stemma, nei documenti ufficiali, nelle cerimonie pubbliche e sugli edifici, sarà normato da  apposito regolamento.  

 

3) L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

 

 

Art. 4: "L'ALBO PRETORIO"

 

1) Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad  "Albo Pretorio", per la  pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

 

2) La pubblicazione  deve garantire  l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

 

3) Il Segretario  o un suo  delegato cura l'affissione  degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

 

4) La pubblicazione, per estratto, degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti  Comunali saranno affissi, per conoscenza, in luoghi pubblici su apposite bacheche  di proprietà Comunale.

 

 

Titolo II° - "ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE"   

 

 Art. 5 - GLI ORGANI ELETTIVI

 

1) Sono organi elettivi del Comune :

   

   - Il CONSIGLIO COMUNALE  ED  IL  SINDACO.

 

Art. 6: "IL CONSIGLIO COMUNALE"

 

1) Il Consiglio Comunale rappresentando l'intera Comunita' locale incentiva la piena attuazione della parita' uomo-donna in ogni situazione di interesse locale , nel rispetto della legge.

 

2) Il Consiglio è costituito in  conformità alla  legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

 

3) Il Consiglio  Comunale esercita le potesta' e le competenze previste dalla legge e svolge  le  sue  attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri,  alle modalità e dai  procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme Regolamentari che saranno adottate dopo l'adozione dello Statuto.

 

4) Il Consiglio Comunale:

 

-impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare  il buon andamento e  l'imparzialità ponendosi l'obbiettivo di  rispondere ai bisogni dei cittadini.

 

- nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strrumenti della

programmazione, perseguendo  il raccordo con la programmazione provinciale,  regionale e statale.

 

- negli atti fondamentali individua gli obbiettivi e le finalità da raggiungere e la destinazione  delle risorse e  degli  strumenti necessari all'azione da svolgere.

 

- ispira la propria azione ai principi  di solidarietà, di giustizia e di partecipazione.

 

- adotta, nell'esercizio della podestà regolamentare e nel  rispetto della legge e del presente Statuto, i  regolamenti proposti dalla Giunta Comunale  per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

 

- definisce gli indirizzi per  la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonche'  la nomina dei rappresentanti del Consiglio aziende ed istituzioni, nonche'  la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende, ed istituzioni ad  esso espressamente  riservata dalla legge.

 

 

 

 Art. 7: "LE SESSIONI E CONVOCAZIONI".

 

 

1a) Il Consiglio Comunale e' convocato, per la prima seduta dopo le elezioni, entro 10 giorni dalla proclamazione e deve svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione.

I termini indicati  sono perentori. Il Sindaco presiede la seduta del Consiglio Comunale.

 

1b) L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie

 

2) Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco,  per deliberazione  della Giunta Comunale, per richiesta di  un quinto dei Consiglieri Comunali. Le sessioni straordinarie devono aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla delibera o dalla data di richiesta del quinto dei Consiglieri.

 

3) Le sessioni ordinarie hanno luogo dal 1 gennaio al 30 giugno e  dal 1 ottobre al 31 dicembre.

 

4) Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali  vengono iscritte le  proposte di  deliberazione previste dall'art. 32, comma 2 - lettera b), della legge 142/90.

 

5) Il Consiglio è convocato dal Sindaco che, sentita la  Giunta Comu nale,  formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme  del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

 

6) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del   Sindaco, la Giunta  decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio   e del nuovo Sindaco . Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte, dal  Vicesindaco.

 

-  Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento  temporaneo, nonche'  nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi della legge vigente.

 

- Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il  termine di venti giorni dalla loro  presentazione al Consiglio. - Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonche'  della rispettiva Giunta.

 

 

7) La surroga dei  Consiglieri Comunali,  dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa avviene nei modi di Legge.

 

8) Il Consiglio Comunale rimane in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei  comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

 

 

Art. 8: "COMMISSIONI".

 

1) Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno Commissioni Consigliari Composte, in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la  presenza, con diritto di voto, di almeno un rappresentante  di  ogni  gruppo. Il Consiglio  Comunale  puo'  istituire,  al  suo  interno , a  maggioranza  assoluta di consiglieri assegnati, commissioni di indagine sull'attivita'  dell'Amministrazione. Apposito regolamento disciplinera'  la  composizione e le modalita' di funzionamento delle suddette  Commissioni.

 

2) Il Regolamento disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento  e la  composizione  delle singole Commissioni nel rispetto del criterio   proporzionale. 

 

3) Le Commissioni possono invitare ai propri lavori, per  audizioni il Sinda­co,  gli   Assessori,  organismi associativi,  funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche su specifici   argomenti.

 

4) Le Commissioni  sono tenute  a sentire il  Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

 

5)  Le Commissioni sono pubbliche salvo diversa indicazione dei singoli    regolamenti.

La pubblicita' viene effettuata attraverso la pubblicazione  all'albo Pretorio Comunale dei punti all'ordine del giorno almeno tre giorni prima della riunione.

 

ART. 9: "ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI".

 

1) Compito principale delle Commissioni permanenti e' un rapporto di collaborazione attiva con l'Amministrazione Comunale per la predisposizione di atti che trattano oggetti di competenza delle singole Commissioni, da sottoporre all'esame del Consiglio, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

 

2) Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali e' l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuale del Consiglio Comunale.

 

3) Il Regolamento dovra' disciplinare l'esercizio delle attribuzioni delle Commissioni Consigliari.

 

 Art. 10: "CONSIGLIERI COMUNALI".

 

1) La posizione  giuridica e lo status dei Consiglieri  sono regolati dalla Legge. Essi  rappresentano l'intera  comunità alla quale costantemente rispondono.

 

2) Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.

    (vedi art. 31 convocazione e presidenza della prima seduta)

 

3) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al  Consiglio Comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto  e diventano efficaci all'adozione da parte del Consiglio stesso della surrogazione.

La surrogazione deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

  

 

Art. 11: "DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI".

 

1) Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla Legge, sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio  Comunale

 

2) L'esame delle  proposte di  deliberazioni nonchè degli emendamenti che incido- no in modo sostanziale sulle deliberazioni stesse, è subordinato  alla acquisizione  dei pareri  previsti dalla legge, in osservanza del  principio  del "giusto proce- dimento". Per " giusto procedimento" si intende quello per cui l'emanazione del provvedimento sia  subordinata alla  preventiva istruttoria  corredata dai  pareri  tecnici,  contabili e di  legittimità ed  alla  successiva comunicazione alla Giunta e ai Capigruppo Consilia­ri.

 

 

3) Ciascun Consigliere è  tenuto ad eleggere un  domicilio nel territorio  Comunale ai  fini della notifica degli atti di convocazione del Consiglio Comunale e  di ogni altra  documentazione  attinente  la funzione di Consigliere Comunale.

 

 

4) Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, annualmente il proprio reddito complessivo al Segretario Comunale affinche' provveda alla pubblicazione all'Albo Pretorio. La comunicazione deve avvenire entro il 31 Luglio e la pubblicazione entro il 30 Settembre.

 

           

5) Ciascun Consigliere e' tenuto a comunicare, entro 30 giorni dalla elezione, il rendiconto delle spese sostenute per la Campagna Elettorale. Analogo obbligo vale per le liste presenti in Consiglio Comunale.

La comunicazione deve essere effettuata al Segretario Comunale.

 

 

Art. 12: "GRUPPI CONSILIARI"

 

1) I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more  della designazione, i Capigruppo sono individuati nei consiglieri, non  componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti  per ogni lista.

 

2) Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

 

 

 

 Art. 13: " LA GIUNTA COMUNALE".

 

1) La Giunta  esercita le funzioni  conferite dalle Leggi e dai  Regolamenti Statali e Regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.  La Giunta Comunale collabora con il Sindaco, svolge attivita' propositive e di impulso e opera attraverso delibere collegiali. La Giunta Comunale compie gli atti di Amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto; del Sindaco e del Segretario Comunale.

 

2) Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

 

3)Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obbiettivi e delle finalità  dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione  degli atti  fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

 

4) Esamina  collegialmente gli  argomenti da  proporre  al Consiglio Comu­nale.

 

5) La Giunta e' nominata dal Sindaco con le modalita' previste  della legge .

Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale la  nomina della Giunta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo.Il Sindaco puo' revocare uno o piu' Assessori dandone motivata comuncazione al Consiglio Comunale.

 

6)   Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti  della  decadenza e della revoca sono disciplinati dalla   Legge.

Chi ha ricoperto due mandati consecutivi la carica di Assessore , non puo' essere nominato  Assessore  nel mandato successivo.

 

7) I casi di incompatibilità e di ineleggibilità  sono stabiliti dalla Legge. Non possono,  contemporaneamente, far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato,  i fratelli, i coniugi i parenti  ed affini fino al III° grado.

 

8) Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori per l'ordinaria Amministrazione.

 

 Art. 14: "COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA".

 

1) La Giunta e' composta dal Sindaco che la presiede e da  4 Assessori .

Due degli Assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale purche' abbiano i requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di Consigliere Comunale.

2) L'Assessore non Consigliere è equiparato a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione Consiliare e si applicano le norme  sulle aspettative, permessi, indennità degli Amministratori locali.

L'Assessore non Consigliere deve comunicare il proprio reddito complessivo  nei termini indicati all'articolo 11 punto 4).

 

3) L'Assessore non Consigliere partecipa al Consiglio, per illustrare argomenti concernenti la  propria delega, con diritto di voto solo  per gli argomenti attinenti

la delega ricevuta.

 

4) Alla sostituzione di singoli  componenti la Giunta Comunale, dimissionari,  o

cessati dall'ufficio per altre cause, provvede il Sindaco ai sensi della Legge .

 

Art. 15: "FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA".

 

1) La Giunta  è convocata  e presieduta  dal Sindaco  o, in  caso di  assenza, da chi ne fa le veci, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori e di eventuali indicazioni del Segretario Comunale.

Sulle proposte  di deliberazioni, i responsabili dei servizi, per quanto di competenza ed il Segretario Comunale, per quanto attiene la legittimità dell'atto, devono aver espresso, preventivamente e per iscritto il proprio motivato parere.

 

2) Le modalità  di convocazione e  di funzionamento  sono  stabilite dalla Giunta stessa.

 

3) Il sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla cari-ca in caso di approvazione

di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il  Consiglio Comunale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata  da almeno due quinti dei Consiglieri

assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della presentazione.

Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi delle leggi vigenti.

 

 Art. 16: "ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA".

 

1) La Giunta svolge le funzioni  di propria competenza  con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo  scopo e  gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno  attenersi  gli altri Uffici  nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

 

2) La Giunta,  in particolare,  nell'esercizio di attribuzioni di Governo:

  

   a) propone al Consiglio i regolamenti;

 

   b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei                      

       programmi e  tutti i provvedimenti che comportano impegni

      di spesa sugli stanziamenti di Bilancio;

      

   c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di

       provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

 

   d) assume attività di iniziativa, di impulso  e di  raccordo con

       gli organi di partecipazione;

 

   e) elabora e propone al  Consiglio criteri per la determinazione

       delle tariffe;

 

   f) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere       

      dell'apposita Commissione,  quelli disciplinari e di sospen-

      sione dalle funzioni del personale Comunale, non riservati

      ad altri organi.

 

   g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni,

      contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere

      ad Enti  e persone  nel rispetto  delle norme  regolamentari

      attuative della legge 241/90;

  

   h) Dispone  l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni,  

      fatta  esclusione per  i beni immobili, di competenza Consi-

      liare.

 

   i) Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o     

      convenuto ed  approva transazioni che non riguardino

      beni   immobili o impegni più  esercizi finanziari.

 

   l) fissa la  data di  convocazione dei  comizi per i Referendum

      consultivi e  costituisce l'Ufficio Comunale per le Elezioni,

      cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

 

   m) esercita, previa  determinazione dei costi  ed individuazione

      dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato

      quando non  espressamente attribuite dalla legge e dallo Sta-