Certificati addio

 le amministrazioni e i servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare 

l’autocertificazione

Questa è una delle novità più importanti del D.P.R. del 28.12.2000 n°445 sulla documentazione amministrativa. Si completa così il cammino avviato nel 1997 dalle leggi Bassanini
 
 

per semplificare la vita ai cittadini
e non costringerli più a fare i fattorini tra un’amministrazione e l’altra per dimostrare di essere nati, residenti o addirittura di essere in vita.

Le Amministrazioni e i servizi pubblici
non potranno più
chiedere i certificati relativi a:


 
La richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni e dei servizi pubblici costituirà violazione dei doveri d’ufficio:
Al posto dei certificati, amministrazioni e servizi pubblici dovranno accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall’interessato gli elementi necessari (ad es. per il diploma di scuola secondaria il cittadino dovrà indicare l’istituto e l’anno in cui si è diplomato).
Chi deve accettare l’autocertificazione Attenzione
I Tribunali non sono tenuti ad accettare l’autocertificazione.

L’autocertificazione e i privati
L’autocertificazione è estesa ai privati (ad es. banche e assicurazioni) che decidono di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.

Come si fa
l’autocertificazione
(dichiarazione sostitutiva di certificazione)

Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e bollo. Per agevolare i cittadini le amministrazioni devono mettere a disposizione i moduli.

I documenti d’identità al posto dei certificati
L’esibizione di un documento d’identità o di riconoscimento (ad esempio carta d’identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione etc.), a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

Niente più autentiche
su domande e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni

Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle amministrazioni e ai servizi pubblici la firma non deve più essere autenticata. E’ sufficientefirmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando la fotocopia di un documento di identità.

Si ricorda che con le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell’elenco dei certificati che le amministrazioni non possono più chiedere (ad esempio di essere erede, di essere proprietario o affittuario di un appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità all’originale della copia di un documento, etc.).

L’autentica della firma rimane per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare ai privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, etc.) da parte di altre persone.
 
 

Chi può fare le dichiarazioni sostitutive
  • i cittadini italiani
  • i cittadini dell’Unione Europea
  • i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare l’autocertificazione limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane

Domande e autocertificazione per fax e per via telematica
Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un documento di identità e per e-mail identificandosi con la carta d’identità elettronica.

Autentica di copia
Si potrà dichiarare che è conforme all’originale:

Non è più necessario, quindi, far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l’amministrazione a cui devono essere consegnati, ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con la fotocopia del documento d’identità.

Impedimento per ragioni di salute
Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione a causa di un temporaneo impedimento per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l’esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che accerta l’identità della persona che ha fatto la dichiarazione.

Le responsabilità di chi autocertifica
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione. Le amministrazioni hanno fiducia nel cittadino e al tempo stesso effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.

Gli UFFICI ANAGRAFICI  sono a tua disposizione per tutte le informazione
035/838397
 


COMUNE DI CHIUDUNO
Servizi Demografici

"Vietato" chiedere
i certificati ai cittadini
anagrafe@comune.chiuduno.bg.it

 

per informazioni rivolgersi a:
 
 

Ufficio Amministrativo (anagrafe e stato civile) e/o segreteria comunale.
con orari di apertura come da tabella orari presente in questo sito ORARI UFFICI
Via Largo Europa, 3 – tel.035/838397.