STATUTO
DEL COMUNE DI CHIUDUNO (BG)
Adottato dal Consiglio Comunale nella
seduta del 21 Luglio 1995 con deliberazione nr. 42
Esecutive con provvedimento del C.R.C.
del 7 settembre 1995 - nr. 46551.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia del 23 marzo 1992 nr. 13/49
TITOLO I°:
"LA COMUNITA' - L'AUTONOMIA - LO
STATUTO".
Art. 1: "IL COMUNE".
1)
Il Comune di Chiuduno é l'Ente che
rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile,
sociale ed economico ispirandosi ai diritti fondamentali della persona umana, alla solidarietà verso i più deboli e i più poveri ed ai valori ed ai
principi della Costituzione, delle leggi generali dello Stato e della
Regione Lombardia.
2)
Il Comune di Chiuduno, in conformità
ai principi costituzionali
ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati
delle persone umane,
sancisco-
no
il ripudio della guerra, come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella
pace un diritto fondamentale delle
persone e dei popoli.
3)
Il Comune di Chiuduno promuove la cultura della pace e dei diritti umani patrocinando iniziative culturali, di
ricerca, di informazione, di educazione e di cooperazione.
4)
Il Comune di Chiuduno persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, con i portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati e promuove la
partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività dell'Amministrazione.
5)
Il Comune di Chiuduno realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli
strumenti della programmazione.
6)
Il Comune di Chiuduno concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della
Regione Lombardia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali,
economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
7)
I rapporti fra il Comune di Chiuduno
e gli altri Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di
cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
8)
Il Comune di Chiuduno realizza l'autogoverno della comunità locale,
nell'ambito dei principi generali
fissati dalle leggi dello Stato, con
i poteri e gli istituti di cui al
presente Statuto.
9) Il Comune Chiuduno
provvedera' a disciplinare con appositi regolamenti le mo- dalita' di intervento
a favore di particolari categoriee gli interventi socio-sanitari previsti dalla
legge .
Art. 2: "IL TERRITORIO E LA SEDE
COMUNALE"
1)
La circoscrizione del Comune è costituita dalla parte del suolo nazionale delimitato con il Piano topografico di
cui alla legge n° 1228 del 24.12.1954 approvato dall'Istituto
Centrale di Statistica.
2)
Il Territorio del Comune si estende per
kmq. 6.63 confinante con i Comuni di
Grumello del Monte, Telgate,
Bolgare e Carobbio degli Angeli.
3)
Le adunanze degli organi elettivi collegiali si
svolgono nella sede Comunale.
In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il
Consiglio può riunirsi anche in luoghi
diversi dalla propria sede.
4)
La modificazione alla circoscrizione
territoriale sono apportate con Legge
Regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previa consultazione
referenadaria con la popolazione.
Art. 3: "LO STEMMA - IL
GONFALONE"
1)
Il Comune ha, come segno distintivo, un gonfalone ed uno stemma.
2)
L'uso del gonfalone e dello stemma, nei documenti ufficiali, nelle cerimonie
pubbliche e sugli edifici, sarà normato da
apposito regolamento.
3)
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono
vietati.
Art. 4: "L'ALBO PRETORIO"
1)
Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare
ad "Albo Pretorio", per
la pubblicazione degli atti ed avvisi
previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2)
La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità
di lettura.
3)
Il Segretario o un suo delegato cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di
un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta
pubblicazione.
4)
La pubblicazione, per estratto, degli atti e degli avvisi previsti dalla legge,
dallo Statuto e dai regolamenti
Comunali saranno affissi, per conoscenza, in luoghi pubblici su apposite
bacheche di proprietà Comunale.
Titolo II° - "ORGANIZZAZIONE DEL
COMUNE"
Art. 5 - GLI ORGANI ELETTIVI
1)
Sono organi elettivi del Comune :
-
Il CONSIGLIO COMUNALE ED IL
SINDACO.
Art. 6: "IL CONSIGLIO COMUNALE"
1) Il Consiglio Comunale
rappresentando l'intera Comunita' locale incentiva la piena attuazione della
parita' uomo-donna in ogni situazione di interesse locale , nel rispetto della
legge.
2)
Il Consiglio è costituito in conformità
alla legge, ha autonomia organizzativa
e funzionale.
3) Il Consiglio Comunale esercita le potesta' e le
competenze previste dalla legge e svolge
le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e dai procedimenti stabiliti nel presente Statuto
e nelle norme Regolamentari che saranno adottate dopo l'adozione dello Statuto.
4) Il Consiglio
Comunale:
-impronta l'azione
complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini
di assicurare il buon andamento e l'imparzialità ponendosi l'obbiettivo
di rispondere ai bisogni dei cittadini.
- nell'adozione degli
atti fondamentali privilegia il metodo e gli strrumenti della
programmazione,
perseguendo il raccordo con la
programmazione provinciale, regionale e
statale.
- negli atti
fondamentali individua gli obbiettivi e le finalità da raggiungere e la
destinazione delle risorse e degli
strumenti necessari all'azione da svolgere.
- ispira la propria
azione ai principi di solidarietà, di
giustizia e di partecipazione.
- adotta,
nell'esercizio della podestà regolamentare e nel rispetto della legge e del presente Statuto, i regolamenti proposti dalla Giunta Comunale per l'organizzazione ed il funzionamento
degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
- definisce gli
indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni,
nonche' la nomina dei rappresentanti
del Consiglio aziende ed istituzioni, nonche'
la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende, ed
istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
Art. 7: "LE SESSIONI E CONVOCAZIONI".
1a) Il Consiglio
Comunale e' convocato, per la prima seduta dopo le elezioni, entro 10 giorni dalla
proclamazione e deve svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione.
I termini
indicati sono perentori. Il Sindaco
presiede la seduta del Consiglio Comunale.
1b)
L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie
2)
Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco, per deliberazione della Giunta Comunale, per richiesta di un quinto dei Consiglieri Comunali. Le sessioni straordinarie
devono aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla delibera o dalla data di richiesta
del quinto dei Consiglieri.
3)
Le sessioni ordinarie hanno luogo dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 ottobre al 31 dicembre.
4)
Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di
deliberazione previste dall'art. 32, comma 2 - lettera b), della legge
142/90.
5)
Il Consiglio è convocato dal Sindaco che, sentita la Giunta Comu nale, formula
l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale.
6) In caso di
dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del
Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del
nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco .
Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte, dal Vicesindaco.
- Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in
caso di assenza o di impedimento
temporaneo, nonche' nel caso di
sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi della legge
vigente.
- Le dimissioni
presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al
comma 1 trascorso il termine di venti
giorni dalla loro presentazione al
Consiglio. - Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la
decadenza del Sindaco nonche' della
rispettiva Giunta.
7)
La surroga dei Consiglieri
Comunali, dimissionari o cessati
dall'ufficio per altra causa avviene nei modi di Legge.
8)
Il Consiglio Comunale rimane in carica fino alla elezione del nuovo,
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti
urgenti ed improrogabili.
Art. 8: "COMMISSIONI".
1) Il Consiglio Comunale
istituisce nel suo seno Commissioni Consigliari Composte, in relazione alla
consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza, con diritto di voto, di almeno un
rappresentante di ogni
gruppo. Il Consiglio
Comunale puo' istituire,
al suo interno , a
maggioranza assoluta di consiglieri
assegnati, commissioni di indagine sull'attivita' dell'Amministrazione. Apposito regolamento disciplinera' la
composizione e le modalita' di funzionamento delle suddette Commissioni.
2) Il Regolamento
disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la
composizione delle singole
Commissioni nel rispetto del criterio
proporzionale.
3)
Le Commissioni possono invitare ai propri lavori, per audizioni il Sindaco,
gli Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze
sociali, politiche ed economiche su specifici
argomenti.
4)
Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5) Le Commissioni sono pubbliche salvo diversa
indicazione dei singoli regolamenti.
La pubblicita' viene
effettuata attraverso la pubblicazione
all'albo Pretorio Comunale dei punti all'ordine del giorno almeno tre
giorni prima della riunione.
ART. 9: "ATTRIBUZIONI DELLE
COMMISSIONI".
1) Compito principale
delle Commissioni permanenti e' un rapporto di collaborazione attiva con
l'Amministrazione Comunale per la predisposizione di atti che trattano oggetti
di competenza delle singole Commissioni, da sottoporre all'esame del Consiglio,
al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2) Compito delle
Commissioni temporanee e di quelle speciali e' l'esame di materie relative a
questioni di carattere particolare o generale individuale del Consiglio
Comunale.
3) Il Regolamento
dovra' disciplinare l'esercizio delle attribuzioni delle Commissioni
Consigliari.
Art. 10: "CONSIGLIERI COMUNALI".
1)
La posizione giuridica e lo status dei
Consiglieri sono regolati dalla Legge.
Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente
rispondono.
2)
Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.
(vedi
art. 31 convocazione e presidenza della prima seduta)
3) Le dimissioni dalla
carica di Consigliere sono presentate al
Consiglio Comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa
d'atto e diventano efficaci
all'adozione da parte del Consiglio stesso della surrogazione.
La surrogazione deve
avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
Art. 11: "DIRITTI E DOVERI DEI
CONSIGLIERI".
1)
Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo
del Consigliere Comunale, previsti dalla Legge, sono disciplinati dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale
2)
L'esame delle proposte di deliberazioni nonchè degli emendamenti che
incido- no in modo sostanziale sulle deliberazioni stesse, è subordinato alla acquisizione dei pareri previsti dalla
legge, in osservanza del principio del "giusto proce- dimento". Per
" giusto procedimento" si intende quello per cui l'emanazione del
provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai
Capigruppo Consiliari.
3)
Ciascun Consigliere è tenuto ad
eleggere un domicilio nel
territorio Comunale ai fini della notifica degli atti di
convocazione del Consiglio Comunale e
di ogni altra
documentazione attinente la funzione di Consigliere Comunale.
4) Per assicurare la
massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, annualmente il proprio
reddito complessivo al Segretario Comunale affinche' provveda alla
pubblicazione all'Albo Pretorio. La comunicazione deve avvenire entro il 31
Luglio e la pubblicazione entro il 30 Settembre.
5) Ciascun Consigliere
e' tenuto a comunicare, entro 30 giorni dalla elezione, il rendiconto delle
spese sostenute per la Campagna Elettorale. Analogo obbligo vale per le liste presenti
in Consiglio Comunale.
La comunicazione deve
essere effettuata al Segretario Comunale.
Art. 12: "GRUPPI CONSILIARI"
1)
I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel
regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si
eserciti tale facoltà o nelle more
della designazione, i Capigruppo sono individuati nei consiglieri,
non componenti la Giunta, che abbiano
riportato il maggior numero di voti per
ogni lista.
2)
Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative
attribuzioni.
Art. 13: " LA GIUNTA COMUNALE".
1) La Giunta esercita le funzioni conferite dalle Leggi e dai Regolamenti Statali e Regionali, dal
presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.
La Giunta Comunale collabora con il Sindaco, svolge attivita'
propositive e di impulso e opera attraverso delibere collegiali. La Giunta
Comunale compie gli atti di Amministrazione non riservati dalla legge al
Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e
dallo Statuto; del Sindaco e del Segretario Comunale.
2)
Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza
e della efficienza.
3)Adotta
tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obbiettivi e delle
finalità dell'Ente nel quadro degli
indirizzi generali ed in attuazione
degli atti fondamentali
approvati dal Consiglio Comunale.
4)
Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio
Comunale.
5) La Giunta e' nominata
dal Sindaco con le modalita' previste
della legge .
Il Sindaco comunica al
Consiglio Comunale la nomina della
Giunta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo.Il Sindaco
puo' revocare uno o piu' Assessori dandone motivata comuncazione al Consiglio
Comunale.
6) Le cause di ineleggibilità ed
incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e
gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati
dalla Legge.
Chi ha ricoperto due mandati
consecutivi la carica di Assessore , non puo' essere nominato Assessore
nel mandato successivo.
7)
I casi di incompatibilità e di ineleggibilità
sono stabiliti dalla Legge. Non possono, contemporaneamente, far parte della Giunta gli ascendenti ed i
discendenti, l'adottante e l'adottato,
i fratelli, i coniugi i parenti
ed affini fino al III° grado.
8)
Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in
carica fino all'insediamento dei successori per l'ordinaria Amministrazione.
Art. 14: "COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA".
1) La Giunta e' composta dal Sindaco che
la presiede e da 4 Assessori .
Due degli Assessori
possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio
Comunale purche' abbiano i requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla
carica di Consigliere Comunale.
2)
L'Assessore non Consigliere è equiparato a tutti gli effetti agli Assessori di
estrazione Consiliare e si applicano le norme
sulle aspettative, permessi, indennità degli Amministratori locali.
L'Assessore
non Consigliere deve comunicare il proprio reddito complessivo nei termini indicati all'articolo 11 punto
4).
3)
L'Assessore non Consigliere partecipa al Consiglio, per illustrare argomenti
concernenti la propria delega, con
diritto di voto solo per gli argomenti
attinenti
la
delega ricevuta.
4) Alla sostituzione
di singoli componenti la Giunta
Comunale, dimissionari, o
cessati dall'ufficio
per altre cause, provvede il Sindaco ai sensi della Legge .
Art. 15: "FUNZIONAMENTO DELLA
GIUNTA".
1)
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di
assenza, da chi ne fa le veci, che stabilisce l'ordine del giorno,
tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori e di eventuali
indicazioni del Segretario Comunale.
Sulle
proposte di deliberazioni, i
responsabili dei servizi, per quanto di competenza ed il Segretario Comunale,
per quanto attiene la legittimità dell'atto, devono aver espresso,
preventivamente e per iscritto il proprio motivato parere.
2)
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla
Giunta stessa.
3) Il sindaco e la
Giunta Comunale cessano dalla cari-ca in caso di approvazione
di una mozione di
sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti
il Consiglio Comunale.
La mozione di sfiducia
deve essere motivata da almeno due
quinti dei Consiglieri
assegnati e viene
messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla
data della presentazione.
Se la mozione viene
approvata si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi delle
leggi vigenti.
Art.
16: "ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA".
1) La Giunta svolge le
funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con
i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i
criteri cui dovranno attenersi gli altri Uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive
loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2)
La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di Governo:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva progetti, programmi esecutivi,
disegni attuativi dei
programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni
di spesa sugli stanziamenti di Bilancio;
c) elabora linee di indirizzo e predispone
disegni e proposte di
provvedimenti da sottoporre alle
determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di
impulso e di raccordo con
gli organi di partecipazione;
e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione
delle tariffe;
f) adotta provvedimenti di: assunzione,
cessazione e, su parere
dell'apposita Commissione, quelli disciplinari e di sospen-
sione dalle funzioni del personale
Comunale, non riservati
ad altri organi.
g) propone criteri generali per la
concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici
di qualunque genere
ad Enti
e persone nel rispetto delle norme
regolamentari
attuative della legge 241/90;
h) Dispone
l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni,
fatta
esclusione per i beni immobili,
di competenza Consi-
liare.
i) Autorizza il Sindaco a stare in giudizio
come attore o
convenuto ed approva transazioni che non riguardino
beni
immobili o impegni più esercizi
finanziari.
l) fissa la data di convocazione
dei comizi per i Referendum
consultivi e costituisce l'Ufficio Comunale per le Elezioni,
cui è rimesso l'accertamento della
regolarità del procedimento;
m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione
dei mezzi, funzioni delegate dalla
Provincia, Regione e Stato
quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Sta-
tuto ad altro Organo;
n) approva gli accordi di contrattazione
decentrata, fatta salva
la materia riservata alla competenza
normativa del Consiglio;
o)
riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e
sull'attuazione dei programmi.
3)
La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
a) decide in ordine a controversie di
competenze funzionali che
sorgessero fra gli Organi Gestionali
dell'Ente;
b) fissa, sentito il Segretario Comunale ed
ai sensi del Regola-
mento del personale e degli accordi decentrati, i parametri,
gli standards ed i carichi
funzionali di lavoro per misurare
la produttività dell'apparato;
c) determina i misuratori ed i modelli di
rilevazione del controllo
interno di gestione se deliberato
dal Consiglio, sentito il Re-
visore del Conto.
Art. 17: "DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI
COLLEGIALI".
1)
Gli Organi Collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui
contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo
Statuto.
Per determinare la maggioranza dei votanti non
si tiene conto dei Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto.
Nella
votazione segreta, le schede bianche, le nulle, le non leggibili si computano
per determinare la maggioranza dei votanti.
2) Ogni proposta
di deliberazione sottoposta al
Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarita' contabile,
tecnica dei responsabili dei servizi
interessati e del Segretario Comunale
sotto il profilo della legittimita'.
3)
Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
Sono
da assumere a scrutinio segreto le
deliberazioni concernenti persone, quando
venga esercitata una facoltà
discrezionale fondata sull'apprezzamento
delle qualità soggettive di una
persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3)
Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche.
Nel
caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su
"persone", il Presidente
dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
4)
L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito
degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono
curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal
Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente
del Collegio nominato dal Presidente.
5)
I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal
componente più anziano di età, fra i presenti.
Art. 18: "SINDACO".
1)
Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di
rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di Amministrazione.
2)
Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività
degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.
3)
La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di
ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione
della carica.
4)
Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal
presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di
vigilanza e poteri di autorganizzazione
delle competenze connesse all'ufficio.
5) Il Sindaco cessa
dall'incarico, assieme alla Giunta comunale, al verificarsi delle situazioni previste dallo Statuto e dalle norme
vigenti .
Art. 19: "ATTRIBUZIONI DEL SINDACO
NEI SERVIZI
DI AMMINISTRAZIONE".
1)
Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
b) ha la direzione unitaria ed il
coordinamento dell'attività
politico-amministrativa del Comune;
c) coordina l'attività dei singoli
Assessori;
d) può sospendere l'adozione di atti
specifici concernenti
l'attività amministrativa dei singoli
assessori per sotto-
porli all'esame della Giunta;
e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine
agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera
gestio-
ne amministrativa di tutti gli uffici e
servizi;
f) ha facoltà di delega, di carattere
generale o per singoli
settori, per l'esercizio generale o
parziale delle sue
funzioni, ai singoli Assessori;
g) promuove ed assume iniziative, sentita
la Giunta Comunale,
per concludere accordi di programma con tutti i
soggetti
pubblici previsti dalla Legge;
h) convoca i comizi per i Referendum;
i) adotta ordinanze di carattere ordinario,
in applicazione di
Leggi e regolamenti. Le ordinanze a
carattere generale sono
pubblicate per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo
Pretorio del Comune e sottoposte a forme di pubblicità che
le rendano conoscibili.
Le ordinanze a carattere individuale
devono essere notifi-
cate ai
destinatari, pubblicate per 15
(quindici) giorni
all'Albo Pretorio del Comune e sottoposte a forme di pub-
blicità che le rendano conoscibili.
Tutte le ordinanze sono accessibili, in
ogni tempo, a chiun-
que intenda consultarle;
l) rilascia le autorizzazioni commerciali,
di Polizia Ammini-
strativa, nonchè le autorizzazioni e le
concessioni edilizie;
m) emette
provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza,
espropri, che la legge, genericamente,
assegna alla competen-
za del Comune;
n) assegna gli alloggi di edilizia
residenziale, finanziati con
spese a totale carico del Bilancio
Comunale, sentita la
.Giunta Comunale e la competente
Commissione Consiliare;
o) adotta i provvedimenti concernente il
personale non assegnati
dalla Legge e dal regolamento alle
attribuzioni della Giunta
e del Segretario Comunale;
p) determina gli orari di apertura al pubblico degli
esercizi
Comunali sentiti la Giunta e i
rappresentanti delle categorie
interessate;
q) determina gli orari di
apertura al pubblico degli Uffici,
sentiti i rappresentati del personale
Comunale;
r) fa pervenire all'Ufficio di Segreteria
Comunale l'atto di
dimissioni perchè il Consiglio Comunale
prenda atto della
decadenza della Giunta;
s) esercita tutte le attività ed incombenze non riservate dalla
Legge alla Giunta Comunale o al
Consiglio Comunale;
t) sovrintende, nei servizi di competenza statale, a tutte le
funzioni previste dall'art.38 della
legge 142/90;
u)
Presiede il Consiglio Comunale;
v)
Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Aziende,
Enti
ed Istituzioni. (Art. 13 L. 81/93) (Art. 12, comma 2 combinato
con
l'Art. 1, comma 2 della legge n° 81/93);
2) Il Sindaco adotta
quale Ufficiale del Governo con atto motivato e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti in materia
di sanita', igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini.
3) Il Sindaco provvede
a che gli oneri relativi all'adozione dei suoi provvedimenti siano sostenuti
dagli enti cui essi spettano per competenza, secondo i principi di legge.
Gli atti di competenza
del Sindaco devono essere corredati dai pareri di legge e di regolamento.
Art. 20: "ATTRIBUZIONI DEL SINDACO
NEI SERVIZI
DI VIGILANZA".
1)
Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti
gli uffici e servizi
informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del
Segretario
Comunale, indagini e verifiche
amministrative sull'intera
attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti
del Comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti,
documenti ed informazioni
presso le aziende speciali, le istituzioni e le Società
per
Azioni, appartenenti all'Ente, tramite
i rappresentanti legali
delle stesse e ne informa il Consiglio
Comunale;
e) collabora con il Revisore dei Conti del
Comune per definire le
modalità di svolgimento delle sue
funzioni nei confronti delle
istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
servizi, aziende speciali, istituzioni e
società appartenenti
al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi
indicati dal Consiglio ed in coerenza
con gli indirizzi attua-
tivi espressi dalla Giunta.
Art. 21: "ATTRIBUZIONI DEL SINDACO
NEI SERVIZI
DI ORGANIZZAZIONE".
1)
Il Sindaco:
a)stabilisce, sentita la Giunta Comunale,
gli argomenti all'Ordine
del Giorno delle sedute e dispone la convocazione del Con-
siglio Comunale e lo presiede ai sensi
del regolamento.
Quando la richiesta è formulata da 1/5
dei consiglieri provvede
alla convocazione del
Consiglio Comunale, con le modalità e i
tempi previsti nell'Art. 7 dello
Statuto, comma 2;
b)convoca e presiede la conferenza
dei Capigruppo Consiliari,
secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle
adunanze consiliari e negli
organismi pubblici di partecipazione
popolare dal Sindaco pre-
siedute, nei limiti previsti dalle
Leggi;
d)propone argomenti da trattare e dispone
con atto informale la
convocazione della Giunta e la presiede.
e)ha potere di delega generale o parziale
delle sue competenze ed
attribuzioni ad uno o più Assessori e a
Consiglieri Comunali;
f)delega
la sottoscrizioni di
particolari specifici atti
non
rientranti nelle attribuzioni delegate
ad Assessori o al Segre-
tario Comunale;
g) riceve le interrogazioni e le mozioni da
sottoporre al Consiglio.
Art. 22: "ATTRIBUZIONI DELEGHE AGLI
ASSESSORI".
1)
Il Vice-Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per
l'esercizio di tutte le sue funzioni in
caso di assenza o impedimento comprese quelle previste dall'art.38 della legge
142/90.
Il
Sindaco può rilasciare deleghe parziali
ai singoli Assessori in relazione alle
attività svolte dai rispettivi Assessorati.
2)
Delle deleghe rilasciate al Vice-Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta
comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla Legge.
3)
Gli Assessori, in caso di assenza o
impedimento del Vice-Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco,
comprese quelle previste dall'Art. 38
della Legge 142/90, secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
4) Il Vice-Sindaco NON
Consigliere non puo' sostituire il Sindaco nella veste di Presidente del
Consiglio Comunale (Art. 12, comma 2 e Art. 19 L. 81/93).
TITOLO III°: "ORGANI BUROCRATICI
ED UFFICI".
Capo I°: "IL SEGRETARIO
COMUNALE".
Art. 23: "PRINCIPI E CRITERI
FONDAMENTALI DI GESTIONE".
1)
L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione
tra funzione politica di indirizzo e
controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al
Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli
uffici, in base agli indirizzi del
Consiglio, in attuazione delle determinazioni della
Giunta e delle direttive del
Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2) Il Segretario
Comunale, nel rispetto della legge che
ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che
assicura la direzione tecnico-amministrativa del Comune.
3)
Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa
ed autonomia di scelta degli strumenti operativi
e con responsabilità di risultato.Tali risultati sono sottoposti a verifica del
Sindaco che
ne
riferisce alla Giunta.
4)
Al Segretario Comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale,
consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di Legge e del
presente Statuto.
Art.
24: "ATTRIBUZIONI GENERALI DEL SEGRETARIO".
1)
Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con
rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano
espressamente attribuiti dallo
Statuto ad organi elettivi, nonchè degli atti
che sono espressione di
discrezionalità tecnica.
2)
In particolare il Segretario adotta in attuazione dell'art. 51 della Legge 142/90, i seguenti atti:
a) predisposizione di programmi di
attuazione, relazioni,
progettazioni di carattere
organizzativo, sulla base delle
direttive ricevute dagli organi
elettivi;
b) organizzazione del personale;
c) ordinazione di beni e servizi nei limiti
degli impegni e dei
criteri adottati con deliberazione di
Giunta;
d) liquidazione di spese regolarmente
ordinate;
e) adozione e sottoscrizione di tutti gli
atti e provvedimenti,
anche a
rilevanza esterna, per i
quali gli sia stata attribuita
competenza;
f) tutti gli atti ed i provvedimenti anche
esterni, conse-
guenti e necessari per la esecuzione
delle deliberazioni;
g) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli
Uffici e del personale ad essi preposto;
h) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove
siano già predeterminati per Legge o per regolamento;
i) sottoscrizione dei mandati di pagamento
e reversali d'incasso.
l) le procedure per l'espletamento dei
concorsi per l'assunzione dei
dipendenti dell'Ente e la presidenza
delle relative Commissioni;
m) rogita i contratti nell'interesse e per
conto dell'Amministra-
zione.
n) può emanare, nell'ambito delle proprie
funzioni, circolari e
direttive applicative di disposizioni di
Legge.
Art. 25: "ATTRIBUZIONI CONSULTIVE
DEL SEGRETARIO":
1)
Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di lavoro e
studio interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a
quelle esterne.
2)
Se richiesto, può formulare pareri ed esprimere valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio,
alla Giunta, al Sindaco.
3)
Esplicita e sottoscrive, motivandoli, i
pareri previsti dalla Legge sulle proposte di provvedimenti
deliberativi in ordine alla legittimità
degli atti.
Art. 26: "ATTRIBUZIONI DI
SOVRAINTENDENZA DEL
SEGRETARIO"
Direzione - Coordinamento
1)
Il Segretario Comunale esercita funzioni
d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli
uffici e del personale.
2)
Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi
del personale, con l'osservanza delle
norme vigenti e del regolamento.
3)
Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle
modalità previste negli accordi in materia.
4)
Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza.
Solleva
contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le
sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con
l'osservanza delle norme regolamentari.
Art. 27: "ATTRIBUZIONI DI LEGALITA'
E GARANZIA
DEL SEGRETARIO".
1)
Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta
Comunale e ne cura la verbalizzazione.
2)
Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della
Giunta soggette al controllo eventuale.
3)
Presiede l'ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni
popolari e dei referendum.
4)
Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5) Cura la
trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo
Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e
l'esecutività dei provvedimenti
e degli atti .
6)
Provvede, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio delle delibere
previste dall'Art. 45, Comma 2 della legge 142/90, alla trasmissione delle stesse ai Capigruppo
Consiliari.
UFFICI
Art. 28: "PRINCIPI STRUTTURALI ED
ORGANIZZATIVI".
1)
L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obbiettivi e
deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per
singoli atti, bensì
per progetti-obbiettivo e per
programmi;
b) analisi e individuazione delle
produttività e dei carichi funzio-
nali di lavoro e del grado di
efficacia della attività svolta da
ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità
strettamente collegata all'ambito
di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida
delle competenze nella divi-
sione del lavoro e massima
flessibilità delle strutture e del
personale.
2)
Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione
della struttura interna.
Art. 29: "STRUTTURA"
1)
L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali
dell'Ente secondo le norme del
regolamento, è articolata in uffici
anche appartenenti ad aree diverse,
collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obbiettivi assegnati.
Art. 30: "PERSONALE".
1)
Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento
delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la
responsabilizzazione dei dipendenti.
2)
La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno
esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3)
Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale Comunale dovrà
prevedere:
a) struttura organizzativa-funzionale;
b) Pianta Organica;
c) modalità di assunzione e cessazione dal
servizio;
d) diritti, doveri e sanzioni;
e) modalità organizzative della Commissione
di Disciplina;
f) trattamento economico.
4)
Il Consiglio Comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di
impiego quale risulta dagli
accordi Sindacali ai sensi delle normative vigenti.
LA RESPONSABILITA'
Art. 31: "LA RESPONSABILITA' VERSO
IL COMUNE".
Gli
Amministratori, il Segretario Comunale ed i dipendenti Comunali sono tenuti a
risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio.
Gli
Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al
precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei
modi previsti dalle Leggi in materia.Il Sindaco, il Segretario Comunale, i
dipendenti cui è stata assegnata la responsabilità di un servizio che vengano a
conoscenza, direttamente od indirettamente, di fatti che diano luogo a
responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore
Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per
l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei dann
Art. 32: "LA RESPONSABILITA' VERSO
TERZI".
Gli
Amministratori, il Segretario ed i dipendenti Comunali che, nell'esercizio
delle funzioni loro conferite
dalle Leggi, dallo Statuto
e dai Regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
Costituisce
danno ingiusto agli effetti del primo Comma, quello che deriva da ogni
violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore od il dipendente abbia
commesso con dolo o per colpa grave.
La
responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente nei casi
considerati nel primo e nel secondo Comma, sussiste sia nelle ipotesi in
cui il danno sia cagionato dal
compimento di atti ed operazioni, sia nelle ipotesi che consegua ad una
omissione o ad un ritardo ingiustificato nel compimento di attività cui
l'Amministratore od il dipendente siano obbligati per Legge o per Regolamento.
La
violazione del diritto di un terzo che sia derivata da atti od operazioni di un
Organo Collegiale, determina l'insorgere della responsabilità solidale di tutti
i membri del Collegio che abbiano partecipato all'atto o all'operazione, rimanendone esclusi soltanto coloro ii quali
abbiano fatto constar nel verbale il proprio dissenso.
Qualora
il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato
dall'Amministratore o dal dipendente, si rivale nei confronti del responsabile
ai sensi del precedente primo Comma.
Art. 33: "LA RESPONSABILITA' DEI
CONTABILI".
Il
Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia
incaricato della gestione di beni Comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza
legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il
conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti
secondo le norme e le procedure previste dalle vigenti Leggi.
Art. 34: "LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI
RESPONSABILITA'".
La
Legge stabilisce il tempo della prescrizione dell'azione di responsabilità,
nonchè le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.
Art. 35: "LA RESPONSABILITA' PER I
PARERI ESPRESSI SULLE
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE".
Il
Segretario Comunale, il dipendente cui è assegnata la responsabilità di un
servizio ed il dipendente responsabile
del Servizio di Ragioneria, rispondono in via Amministrativa e contabile dei
pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi dell'Articolo 53 della
Legge 8 giugno 1990, n° 142.
Il
Segretario Comunale ed i dipendenti cui sia stata assegnata la responsabilità
di un servizio hanno l'obbligo di motivare soltanto i pareri contrari alle
proposte di deliberazioni sottoposte al
loro esame.
Il
Segretario Comunale, unitamente al responsabile del servizio interessato, è
responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del
Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
Titolo
IV°: SERVIZI.
Art. 36: "FORME DI GESTIONE":
1)
L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obbiettivi e
scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile,
compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi
pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa
del Comune, ai sensi di Legge.
2)
La scelta della forma di gestione per
ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa
tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente
Statuto.
3)
Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire
tra affidamento in concessione o costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
4)
Per gli altri servizi la
comparazione avverrà tra la gestione in economia, l'affidamento in
appalto o in concessione, la
collaborazione fra Amministrazione e privati, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione o
unione di Comuni.
5)
Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee
forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 37: "COPERTURA DEI COSTI DI
SERVIZI".
1) Nell'ambito dell'autonomia
finanziaria riconosciuta dalla legge, il
Comune determina l'entità e i criteri di compartecipazione degli utenti
alla copertura dei costi dei servizi espletati direttamente o tramite affidamento in appalto o in concessione. La
determinazione delle tariffe, da
rapportare ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva dei cittadini.
Art. 38: "COLLABORAZIONE
CON I PRIVATI".
1)
Nel rispetto della normativa, qualora la realizzazione di
opere, interventi ed attvità possano derivare utilità particolari e
differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere
previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta
conferita.
2)
Le risorse necessarie alla
realizzazione di opere e interventi possono essere reperite
anche mediante contribuzioni volontarie "Una
Tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine ci possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parte di essa,
anche su iniziativa dei gruppi
organizzati, associazioni, organismi di compartecipazione.
3)
Il regolamento sulla
partecipazione disciplinerà tali
forme di consultazione, nel rispetto del principio di
vincolatività della dichiarazione di contribuzione del cittadino.
4)
Con deliberazione della Giunta Comunale viene determinata la misura minima
delle risorse da reperire attraverso le contribuzioni volontarie dei cittadini
perchè si dia avvio alla realizzazione
dell'opera o interventi.
Art. 39: "GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE
FUNZIONI".
1)
Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere
e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle
attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obbiettivi da
raggiungere.
Titolo V°: BENI PUBBLICI COMUNALI.
Art. 40: "DEMANIO E PATRIMONIO".
1)
Il Demanio ed il Patrimonio Comunale sono disciplinati in conformità alla
Legge. Obbligo del Comune è la buona
conservazione degli stessi.
2) L'acquisizione, la
gestione e l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio Comunale avvengono
secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge.
3)
I beni devono risultare da appositi inventari,tenuti a norma di Legge.
Art. 41: "BILANCIO - PRINCIPI GENERALI".
1)
Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili
dovranno favorire una lettura per
programmi, servizi ed interventi
affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche
quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2)
La formazione del bilancio di previsione e degli altri strumenti di
programmazione economica e finanziaria spetta alla Giunta Comunale, sentiti i vari assessorati
competenti.
3)
L'attività gestionale del bilancio dovrà operare affinchè:
- per le Entrate, le previsioni di Bilancio
si traducano in dispo-
nibilità reali finanziarie;
- per le spese, le previsioni di
Bilancio si realizziano nel ri-
spetto
degli obblighi, delle
limitazioni, dei divieti e
delle
altre prescrizioni previste
dall'ordinamento contabile nazio-
nale e da quello riferito agli Enti
Locali in particolare.
Art. 42: "STRUTTURA CONTABILE".
1)
La struttura contabile del Comune è disciplinata dalla Legge Statale e dalla
Legge Regionale.
2)
Il sistema di contabilità deve provvedere alla esposizione dei dati sia finanziari sia economico-patrimoniali,
nel rispetto del coordinamento contabile con la contabilità dello Stato e della
Regione.
Art. 43: "REVISORE DEL CONTO".
1) Il Revisore del
Conto, oltre a possedere requisiti iscritti all'Albo dei revisori prescritti
dalle norme sull'ordinamento delle Autonomie Locali, deve possedere quelli di
eleggibilità fissati dalla Legge per
l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2) Le modalita' di decadenza, sono quelle compatibili con il
Codice Civile, relative ai Sindaci delle s.p.a..
3) Nell'esercizio
delle sue funzioni, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti
del Comune.
4)
L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione
economico-finanziaria dell'Ente.
E' facoltà del Consiglio
richiedere agli Organi e agli Uffici competenti specifici pareri e
proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di
singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla
gestione dei servizi.
5) Il Revisore del
Conto ha attribuzioni di controllo, di
impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
6) Spettera' al
Segretario individuare forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra
la sfera di attività del revisore e quella degli Organi e degli Uffici
dell'Ente.
Art. 44: "CONTROLLO DI GESTIONE".
1) Spettera' al Segretario
definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni
dell'Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le
valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2)
La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad
accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto
alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi
sostenuti per la verifica
di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza
dell'attività amministra-
tiva svolta;
d) l'accertamento degli eventuali scarti
negativi fra progettato e
realizzato ed individuazione delle
relativa responsabilità.
ORDINAMENTO FUNZIONALE
Titolo VI°: ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME
ASSOCIATIVE.
Art. 45: "ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE".
1)
Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri
Enti Pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli
stessi i propri servizi tenendo al superamento del rapporto puramente
istituzionale.
FORME COLLABORATIVE
Art. 46: "PRINCIPIO DI COOPERAZIONE".
L'attività dell'ente,
diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri enti
locali, si organizza avvalendosi delle forme degli istituti previsti dalla
legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
Art. 47: "CONVENZIONI".
1)
Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato
di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero
l'esecuzione e la gestione di opere
pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri
servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti
Locali Territoriali o mediante la
costituzione di consorzio con
l'Amministrazione Provinciale.
2)
La stipula delle convenzioni o la costituzione del consorzio sono approvate dal Consiglio Comunale a
maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 48: "ASSOCIAZIONI DI SERVIZI".
1)
Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la associazione tra enti per
realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia
conveniente l'istituzione di azienda
speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi
stessi, previsto nell'articolo precedente.
2)
La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali negli albi pretori degli enti
contraenti.
3)
Il Consiglio Comunale, unitamente
alla convenzione, approva lo
Statuto dell'Associazione per la gestione dei servizi che deve disciplinare l'ordinamento
organizzativo
e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali
dei Comuni, in quanto
compatibili.
4) L'Associazione dei
servizi assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte
dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso le forme associative.
Art. 49: "UNIONE DI COMUNI".
1)
In attuazione del principio di cui al precedente Art. 43 e dei principi della
Legge di riforma delle Autonomie Locali, il Consiglio Comunale,
ove sussistano le condizioni,
costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di
Comuni con l'obbiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi
più efficienti alla collettività.
Art. 50: "ACCORDI DI PROGRAMMA".
1)
Il Comune per la relizzazione di opere, interventi o programmi previsti in
leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un
procedimento complesso per il coordinamento
e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e
conclude accordi di programma.
2)
L'accordo, oltre alle finalità perseguite,
deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e
degli interventi surrogatori ed, in
particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla
realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti
appropriati, quali il piano finanziario, i costi,
le fonti di finanziamento e le
relative regolazioni dei rapporti fra
gli Enti
coinvolti;
c)
assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento come da
art.
27 L. 142.
3)
Il Sindaco definisce e stipula
l'accordo, previa deliberazione
d'intenti della Giunta Comunale, con l'osservanza delle altre formalità
previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con
lo Statuto.
TITOLO VII° PARTECIPAZIONE POPOLARE.
Art. 51: "PARTECIPAZIONE E
GARANZIE".
1)
Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività
dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la
trasparenza.
2)
Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le
organiz- zazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai
servizi dell'Ente.
3)
Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela
degli interessi che faavoriscano il loro intervento nella
formazione degli atti.
4)
L'Amministrazione può attivare forme di
consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su
specifici problemi.
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art. 52: "INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO".
1)
I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno
facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla
Legge e dai regolamenti Comunali.
2)
La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei
soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi
superindividuali.
3)
Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli
interessati mediante comunicazione
personale contenente le indicazioni previste per Legge.
4)
Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di
atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi
procedimenti ovvero i meccanismi di
individuazione del responsabile del procedimento.
5)
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli
stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito
prescindere dalla comunicazione,
provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio e, per estratto,
nelle bacheche di proprietà Comunale installate sul territorio.
6)
Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla
pubblicazione del provvedimento,
possono presentare istanze, memorie
scritte, proposte e documenti pertinenti
all'oggetto del procedimento.
7)
Il responsabile dell'istruttoria, entro 20
giorni dalla ricezione delle
richieste di cui al precedente comma 6, deve
pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'Organo Comunale competente all'emanazione del
provvedimento finale.
8)
Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni
pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contradditorio
orale.
9)
Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento,
l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le
proprie valutazioni sull'istanza, la
petizione e la proposta.
10)
I soggetti di cui al Comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti
gli atti del procedimento, salvo quelli che
il regolamento sottrae all'accesso.
11)
La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare
il contenuto discrezionale del provvedimento.
Art. 53: "ISTANZE".
1)
I cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere istanze
all'Amministrazione Comunale. Per
istanza, si intende una
richiesta o una domanda rivolta al Comune mediante la quale si promuove
l'inizio di un procedimento
Amministrativo.
2)
La risposta all'istanza viene fornita entro il termime massimo di 30 giorni dal Sindaco, dall'Assessore
responsabile, dal Segretario Comunale o
da l dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale della istanza
sollevata.
Art. 54 - PETIZIONI
1)
Tutti i cittadini, in forma collettiva, possono presentare una petizione
scritta agli Organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su
questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
Per
"petizione" si intende una richiesta avente per oggetto interessi di
carattere ed importanza generale.
2)
La petizione è esaminata dall'organo
competente entro giorni 30 dalla
presentazione.
3)
Se il termine previsto al Comma secondo non è rispettato, ciascun Consigliere
può sollevare la questione in
Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della
petizione.
Il
Sindaco, in questo caso, è tenuto a porre la petizione all'Ordine del Giorno
della prima seduta del Consiglio.
4)
La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita
al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 55: "PROPOSTE".
1)
N. 100 (cento) cittadini, iscritti nelle liste elettorali, possono avanzare proposte per l'adozione di
atti Amministrativi che il Sindaco trasmette entro 15 giorni successivi
all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi
interessati e del Segretario, nonchè dell'attestazione relativa
alla copertura finanziaria.
Per
proposta si intende una forma di collaborazione tra i proponenti e l'Amministrazione Comunale finalizzata alla
promozione di interventi per la migliore tutela di interessi collettivi o
di interessi diffusi. La proposta deve essere
accompagnata da una relazione
che ne illustri il contenuto e le finalità.
2)
L'Organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 20 giorni
dalla presentazione della
proposta. Se il termine dei 20 giorni
non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio
Comunale chiedendo ragioni al Sindaco del ritardo o provocando
una discussione sul contenuto della
proposta.
Il
Sindaco in questo caso è tenuto a porre la proposta all'ordine del Giorno del
Consiglio Comunale.
3)
Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere
alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine
di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa
l'iniziativa popolare.
4)
L'Organo competente che ha esaminato le istanze, le gestioni o le proposte
è tenuto, in ogni caso, ad emettere
un provvedimento conclusivo che deve essere espressamente motivato ed
adeguatamente pubblicizzato.
5)
Il Regolamento determina le procedure per la presentazione delle istanze, delle petizioni e delle
proposte specifica altresì le forme di
pubblicità e l'assegnazione all'Organo competente.
Il
provvedimento conclusivo dell'esame dell'Organo competente deve essere
espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 56: "PRINCIPI GENERALI".
1)
Il Comune valorizza, quali
espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, degli enti,
delle organizzazioni di volontariato e
associazioni, senza fini di lucro, sia
locali sia aderenti a organismi più
ampi, attraverso le forme di
incentivazione previste dal successivo Art. 59, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e
tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di
formazione degli atti generali.
2)
I relativi criteri generali
vengono periodicamente stabiliti dal
Consiglio Comunale.
Art. 57: "ASSOCIAZIONI".
1)
La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati, le
associazioni e gli organismi di
partecipazione che operano sul territorio.
2)
Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle
associazioni e degli organismi di partecipazione, nonchè sui portatori di
interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, possono essere precedute dall'acquisizione di pareri
espressi dagli Organismi Collegiali delle stesse entro 15 giorni dalla
richiesta dei soggetti interessati.
Art. 58: "ORGANISMI DI
PARTECIPAZIONE".
1)
Il Comune promuove e tutela le
varie forme di partecipazione dei
cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli
articoli precedenti.
2)
L'Amministrazione Comunale per la gestione di servizi pubblici fa riferimento
all'art. 22 della legge 142/90.
3)
Gli organismi previsti nel comma 1 e
quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono
sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di
territorio. Il relativo parere deve
essere fornito entro 30 giorni
dalla
richiesta.
Art. 59: "INCENTIVAZIONI".
1)
Alle Associazioni ed agli Organismi di partecipazione,
possono essere erogate forme
di incentivazione con apporti sia di
natura finanziaria nei limiti ed alle condizioni indicate nell'apposito
Regolamento, sia di natura tecnico-professionale e organizzativo.
Art. 60: "PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI".
1)
Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle associazioni e degli Organismi
interessati, invitano ai propri lavori
i rappresentanti di questi ultimi.
REFERENDUM
Art. 61: "MODALITA'".
1)
Sono previsti Referendum in tutte le materie
di esclusiva competenza
Comunale, al fine di sollecitare
manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione
Amministrativa.
2)
Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività Amministrative vincolate da Leggi Statali o Regionali, su
materie che sono già state oggetto di consultazione Referendaria.
3) Soggetti promotori
del Referendum possono essere:
a)
n° 500 cittadini iscritti nelle liste elettorali di Chiuduno e gli stranieri
residenti
da almeno 5 anni con regolare permesso di soggiorno;
b)
il Consiglio Comunale;
4)
Al voto referendario possono partecipare anche gli stranieri, residenti sul
territorio Comunale da almeno 5 (cinque) anni con regolare permesso di
soggiorno.
5)
Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i
tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità
organizzative della consultazione.
Art. 62: "EFFETTI DEL REFERENDUM".
1)
Entro 60 giorni dalla proclamazione
del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e
conseguenti atti di indirizzo.
2)
Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla
maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
AZIONE POPOLARE
Art. 63
1)
L'azione popolare conferisce a ciascun cittadino residente sul territorio
Comuna- le il potere di far valere,
davanti alla giurisdizione
Amministrativa, le azioni e i ricorsi
che spettano al Comune.
2)
La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice inteso a disporre l'integrazione del contradditorio,
delibera la costituzione del Comune in giudizio fermo restando che, in caso di
soccombenza, le spese sono poste a carico di chi ha promosso l'azione o
il ricorso.
ACCESSO E INFORMAZIONI
SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.
Art. 64: "DIRITTO DI ACCESSO".
1)
Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della
Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici Comunali,
con apposita richiesta scritta in
carta semplice.
2)
Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative
dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli
esplicitamente individuati dal regolamento.
3)
Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è
applicabile l'istituto dell'accesso a
coloro che debbono prenderne visione per curare o difendere i loro
interessi giuridici e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 65: "DIRITTO DI INFORMAZIONE".
1)
Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste
al precedente articolo.
2)
L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della
notificazione e della pubblicazione All'albo Pretorio, anche dei mezzi di
comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli
atti, compresa la pubblicazione, per estratto, sulle bacheche di proprietà
Comunale.
3)
L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di
destinatari, deve avere carattere di generalità.
4)
La Giunta Comunale adotta i
provvedimenti organizzativi interni
ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5)
Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire
l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e ne
disciplina le modalità secondo
quanto previsto dalla Legge n° 241/90,
Art. 22 e seguenti.
Art. 66: "DIFENSORE CIVICO".
1) E' istituito, nel Comune
di Chiuduno, l'ufficio del Difensore Civico con il precipuo compito di
garantire i diritti dei cittadini, la trasparenza, l'imparzialità, la
tempestivita', il buon andamento e l'accesso agli atti dell'Amministrazione
Comunale. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di
dipendenza gerarchica o funzionale
degli Organi del Comune.
2) Il Difensore
Civico e' nominato dal Consiglio
Comunale a scrutinio palese e a maggioranza qualificata di quattro quinti dei
consiglieri comunali assegnati al Comune.
Il rinnovo del
Difensore Civico deve essere effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del
mandato del Difensore Civico in carica. Il Difensore Civico e' nominato dal
Consiglio Comunale tra i candidati indicati dalle Associazioni locali e dai singoli
cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Chiuduno.
Per l'individuazione
delle Associazioni locali si fa riferimento al Registro delle Associazioni
degli organismi di partecipazione di cui all'art. 58 dello Statuto.
Le Associazioni e i
singoli cittadini devono far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune le
proprie indicazioni entro 30 giorni dal Bando pubblicato all'Albo Pretorio.
3) Il Difensore Civico resta in
carica quattro anni,
esercitando le sue funzioni
fino all' insediamento del successore e puo' essere rieletto una sola
volta.
4)
Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del
Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare le Leggi dello Stato e di adempiere le
mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
Art. 67: "INCOMPATIBILITA' E DECADENZA".
1)
La designazione del Difensore
Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza
diano ampia garanzia di indipendenza,
probità e competenza Giuridico-Amministrativa.
2)
Non può essere nominato Difensore Civico:
a) chi si trova in condizioni di
ineleggibilità alla carica di
Consigliere Comunale;
b) chi ha
ricoperto la carica di Sindaco
del Comune di Chiuduno
nella precedente Amministrazione, i
Parlamentari, i Consiglie-
ri Regionali, Provinciali e Comunali, i
membri delle Comunità
Montane e delle Unità Sanitarie Locali;
c) i Ministri di Culto;
d) gli Amministratori e i dipendenti di Enti,
Istituti e Aziende
pubbliche o a partecipazione pubblica, nonchè
di Enti o im-
prese che abbiano rapporti contrattuali
con l'Amministrazione
Comunale o che comunque ricevano
da essa a qualsiasi titolo,
sovvenzioni o contributi;
e) chi esercita qualsiasi attività di
lavoro autonomo o subordi-
nato, nonchè qualsiasi attività
professionale o commerciale,
che costituisca l'oggetto di rapporti
giuridici con l'Ammini-
strazione Comunale;
f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero
parenti o affini
fino al 4° grado, che siano
Amministratori, Segretario o
dipendenti del Comune;
g) chi non ha compiuto i 25 anni di età.
3)
Il Difensore Civico decade per le
stesse cause per le quali si perde la
qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di
ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal
Consiglio su proposta di uno dei
Consiglieri Comunali, a maggioranza qualificata dei consiglieri
assegnati al Comune.
Può
essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri
d'ufficio, a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati al Comune.
Art. 68: "MEZZI E PREROGATIVE".
1)
L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a
disposizione dell'Amministrazione Comunale, di attrezzature d'Ufficio e di
quant'altro necessario per il buon
funzionamento dell'Ufficio stesso.
2)
Il Difensore Civico può intervenire, su
richiesta di cittadini singoli o
associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale,
i concessionari di servizi, le
società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio Comunale,
per accertare che il procedimento
Amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano
correttamente e tempestivamente
emanati.
3)
A tale fine può rivolgersi, negli orari d'ufficio, al responsabile del servizio interessato e richiedere documenti,
notizie, chiarimenti, senza
che possa essergli opposto il Segreto d'Ufficio.
4)
Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente al funzionario la pratica entro termini prefissati, negli orari
d'Ufficio.
5)
Acquisite tutte le informazioni utili,
rassegna verbalmente o per iscritto il
proprio parere al cittadino che ne ha
richiesto l'intervento; intima in caso di ritardo, agli Organi competenti a provvedere
entro periodi temporali
definiti; segnala agli Organi sovraordinati le disfunzioni,
gli abusi e le carenze riscontrate.
6)
L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto
adottando non recepisce i
suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della
decisione qualora ravvisi irregolarità
o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la
questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
7)
Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del
Difensore Civico.
Art. 69:
"RAPPORTI CON IL CONSIGLIO".
1)
Il Difensore Civico presenta, entro il mese
di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate,
suggerendo rimedi per la loro
eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e
l'imparzialità dell'azione Amministrativa.
2)
La relazione viene discussa dal Consiglio entro 90 (novanta)
giorni.
3)
In casi di particolare importanza
o comunque meritevoli
di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne
relazione al Consiglio.
Art. 70: "INDENNITA' DI FUNZIONE".
1)
Al Difensore Civico viene corrisposta l'indennità pari al 50%
dell'indennità prevista per il Sindaco ed il
rimborso delle spese di accesso
nella misura fissata dalla legislazione vigente per gli Assessori Comunali.
Titolo VIII°: FUNZIONE NORMATIVA.
Art. 71: "STATUTO".
1)
Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento Comunale.
Ad
esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2)
E'ammessa l'iniziativa da parte di almeno 500 di cittadini elettori,
iscritti nelle Liste Elettorali del Comune di Chiuduno, per
proporre modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione
totale o parziale dello Statuto, mediante un progetto redatto in articoli.
Tali
proposte di modifiche, totali o parziali, devono essere deliberate dal
Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 4, Comma 3 della Legge n°
142/90.
3)
Nessuna iniziativa per
la revisione e l'abrogazione dello Statuto, totale o parziale, può essere presa se non sia
trascorso almeno un anno dall'entrata in
vigore dello Statuto o dell'ultima
modifica.
4)
Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15
giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di
pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
Art. 72: "REGOLAMENTI".
1)
Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla
Legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza
Comunale.
2)
Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare
viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle
disposizioni statutarie.
3)
Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle
Leggi Statali e Regionali, tenendo conto
delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una
concorrente competenza nelle materie stesse.
4)
L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto
dall'Art. 56 del presente Statuto.
I
Regolamenti possono essere sottoposti a Referendum nei limiti e secondo le modalità prescritte nel
precedente Art. 62.
5)
Nella formazione dei Regolamenti
possono essere consultati i
soggetti interessati.
6)
I Regolamenti sono soggetti alla pubblicazione all'Albo Pretorio dopo
l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione
della stessa deliberazione e, succesivamente, per la durata di 15 giorni dopo
che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
I Regolamenti entrano in vigore il giorno
successivo all'ultima pubblicazione.
7)
Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo Comunale le
disposizioni dei Regolamenti sono coordinate fra loro secondo i principi
indicati nello Statuto.
8)
I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
9)
I Regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 73: "ADEGUAMENTI A LEGGI
SOPRAVVENUTE".
1)
Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti
debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'Ordinamento Comunale contenuti nella Costituzione, nella
Legge 8 giugno 1990, n° 142, ed in altre Leggi e nello Statuto stesso,
entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove
disposizioni.
Art. 74: "NORME TRANSITORIE E FINALI".
1)
Il presente Statuto entra in vigore dopo aver
ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa
l'applicazione delle norme transitorie.
2)
Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino
all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal
Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la
Legge e lo Statuto.