REGOLAMENTO
EDILIZIO
APPROVATO CON
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 30.10.1998
ABBREVIAZIONI
A.C. Amministrazione Comunale
A.E. Autorizzazione Edilizia
A.U.O. Atto Unilaterale d'Obbligo
C.C. Consiglio Comunale
C.E. Concessione Edilizia
C.M. Circolare Ministeriale
D.I.A. Dichiarazione d’Inizio Attività
D.M. Decreto Ministeriale
D.P.R. Decreto del Presidente della
Repubblica
G.M. Giunta Municipale
L. Legge
L.R. Legge Regionale
L.U. Legge Urbanistica
N.T.A.
Norme Tecniche di Attuazione
OO.U. Opere di Urbanizzazione
P.A. Piano Attuativo
P.B.I. Piano dei Bacini Idrografici
P.E.E.P. Piano per l'Edilizia Economica e
Popolare
P.G. Programma di Gestione
P.I.P. Piano di Insediamenti
Produttivi
P.P. Piano Particolareggiato
P.P.C. Progetto Planivolumetrico
Convenzionato
P.Q. Piano di Qualificazione della
mobilità
P.R. Piano di Recupero
P.R.A Piano di Recupero ambientale
P.R.G. Piano Regolatore Generale
P.R.U.
Programma di Recupero Urbano
R.E. Regolamento Edilizio
R.L.I. Regolamento Locale d’Igiene
S.U.A.
Strumento Urbanistico Attuativo
U.M.I.
Unità Minima d’Interventi
U.T.C. Ufficio Tecnico Comunale
1. Il Regolamento
Edilizio disciplina le attività e gli interventi di trasformazione ambientale,
urbanistica ed edilizia del territorio comunale sul suolo e nel sottosuolo, i
controlli sull’esecuzione delle attività e sulle destinazioni d’uso.
2. Nell’effettuazione
degli interventi devono essere rispettate le prescrizioni dettate dalle Leggi
nazionali e regionali, dagli strumenti urbanistici, dai regolamenti e dal
Regolamento Locale d’Igiene.
1. Gli interventi sono soggetti ad Atto
Amministrativo, subordinato o no alla predisposizione di S.U.A.
In conformità
alla legislazione vigente, il R.E. stabilisce l’Atto Amministrativo necessario
-Autorizzazione Edilizia e Concessione Edilizia- alle diverse categorie
d’intervento.
2. Per gli interventi interessanti in tutto
od in parte edifici od aree soggetti a vincolo, tutela e protezione, derivanti
dalle Leggi 1089/1939, 1497/1939 e 431/1985 o derivanti da previsioni degli
strumenti urbanistici, l’avente titolo deve trasmettere all’A.C. anche il Nulla
Osta dell’autorità competente.
3. Per gli interventi interessanti aree a
vincolo idrogeologico ed aree classificate di 2, 3 e 4 classe dalle tavole di
PRG, l’avente titolo deve produrre i documenti prescritti dalle N.T.A. del
P.R.G.
4. Per l’esecuzione di opere per le quali,
ai sensi delle vigenti leggi, è necessario il preventivo Nulla Osta da parte
degli Enti preposti, l’Atto Amministrativo deve essere integrato dal Nulla Osta
e dalla copia degli elaborati di progetto vidimati o dalla Dichiarazione
sostitutiva del Direttore dei Lavori, quando ammessa.
1 Sono interventi che non modificano le
caratteristiche, i colori ed i materiali esistenti e che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti, relative a:
a)
finiture
interne ed esterne;
b)
riparazione
di parte di strutture, murature e coperture;
c)
opere
necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici o ad adeguarli
alle normali esigenze e alle disposizioni di Legge e regolamentari vigenti;
d)
opere di
riparazione, rinnovamento, sostituzione e sistemazione delle aree e degli
impianti esterni agli edifici e del verde esistente, sempre che non vengano
modificate le caratteristiche esistenti;
e)
per gli
edifici destinati ad attività industriali e artigianali, le riparazioni degli
impianti di lavorazione, qualora avvengano con gli interventi sopra descritti.
2. Non sono soggette
ad Atto Amministrativo.
1. Sono interventi che riguardano le opere e
le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino le superfici e i volumi delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso:
a) consolidamento, rinnovamento e
sostituzione di parti limitate delle strutture portanti dei fabbricati, quali
muri di sostegno, architravi e solette e, in generale, strutture edilizie
connesse (senza la modifica della quota di imposta di solai e della copertura,
ne dei materiali);
b) opere necessarie per allestire e
integrare i servizi igienici;
c) impianti tecnologici, al servizio di
edifici ed attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici, che siano
indispensabili, sulla base di nuove disposizioni a seguito della revisione od
installazione di impianti tecnologici;
d) opere rivolte ad adeguare i fabbricati ai
requisiti, di cui al Titolo III del R.L.I.;
e) modifiche dell’assetto distributivo di
singole unità immobiliari, con demolizione e ricostruzione anche parziale e
spostamento di tavolati con sola funzione dividente, con apertura e chiusura di
porte.
2. Gli interventi di manutenzione
straordinaria, valutati anche in connessione con qualsiasi altra domanda
presentata negli ultimi tre anni per la stessa unità edilizia, non devono
costituire un insieme sistematico di opere, che possano portare ad un organismo
edilizio sostanzialmente rinnovato o diverso dal precedente, ne devono
costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme, ne modifiche
delle destinazioni d’uso.
3. Per gli edifici destinati ad attività
industriali e artigianali sono interventi di manutenzione straordinaria anche
le riparazioni degli impianti di lavorazione, qualora avvengano con gli
interventi sopradescritti.
4. L’istanza di autorizzazione deve essere
quantomeno corredata da:
a) estratto mappa catastale, estratti degli
strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, estratto aereofotogrammetrico, per
un perimetro sufficiente ad individuare la localizzazione dell’intervento nel
contesto;
b) planimetria generale aggiornata in scala
1:200;
c) progetto completo in scala non inferiore
ad 1:100 comprendente:
* piante, sezioni e prospetti,
compiutamente quotati;
* destinazione d’uso dei locali;
* strutture esistenti da mantenere, da
demolire e di nuova costruzione;
* dettagli in scala adeguata;
* documentazione fotografica a colori per
gli interventi, che interessano le parti esterne delle costruzioni;
d) ogni ulteriore elaborato richiesto dalle
N.T.A. del P.R.G., da altri articoli del R.E., da norme di Legge o di altri
regolamenti.
5. Qualora gli immobili siano soggetti a
tutela e protezione ai sensi delle leggi 1089/1939, 1497/1939 e 431/1985 o
derivanti da previsioni di strumenti urbanistici o siano compresi in zona A di
P.R.G., la documentazione deve essere integrata da:
a) rilievo quotato dello stato di fatto in
scala adeguata;
b) repertorio di ogni elemento
architettonico, storico, artistico ed ambientale significativo con allegati
grafici;
c) documentazione fotografica a colori;
d) relazione descrittiva dei criteri seguiti
nella progettazione;
e) Nulla Osta della autorità competente, se
obbligatorio.
In questi
interventi, l’esigenza di conservare e di trasmettere qualità, significato e
valori del costruito deve, in ogni caso, prevalere su ogni altra motivazione.
Nel caso di comprovata
necessità indotta da ragioni statiche e di sicurezza documentatamente non
affrontabili in termini di restauro, può essere consentito l’impiego di
tecniche e materie non tradizionali.
1. Sono interventi rivolti a restaurare e
conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi stilistici,
tipologici, formali e strutturali dell’organismo e secondo le raccomandazioni
contenute nella Carta del Restauro (Circ.Min.P.I. n° 117/1972), consentono
destinazioni d’uso compatibili.
Nel caso di
comprovata necessità indotta da ragioni statiche e di sicurezza
documentatamente non affrontabili in termini di restauro, può essere consentito
l’impiego di tecniche e materie non tradizionali.
2. Comprendono il consolidamento e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli accessori
e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso e l’eliminazione degli
elementi estranei all’organismo edilizio e sono rivolti a:
a) Restauro, recupero e conservazione degli
organismi edilizi nella loro unità formale e strutturale, individuata nelle
componenti tipologiche, architettoniche, artistiche, stilistiche, ambientali e
culturali.
Tali obbiettivi sono
da perseguire mediante la salvaguardia, il restauro, il recupero e la
conservazione degli interni e degli esterni, della tipologia edilizia nella sua
caratterizzazione, sia distributiva che strutturale, e degli elementi
decorativi, dei materiali e delle tecniche.
La conservazione va
riferita non solo agli elementi costruttivi e decorativi relativi all’epoca
dell’organismo edilizio, ma anche a tutti gli elementi successivi, che
costituiscono determinante ed organica evoluzione dell’organismo originario.
b) Risanamento igienico, adeguamento
tecnologico e consolidamento strutturale, finalizzati alle esigenze delle
eventuali nuove funzioni, nel rispetto dei fondamentali criteri di cui al punto
a), che devono essere applicati in primo luogo alla verifica della
compatibilità delle nuove funzioni, con tecniche conservative e non
distruttive.
c) Eliminazione obbligatoria dei volumi e/o
degli elementi impropriamente aggiunti nel tempo, che non sono integrati nel
processo organico di evoluzione dell’organismo architettonico e che risultano
in contrasto con l’ambiente ed il manufatto.
d) Conservazione, recupero, e valorizzazione
di elementi, siti o spazi significativi o che sono parte di edifici, ambienti e
complessi meritevoli di tutela, compresi quelli di matrice industriale.
3. L’istanza di concessione deve essere
quantomeno corredata da:
a) estratto mappa catastale, estratti degli
strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, estratto aereofotogrammetrico, per
un perimetro sufficiente ad individuare la localizzazione dell’intervento nel
contesto;
b) planimetria dell’edificio e delle
pertinenze, prospetti dei fronti stradali estesi ai fabbricati adiacenti,
sezioni schematiche trasversali alle sedi stradali, in scala 1:200, intese a
rappresentare il rapporto dell’edificio con il contesto urbano ed ambientale;
c) esauriente rilievo quotato dello stato di
fatto in scala 1:50 comprendente piante, prospetti esterni ed interni, sezioni;
il rilievo deve indicare le eventuali stratificazioni ed aggiunte, le
destinazioni d’uso in essere, i materiali con cui sono realizzate le murature,
i solai e le volte, le coperture, le finiture principali (pavimenti,
rivestimenti, infissi decorazioni ecc.) e le pavimentazioni degli spazi aperti,
le alberature ed il verde;
d) documentazione fotografica a colori
dell’immobile e dei particolari significativi di carattere
architettonico-decorativo ed ambientale, estesa anche all’ambiente circostante;
e) relazione descrittiva dei criteri seguiti
nella progettazione;
f) progetto quotato (in scala 1:50 e con i
necessari dettagli in scala maggiore) comprendente piante, sezioni e prospetti,
indicazione delle destinazioni d’uso previste e delle demolizioni, delle nuove
opere e descrizione con particolari delle finiture e dei materiali da
impiegare;
g) se necessario, il progetto di
utilizzazione, sistemazione ed arredo degli spazi scoperti, con le soluzioni
previste per i percorsi veicolari, gli accessi carrali e le eventuali rampe,
per il sistema di illuminazione;
h) tabelle o grafici di verifica della
conformità del progetto alle prescrizioni del P.R.G. e/o dello S.U.A. e/o di
altri regolamenti;
i) schema degli impianti tecnologici, con
particolare riguardo alla rete di fognatura e all’inserimento nella rete
comunale;
j) ogni ulteriore elaborato richiesto dalle
N.T.A. del P.R.G., da altri articoli del R.E., da norme di Legge o di altri
regolamenti.
1. Sono interventi rivolti a restaurare e
conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell’organismo e secondo le raccomandazioni contenute
nella Carta del Restauro (Circ.Min.P.I. n° 117/1972), consentono destinazioni
d’uso compatibili.
Nel caso di
comprovata necessità indotta da ragioni statiche e di sicurezza
documentatamente non affrontabili in termini di restauro, può essere consentito
l’impiego di tecniche e materie non tradizionali.
2. Comprendono il consolidamento e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli accessori
e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso e l’eliminazione degli
elementi estranei all’organismo edilizio e sono rivolti a:
a) Recupero e conservazione degli elementi
esterni ed interni, che caratterizzano l’organismo edilizio sotto il profilo
architettonico, strutturale, artistico, ambientale e valorizzazione delle
principali caratteristiche architettoniche.
A tali fini ed allo
scopo di adeguare l’organismo edilizio alle eventuali nuove funzioni sono
consentiti interventi sull’impianto strutturale e distributivo, nel rispetto
dell’assetto tipologico complessivo e delle principali articolazioni degli
spazi interni e delle loro caratterizzazioni formali più significative (volte,
soffitti, pavimenti, finestre, porticati e loggiati, scale, ecc.).
b) Risanamento igienico ed adeguamento
tecnologico, strutturale e distributivo alle eventuali nuove funzioni, da
attuarsi mediante opportune sistemazioni negli spazi neutri, anche con
spostamento di solai intermedi e di strutture murarie di secondaria importanza,
con la dotazione dei servizi necessari e con la formazione di eventuali nuove
scale.
c) Eliminazione obbligatoria dei volumi e/o
degli elementi impropriamente aggiunti nel tempo, che non risultano integrati
nel processo organico di evoluzione dell’organismo edilizio e che risultano in
contrasto con l’ambiente e con l’organismo architettonico.
d) Conservazione, recupero e valorizzazione
di elementi, stilemi o contesti di interesse ambientale, compresi quelli di
matrice industriale.
3. L’istanza di concessione deve essere
quantomeno corredata dalla documentazione prevista per gli interventi di
restauro.
1. Sono interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed
impianti. Comprendono anche le trasformazioni tipologiche parziali o totali
dell’organismo, le modifiche dell’involucro con eventuale riutilizzo di
volumetrie demolite e la demolizione parziale o totale dell’edificio e la
successiva ricostruzione.
2. Gli interventi di ristrutturazione non
possono comportare alterazioni pregiudizievoli delle valenze del contesto
ambientale, urbano ed architettonico.
3. L’istanza di concessione deve essere
quantomeno corredata da:
a) estratto mappa catastale, estratti degli
strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, estratto aereofotogrammetrico, per
un perimetro sufficiente ad individuare la localizzazione dell’intervento nel
contesto;
b) planimetrie degli immobili e delle loro
pertinenze, prospetti dei fronti stradali estesi ai fabbricati adiacenti,
sezioni schematiche trasversali alle sedi stradali, in scala 1:200, intese a
rappresentare il rapporto degli interventi con il contesto urbano ed
ambientale;
c) esauriente rilievo quotato dello stato di
fatto in scala 1:100, comprendente piante, prospetti e sezioni relativi a tutti
i piani anche interrati, alle coperture, ai volumi tecnici ed agli elementi
decorativi e architettonici principali e l’indicazione delle destinazioni d’uso
in essere;
d) documentazione fotografica a colori
dell’immobile e dei particolari significativi di carattere
architettonico-decorativo, estesa anche all’ambiente circostante;
e) relazione descrittiva dei criteri seguiti
nella progettazione;
f) progetto di ristrutturazione
compiutamente quotato (in scala 1:100 e con i necessari dettagli in scala
maggiore) comprendente le piante di tutti i piani, delle coperture e dei volumi
tecnici, le sezioni ed i prospetti, corredate dall’indicazione delle
destinazioni d’uso previste, delle demolizioni e delle nuove opere e dalla
descrizione delle finiture e dei materiali da impiegare;
g) progetto di utilizzazione, sistemazione e
arredo degli spazi scoperti, con le soluzioni previste per i percorsi
veicolari, gli accessi carrali, le rampe e per il sistema di illuminazione;
h) tabelle e grafici di verifica di
conformità del progetto alle prescrizioni del P.R.G. e/o di S.U.A. e/o di altri
regolamenti;
i) planimetria in scala 1:100 dello schema
di fognatura interna e dell’innesto nella rete comunale;
j) computo metrico asseverato e calcolo
oneri e costo di costruzione;
k) ogni ulteriore elaborato richiesto dalle
N.T.A. del P.R.G., da altri articoli del R.E., da norme di Legge o di altri
regolamenti.
1. Sono definiti di ristrutturazione
urbanistica gli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale.
2. Gli interventi di ristrutturazione non
possono comportare alterazioni pregiudizievoli delle valenze del contesto
ambientale, urbano ed architettonico.
3. L’istanza di concessione deve essere
corredata quantomeno dagli elaborati previsti per le singole categorie
d’intervento in progetto.
1. Sono considerati di nuova costruzione
anche gli interventi (sia in sottosuolo che in soprassuolo) non comportanti
manomissione del suolo, quali involucri mobili, costruzioni leggere,
prefabbricate, tendoni e vetture, palloni pressostatici, ecc., anche se privi
di collegamento ed ormeggio fisso.
2. L’istanza di concessione deve essere
corredata quantomeno da :
a) estratto mappa catastale, estratti degli
strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, estratto aereofotogrammetrico, per
un perimetro sufficiente ad individuare la localizzazione dell’intervento nel
contesto;
b) rilievo planoaltimetrico quotato dello
stato di fatto in scala 1:200 e/o 1:500, corredato da sezioni e prospetti
schematici;
c) planimetrie in scala 1:200 e/o 1:500,
intese a rappresentare il rapporto dell’intervento con il contesto urbano ed
ambientale;
d) l’Atto Amministrativo e la documentazione
prevista per le demolizioni, qualora l’intervento comporti la demolizione
totale o parziale di costruzioni;
e) rilievo fotografico a colori dei luoghi e
degli immobili, esteso anche all’ambiente circostante;
f) relazione descrittiva dei criteri seguiti
nella progettazione, volta anche a dimostrare le attenzioni introdotte per rapportarsi
al quadro ambientale ed urbano;
g) progetto compiutamente quotato (in scala
1:100 e con i necessari dettagli in scala maggiore) comprendente le piante di
tutti i piani della costruzione, delle coperture e dei volumi tecnici, le
sezioni ed i prospetti, corredate dall’indicazione delle destinazioni d’uso
previste e dalla descrizione delle finiture e dei materiali da impiegare;
h) progetto di utilizzazione, sistemazione
ed arredo degli spazi scoperti, con le soluzioni previste per i percorsi
veicolari, gli accessi carrali, le eventuali rampe e per il sistema di
illuminazione;
i) tabella e grafici di verifica della
conformità del progetto alle prescrizioni del P.R.G. e/o dello S.U.A. e/o di
altri regolamenti;
j) planimetria, in scala opportuna, dello
schema di fognatura interna e dell’innesto nella rete comunale;
k) calcolo analitico delle superfici e
determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
l) ogni ulteriore elaborato richiesto dalle
N.T.A. del P.R.G., da altri articoli del R.E., da norme di Legge o di altri
regolamenti.
3. Per i progetti relativi a nuovi
insediamenti produttivi o modifica di insediamenti esistenti industriali o
artigianali deve essere allegata:
*
relazione
tecnica, che descriva le caratteristiche del processo produttivo, le sostanze
utilizzate e i loro possibili effetti sull’uomo e sull’ambiente e la
rispondenza di macchine ed impianti alla normativa antinfortunistica;
*
documentazione
prevista dalle vigenti Norme per gli scarichi delle acque di rifiuto degli
insediamenti produttivi;
*
nel caso di
destinazione generica, dichiarazione che impegni il titolare al rispetto di
tutte le norme e prescrizioni, che vengono dettate dagli organi competenti in
fase di preventivo rilascio del Nulla Osta all’esercizio dell’attività.
1. La costruzione di
autorimesse in sottosuolo, fatti salvi i disposti del P.R.G. e della
L.122/1989, è subordinata a vincolo pertinenziale di asservimento e deve
rispondere ai seguenti requisiti:
a) completo interramento entro la linea di
andamento naturale del terreno;
b) non ricadenti nelle fasce di rispetto
previste dal P.R.G.;
c) subordinatamente a vincolo di non
indennizzabilità nei limiti di distanza di cui ai DD.MM. 1404/1968 e 1444/1968.
2. L’istanza di concessione deve essere
corredata quantomeno dai documenti previsti per gli interventi di nuova
costruzione, in quanto compatibili e necessari.
1. Sono gli interventi per attrezzare ed
ornamentare gli spazi pubblici e di uso pubblico e comprendono:
a) monumenti, fontane, decorazioni e pitture
murali;
b) arredi urbani, quali cabine telefoniche,
pensiline e ripari, attrezzature diverse di spazi pubblici;
c) impianti di segnaletica stradale,
attrezzature per l’illuminazione di spazi pubblici, volumi tecnici da ubicare
in aree pubbliche;
2. L’istanza di Autorizzazione deve essere
corredata da:
a) estratto mappa catastale, estratti degli
strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, estratto aereofotogrammetrico, per
un perimetro sufficiente ad individuare la localizzazione dell’intervento nel
contesto;
b) planimetrie in scala 1:200 o 1:500 e
viste, intese a rappresentare il rapporto dell’intervento con il contesto
ambientale ed urbano;
c) progetto dell’opera (in scala opportuna e
comunque non inferiore a 1:100) comprendente piante, sezioni e alzati
compiutamente quotati, con eventuali dettagli e descrizione dei materiali da
impiegare;
d) documentazione fotografica;
e) ogni ulteriore elaborato richiesto dalle
N.T.A. del P.R.G., da altri articoli del R.E., da S.U.A. o da norme di Legge e
di altri regolamenti.
1. Sono gli interventi volti a modificare
gli spazi aperti, compresi prelievi, spostamenti di terra e livellamenti.
2. L’istanza di autorizzazione deve essere
corredata quantomeno da:
a) estratto mappa catastale, estratti degli
strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, estratto aereofotogrammetrico, per
un perimetro sufficiente ad individuare la localizzazione dell’intervento nel
contesto;
b) planimetria ed elaborati grafici in scala
adeguata, che rappresentino le sistemazioni proposte circa il terreno, le
alberature con l’indicazione delle essenze, le eventuali opere murarie e
attrezzature, il sistema di illuminazione e ogni altro elemento significativo
del progetto;
c) dimostrazione, attraverso idonea
documentazione, della congruenza con gli andamenti dei terreni delle proprietà
contigue;
d) ogni ulteriore elaborato richiesto dalle
N.T.A. del P.R.G., da altri articoli del R.E., da norme di Legge o di altri
regolamenti.
3. L’abbattimento di alberi d’alto fusto è
soggetto alla preventiva Autorizzazione.
4. Non sono soggette
ad Atto Amministrativo le attività indotte dal normale avvicendamento delle
colture agricole.
1. Gli interventi che prevedono nuovi
impianti a verde, quali riserve e parchi naturalistici, parchi e giardini di
uso pubblico e privati, oltre che gli interventi di manutenzione e di restauro,
compreso l’abbattimento e la piantumazione di alberi, sono soggetti ad
Autorizzazione.
Gli interventi
sono quelli:
a) ricadenti all’interno dei centri storici
e dei nuclei di antica formazione;
b) ricadenti in immobili e aree interessati
dal vincolo di cui alle Leggi 1089 e 1947 del 1939 e 431 del 1985;
c) relativi ad interventi di
riqualificazione ed arredo urbano compresi i viali e le piazze alberate;
d) che comportano la costruzione ovvero che
interessano la presenza di manufatti, quali gazebo, belvedere, elementi
statuali, monumentali e decorativi, muri di sostegno, pergolati, transenne,
balaustrate, grotte artificiali, laghetti, esedre, viali monumentali,
recinzioni e cancellate decorative, cippi e gradonate, ecc.
2. All’istanza devono
quantomeno essere allegati:
a) planimetrie in scala almeno 1/500, che
consentano di visualizzare la collocazione del giardino nel contesto urbano ed
ambientale;
b) piante e sezioni in scala adeguata
relative alle costruzioni e ai manufatti esistenti, che per il loro significato
figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione dell’ambiente;
c) progetto dell’alberatura con
l’indicazione delle essenze o di altri elementi significativi;
d) progetto di costruzioni e manufatti;
e) il progetto del sistema di illuminazione;
f) relazione tecnico-botanica, quando si
operi in contesti di rilevante importanza;
g) relazione storico-documentaria nel caso
di interventi interessanti aree ed immobili di riconosciuto valore paesistico
e/o storico-monumentale;
h) ogni ulteriore elaborato richiesto dalle
N.T.A. del P.R.G., da altri articoli del R.E., da norme di Legge o di altri
regolamenti.
3. Sono fatte salve le
competenze ed i relativi Nulla Osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e
Architettonici, del Servizio Beni Ambientali Regionale e dell’Azienda delle
Foreste della Regione Lombardia.
1. Sono gli interventi di
iniziativa privata riguardanti costruzione, ampliamento e trasformazione di
cappelle e sepolcri.
All’istanza di
autorizzazione deve essere allegata la documentazione stabilita per le nuove
costruzioni, in quanto compatibile e necessaria.
2. Le lapidi ed i monumenti funerari sono
soggetti alle sole prescrizioni del regolamento cimiteriale.
3. I chioschi e le piccole costruzioni per
la vendita dei fiori e di oggetti per il culto e per l’onoranza dei defunti non
possono essere costruiti all’interno del cimitero, e, se inseriti nella zona di
rispetto, sono soggetti ai disposti dell’articolo relativo ai manufatti
provvisori e devono avere le seguenti caratteristiche: temporaneità e
movibilità, in ottemperanza all’art. 338 T.U.LL.SS. 27.07.1934 n. 1265,
modificato dalla L. n.983/1957 e ribadito dall’art. n. 57 del DPR n.285/1990.
4. Deve comunque essere osservato il
Regolamento comunale dei servizi cimiteriali.
1. Sono gli interventi interni a singole
unità immobiliari, che non comportano modifiche della sagoma e dei prospetti e
non recano pregiudizio alla statica dell’immobile.
2. L’Atto Amministrativo, stabilito dalla
legislazione vigente, deve essere quantomeno corredato dagli elaborati previsti
per gli interventi di nuova costruzione, in quanto compatibili e necessari.
1. Sono interventi volti a rimuovere, in
tutto o in parte, manufatti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area
risultante.
2. L’istanza di autorizzazione deve essere
quantomeno corredata da :
a) estratto mappa catastale, estratti degli
strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, estratto aereofotogrammetrico, per
un perimetro sufficiente ad individuare la localizzazione dell’intervento nel
contesto;
b) una o più planimetrie generali in scala 1:200 o 1:500 intese a rappresentare la localizzazione dell’intervento nel