REGOLAMENTO
EDILIZIO
APPROVATO CON
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 30.10.1998
ABBREVIAZIONI
A.C. Amministrazione Comunale
A.E. Autorizzazione Edilizia
A.U.O. Atto Unilaterale d'Obbligo
C.C. Consiglio Comunale
C.E. Concessione Edilizia
C.M. Circolare Ministeriale
D.I.A. Dichiarazione d’Inizio Attività
D.M. Decreto Ministeriale
D.P.R. Decreto del Presidente della
Repubblica
G.M. Giunta Municipale
L. Legge
L.R. Legge Regionale
L.U. Legge Urbanistica
N.T.A.
Norme Tecniche di Attuazione
OO.U. Opere di Urbanizzazione
P.A. Piano Attuativo
P.B.I. Piano dei Bacini Idrografici
P.E.E.P. Piano per l'Edilizia Economica e
Popolare
P.G. Programma di Gestione
P.I.P. Piano di Insediamenti
Produttivi
P.P. Piano Particolareggiato
P.P.C. Progetto Planivolumetrico
Convenzionato
P.Q. Piano di Qualificazione della
mobilità
P.R. Piano di Recupero
P.R.A Piano di Recupero ambientale
P.R.G. Piano Regolatore Generale
P.R.U.
Programma di Recupero Urbano
R.E. Regolamento Edilizio
R.L.I. Regolamento Locale d’Igiene
S.U.A.
Strumento Urbanistico Attuativo
U.M.I.
Unità Minima d’Interventi
U.T.C. Ufficio Tecnico Comunale
1. Il Regolamento
Edilizio disciplina le attività e gli interventi di trasformazione ambientale,
urbanistica ed edilizia del territorio comunale sul suolo e nel sottosuolo, i
controlli sull’esecuzione delle attività e sulle destinazioni d’uso.
2. Nell’effettuazione
degli interventi devono essere rispettate le prescrizioni dettate dalle Leggi
nazionali e regionali, dagli strumenti urbanistici, dai regolamenti e dal
Regolamento Locale d’Igiene.
1. Gli interventi sono soggetti ad Atto
Amministrativo, subordinato o no alla predisposizione di S.U.A.
In conformità
alla legislazione vigente, il R.E. stabilisce l’Atto Amministrativo necessario
-Autorizzazione Edilizia e Concessione Edilizia- alle diverse categorie
d’intervento.
2. Per gli interventi interessanti in tutto
od in parte edifici od aree soggetti a vincolo, tutela e protezione, derivanti
dalle Leggi 1089/1939, 1497/1939 e 431/1985 o derivanti da previsioni degli
strumenti urbanistici, l’avente titolo deve trasmettere all’A.C. anche il Nulla
Osta dell’autorità competente.
3. Per gli interventi interessanti aree a
vincolo idrogeologico ed aree classificate di 2, 3 e 4 classe dalle tavole di
PRG, l’avente titolo deve produrre i documenti prescritti dalle N.T.A. del
P.R.G.
4. Per l’esecuzione di opere per le quali,
ai sensi delle vigenti leggi, è necessario il preventivo Nulla Osta da parte
degli Enti preposti, l’Atto Amministrativo deve essere integrato dal Nulla Osta
e dalla copia degli elaborati di progetto vidimati o dalla Dichiarazione
sostitutiva del Direttore dei Lavori, quando ammessa.
1 Sono interventi che non modificano le
caratteristiche, i colori ed i materiali esistenti e che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti, relative a:
a)
finiture
interne ed esterne;
b)
riparazione
di parte di strutture, murature e coperture;
c)
opere
necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici o ad adeguarli
alle normali esigenze e alle disposizioni di Legge e regolamentari vigenti;
d)
opere di
riparazione, rinnovamento, sostituzione e sistemazione delle aree e degli
impianti esterni agli edifici e del verde esistente, sempre che non vengano
modificate le caratteristiche esistenti;
e)
per gli
edifici destinati ad attività industriali e artigianali, le riparazioni degli
impianti di lavorazione, qualora avvengano con gli interventi sopra descritti.
2. Non sono soggette
ad Atto Amministrativo.
1. Sono interventi che riguardano le opere e
le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino le superfici e i volumi delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso:
a) consolidamento, rinnovamento e
sostituzione di parti limitate delle strutture portanti dei fabbricati, quali
muri di sostegno, architravi e solette e, in generale, strutture edilizie
connesse (senza la modifica della quota di imposta di solai e della copertura,
ne dei materiali);
b) opere necessarie per allestire e
integrare i servizi igienici;
c) impianti tecnologici, al servizio di
edifici ed attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici, che siano
indispensabili, sulla base di nuove disposizioni a seguito della revisione od
installazione di impianti tecnologici;
d) opere rivolte ad adeguare i fabbricati ai
requisiti, di cui al Titolo III del R.L.I.;
e) modifiche dell’assetto distributivo di
singole unità immobiliari, con demolizione e ricostruzione anche parziale e
spostamento di tavolati con sola funzione dividente, con apertura e chiusura di
porte.
2. Gli interventi di manutenzione
straordinaria, valutati anche in connessione con qualsiasi altra domanda
presentata negli ultimi tre anni per la stessa unità edilizia, non devono
costituire un insieme sistematico di opere, che possano portare ad un organismo
edilizio sostanzialmente rinnovato o diverso dal precedente, ne devono
costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme, ne modifiche
delle destinazioni d’uso.
3. Per gli edifici destinati ad attività
industriali e artigianali sono interventi di manutenzione straordinaria anche
le riparazioni degli impianti di lavorazione, qualora avvengano con gli
interventi sopradescritti.
4. L’istanza di autorizzazione deve essere
quantomeno corredata da:
a) estratto mappa catastale, estratti degli
strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, estratto aereofotogrammetrico, per
un perimetro sufficiente ad individuare la localizzazione dell’intervento nel
contesto;
b) planimetria generale aggiornata in scala
1:200;
c) progetto completo in scala non inferiore
ad 1:100 comprendente:
* piante, sezioni e prospetti,
compiutamente quotati;
* destinazione d’uso dei locali;
* strutture esistenti da mantenere, da
demolire e di nuova costruzione;
* dettagli in scala adeguata;
* documentazione fotografica a colori per
gli interventi, che interessano le parti esterne delle costruzioni;
d) ogni ulteriore elaborato richiesto dalle
N.T.A. del P.R.G., da altri articoli del R.E., da norme di Legge o di altri
regolamenti.
5. Qualora gli immobili siano soggetti a
tutela e protezione ai sensi delle leggi 1089/1939, 1497/1939 e 431/1985 o
derivanti da previsioni di strumenti urbanistici o siano compresi in zona A di
P.R.G., la documentazione deve essere integrata da:
a) rilievo quotato dello stato di fatto in
scala adeguata;
b) repertorio di ogni elemento
architettonico, storico, artistico ed ambientale significativo con allegati
grafici;
c) documentazione fotografica a colori;
d) relazione descrittiva dei criteri seguiti
nella progettazione;
e) Nulla Osta della autorità competente, se
obbligatorio.
In questi
interventi, l’esigenza di conservare e di trasmettere qualità, significato e
valori del costruito deve, in ogni caso, prevalere su ogni altra motivazione.
Nel caso di comprovata
necessità indotta da ragioni statiche e di sicurezza documentatamente non
affrontabili in termini di restauro, può essere consentito l’impiego di
tecniche e materie non tradizionali.
1. Sono interventi rivolti a restaurare e
conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi stilistici,
tipologici, formali e strutturali dell’organismo e secondo le raccomandazioni
contenute nella Carta del Restauro (Circ.Min.P.I. n° 117/1972), consentono
destinazioni d’uso compatibili.
Nel caso di
comprovata necessità indotta da ragioni statiche e di sicurezza
documentatamente non affrontabili in termini di restauro, può essere consentito
l’impiego di tecniche e materie non tradizionali.
2. Comprendono il consolidamento e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli accessori
e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso e l’eliminazione degli
elementi estranei all’organismo edilizio e sono rivolti a:
a) Restauro, recupero e conservazione degli
organismi edilizi nella loro unità formale e strutturale, individuata nelle
componenti tipologiche, architettoniche, artistiche, stilistiche, ambientali e
culturali.
Tali obbiettivi sono
da perseguire mediante la salvaguardia, il restauro, il recupero e la
conservazione degli interni e degli esterni, della tipologia edilizia nella sua
caratterizzazione, sia distributiva che strutturale, e degli elementi
decorativi, dei materiali e delle tecniche.
La conservazione va
riferita non solo agli elementi costruttivi e decorativi relativi all’epoca
dell’organismo edilizio, ma anche a tutti gli elementi successivi, che
costituiscono determinante ed organica evoluzione dell’organismo originario.
b) Risanamento igienico, adeguamento
tecnologico e consolidamento strutturale, finalizzati alle esigenze delle
eventuali nuove funzioni, nel rispetto dei fondamentali criteri di cui al punto
a), che devono essere applicati in primo luogo alla verifica della
compatibilità delle nuove funzioni, con tecniche conservative e non
distruttive.
c) Eliminazione obbligatoria dei volumi e/o
degli elementi impropriamente aggiunti nel tempo, che non sono integrati nel
processo organico di evoluzione dell’organismo architettonico e che risultano
in contrasto con l’ambiente ed il manufatto.
d) Conservazione, recupero, e valorizzazione
di elementi, siti o spazi significativi o che sono parte di edifici, ambienti e
complessi meritevoli di tutela, compresi quelli di matrice industriale.
3. L’istanza di concessione deve essere
quantomeno corredata da:
a) estratto mappa catastale, estratti degli
strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, estratto aereofotogrammetrico, per
un perimetro sufficiente ad individuare la localizzazione dell’intervento nel
contesto;
b) planimetria dell’edificio e delle
pertinenze, prospetti dei fronti stradali estesi ai fabbricati adiacenti,
sezioni schematiche trasversali alle sedi stradali, in scala 1:200, intese a
rappresentare il rapporto dell’edificio con il contesto urbano ed ambientale;
c) esauriente rilievo quotato dello stato di
fatto in scala 1:50 comprendente piante, prospetti esterni ed interni, sezioni;
il rilievo deve indicare le eventuali stratificazioni ed aggiunte, le
destinazioni d’uso in essere, i materiali con cui sono realizzate le murature,
i solai e le volte, le coperture, le finiture principali (pavimenti,
rivestimenti, infissi decorazioni ecc.) e le pavimentazioni degli spazi aperti,
le alberature ed il verde;
d) documentazione fotografica a colori
dell’immobile e dei particolari significativi di carattere
architettonico-decorativo ed ambientale, estesa anche all’ambiente circostante;
e) relazione descrittiva dei criteri seguiti
nella progettazione;
f) progetto quotato (in scala 1:50 e con i
necessari dettagli in scala maggiore) comprendente piante, sezioni e prospetti,
indicazione delle destinazioni d’uso previste e delle demolizioni, delle nuove
opere e descrizione con particolari delle finiture e dei materiali da
impiegare;
g) se necessario, il progetto di
utilizzazione, sistemazione ed arredo degli spazi scoperti, con le soluzioni
previste per i percorsi veicolari, gli accessi carrali e le eventuali rampe,
per il sistema di illuminazione;
h) tabelle o grafici di verifica della
conformità del progetto alle prescrizioni del P.R.G. e/o dello S.U.A. e/o di
altri regolamenti;
i) schema degli impianti tecnologici, con
particolare riguardo alla rete di fognatura e all’inserimento nella rete
comunale;
j) ogni ulteriore elaborato richiesto dalle
N.T.A. del P.R.G., da altri articoli del R.E., da norme di Legge o di altri
regolamenti.
1. Sono interventi rivolti a restaurare e
conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell’organismo e secondo le raccomandazioni contenute
nella Carta del Restauro (Circ.Min.P.I. n° 117/1972), consentono destinazioni
d’uso compatibili.
Nel caso di
comprovata necessità indotta da ragioni statiche e di sicurezza
documentatamente non affrontabili in termini di restauro, può essere consentito
l’impiego di tecniche e materie non tradizionali.
2. Comprendono il consolidamento e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli accessori
e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso e l’eliminazione degli
elementi estranei all’organismo edilizio e sono rivolti a:
a) Recupero e conservazione degli elementi
esterni ed interni, che caratterizzano l’organismo edilizio sotto il profilo
architettonico, strutturale, artistico, ambientale e valorizzazione delle
principali caratteristiche architettoniche.
A tali fini ed allo
scopo di adeguare l’organismo edilizio alle eventuali nuove funzioni sono
consentiti interventi sull’impianto strutturale e distributivo, nel rispetto
dell’assetto tipologico complessivo e delle principali articolazioni degli
spazi interni e delle loro caratterizzazioni formali più significative (volte,
soffitti, pavimenti, finestre, porticati e loggiati, scale, ecc.).
b) Risanamento igienico ed adeguamento
tecnologico, strutturale e distributivo alle eventuali nuove funzioni, da
attuarsi mediante opportune sistemazioni negli spazi neutri, anche con
spostamento di solai intermedi e di strutture murarie di secondaria importanza,
con la dotazione dei servizi necessari e con la formazione di eventuali nuove
scale.
c) Eliminazione obbligatoria dei volumi e/o
degli elementi impropriamente aggiunti nel tempo, che non risultano integrati
nel processo organico di evoluzione dell’organismo edilizio e che risultano in
contrasto con l’ambiente e con l’organismo architettonico.
d) Conservazione, recupero e valorizzazione
di elementi, stilemi o contesti di interesse ambientale, compresi quelli di
matrice industriale.
3. L’istanza di concessione deve essere
quantomeno corredata dalla documentazione prevista per gli interventi di
restauro.
1. Sono interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed
impianti. Comprendono anche le trasformazioni tipologiche parziali o totali
dell’organismo, le modifiche dell’involucro con eventuale riutilizzo di
volumetrie demolite e la demolizione parziale o totale dell’edificio e la
successiva ricostruzione.
2. Gli interventi di ristrutturazione non
possono comportare alterazioni pregiudizievoli delle valenze del contesto
ambientale, urbano ed architettonico.
3. L’istanza di concessione deve essere
quantomeno corredata da:
a) estratto mappa catastale, estratti degli
strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, estratto aereofotogrammetrico, per
un perimetro sufficiente ad individuare la localizzazione dell’intervento nel
contesto;
b) planimetrie degli immobili e delle loro
pertinenze, prospetti dei fronti stradali estesi ai fabbricati adiacenti,
sezioni schematiche trasversali alle sedi stradali, in scala 1:200, intese a
rappresentare il rapporto degli interventi con il contesto urbano ed
ambientale;
c) esauriente rilievo quotato dello stato di
fatto in scala 1:100, comprendente piante, prospetti e sezioni relativi a tutti
i piani anche interrati, alle coperture, ai volumi tecnici ed agli elementi
decorativi e architettonici principali e l’indicazione delle destinazioni d’uso
in essere;
d) documentazione fotografica a colori
dell’immobile e dei particolari significativi di carattere
architettonico-decorativo, estesa anche all’ambiente circostante;
e) relazione descrittiva dei criteri seguiti
nella progettazione;
f) progetto di ristrutturazione
compiutamente quotato (in scala 1:100 e con i necessari dettagli in scala
maggiore) comprendente le piante di tutti i piani, delle coperture e dei volumi
tecnici, le sezioni ed i prospetti, corredate dall’indicazione delle
destinazioni d’uso previste, delle demolizioni e delle nuove opere e dalla
descrizione delle finiture e dei materiali da impiegare;
g) progetto di utilizzazione, sistemazione e
arredo degli spazi scoperti, con le soluzioni previste per i percorsi
veicolari, gli accessi carrali, le rampe e per il sistema di illuminazione;
h) tabelle e grafici di verifica di
conformità del progetto alle prescrizioni del P.R.G. e/o di S.U.A. e/o di altri
regolamenti;
i) planimetria in scala 1:100 dello schema
di fognatura interna e dell’innesto nella rete comunale;
j) computo metrico asseverato e calcolo
oneri e costo di costruzione;
k) ogni ulteriore elaborato richiesto dalle
N.T.A. del P.R.G., da altri articoli del R.E., da norme di Legge o di altri
regolamenti.
1. Sono definiti di ristrutturazione
urbanistica gli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale.
2. Gli interventi di ristrutturazione non
possono comportare alterazioni pregiudizievoli delle valenze del contesto
ambientale, urbano ed architettonico.
3. L’istanza di concessione deve essere
corredata quantomeno dagli elaborati previsti per le singole categorie
d’intervento in progetto.
1. Sono considerati di nuova costruzione
anche gli interventi (sia in sottosuolo che in soprassuolo) non comportanti
manomissione del suolo, quali involucri mobili, costruzioni leggere,
prefabbricate, tendoni e vetture, palloni pressostatici, ecc., anche se privi
di collegamento ed ormeggio fisso.
2. L’istanza di concessione deve essere
corredata quantomeno da :
a) estratto mappa catastale, estratti degli
strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, estratto aereofotogrammetrico, per
un perimetro sufficiente ad individuare la localizzazione dell’intervento nel
contesto;
b) rilievo planoaltimetrico quotato dello
stato di fatto in scala 1:200 e/o 1:500, corredato da sezioni e prospetti
schematici;
c) planimetrie in scala 1:200 e/o 1:500,
intese a rappresentare il rapporto dell’intervento con il contesto urbano ed
ambientale;
d) l’Atto Amministrativo e la documentazione
prevista per le demolizioni, qualora l’intervento comporti la demolizione
totale o parziale di costruzioni;
e) rilievo fotografico a colori dei luoghi e
degli immobili, esteso anche all’ambiente circostante;
f) relazione descrittiva dei criteri seguiti
nella progettazione, volta anche a dimostrare le attenzioni introdotte per rapportarsi
al quadro ambientale ed urbano;
g) progetto compiutamente quotato (in scala
1:100 e con i necessari dettagli in scala maggiore) comprendente le piante di
tutti i piani della costruzione, delle coperture e dei volumi tecnici, le
sezioni ed i prospetti, corredate dall’indicazione delle destinazioni d’uso
previste e dalla descrizione delle finiture e dei materiali da impiegare;
h) progetto di utilizzazione, sistemazione
ed arredo degli spazi scoperti, con le soluzioni previste per i percorsi
veicolari, gli accessi carrali, le eventuali rampe e per il sistema di
illuminazione;
i) tabella e grafici di verifica della
conformità del progetto alle prescrizioni del P.R.G. e/o dello S.U.A. e/o di
altri regolamenti;
j) planimetria, in scala opportuna, dello
schema di fognatura interna e dell’innesto nella rete comunale;
k) calcolo analitico delle superfici e
determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
l) ogni ulteriore elaborato richiesto dalle
N.T.A. del P.R.G., da altri articoli del R.E., da norme di Legge o di altri
regolamenti.
3. Per i progetti relativi a nuovi
insediamenti produttivi o modifica di insediamenti esistenti industriali o
artigianali deve essere allegata:
*
relazione
tecnica, che descriva le caratteristiche del processo produttivo, le sostanze
utilizzate e i loro possibili effetti sull’uomo e sull’ambiente e la
rispondenza di macchine ed impianti alla normativa antinfortunistica;
*
documentazione
prevista dalle vigenti Norme per gli scarichi delle acque di rifiuto degli
insediamenti produttivi;
*
nel caso di
destinazione generica, dichiarazione che impegni il titolare al rispetto di
tutte le norme e prescrizioni, che vengono dettate dagli organi competenti in
fase di preventivo rilascio del Nulla Osta all’esercizio dell’attività.
1. La costruzione di
autorimesse in sottosuolo, fatti salvi i disposti del P.R.G. e della
L.122/1989, è subordinata a vincolo pertinenziale di asservimento e deve
rispondere ai seguenti requisiti:
a) completo interramento entro la linea di
andamento naturale del terreno;
b) non ricadenti nelle fasce di rispetto
previste dal P.R.G.;
c) subordinatamente a vincolo di non
indennizzabilità nei limiti di distanza di cui ai DD.MM. 1404/1968 e 1444/1968.
2. L’istanza di concessione deve essere
corredata quantomeno dai documenti previsti per gli interventi di nuova
costruzione, in quanto compatibili e necessari.
1. Sono gli interventi per attrezzare ed
ornamentare gli spazi pubblici e di uso pubblico e comprendono:
a) monumenti, fontane, decorazioni e pitture
murali;
b) arredi urbani, quali cabine telefoniche,
pensiline e ripari, attrezzature diverse di spazi pubblici;
c) impianti di segnaletica stradale,
attrezzature per l’illuminazione di spazi pubblici, volumi tecnici da ubicare
in aree pubbliche;
2. L’istanza di Autorizzazione deve essere
corredata da:
a) estratto mappa catastale, estratti degli
strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, estratto aereofotogrammetrico, per
un perimetro sufficiente ad individuare la localizzazione dell’intervento nel
contesto;
b) planimetrie in scala 1:200 o 1:500 e
viste, intese a rappresentare il rapporto dell’intervento con il contesto
ambientale ed urbano;
c) progetto dell’opera (in scala opportuna e
comunque non inferiore a 1:100) comprendente piante, sezioni e alzati
compiutamente quotati, con eventuali dettagli e descrizione dei materiali da
impiegare;
d) documentazione fotografica;
e) ogni ulteriore elaborato richiesto dalle
N.T.A. del P.R.G., da altri articoli del R.E., da S.U.A. o da norme di Legge e
di altri regolamenti.
1. Sono gli interventi volti a modificare
gli spazi aperti, compresi prelievi, spostamenti di terra e livellamenti.
2. L’istanza di autorizzazione deve essere
corredata quantomeno da:
a) estratto mappa catastale, estratti degli
strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, estratto aereofotogrammetrico, per
un perimetro sufficiente ad individuare la localizzazione dell’intervento nel
contesto;
b) planimetria ed elaborati grafici in scala
adeguata, che rappresentino le sistemazioni proposte circa il terreno, le
alberature con l’indicazione delle essenze, le eventuali opere murarie e
attrezzature, il sistema di illuminazione e ogni altro elemento significativo
del progetto;
c) dimostrazione, attraverso idonea
documentazione, della congruenza con gli andamenti dei terreni delle proprietà
contigue;
d) ogni ulteriore elaborato richiesto dalle
N.T.A. del P.R.G., da altri articoli del R.E., da norme di Legge o di altri
regolamenti.
3. L’abbattimento di alberi d’alto fusto è
soggetto alla preventiva Autorizzazione.
4. Non sono soggette
ad Atto Amministrativo le attività indotte dal normale avvicendamento delle
colture agricole.
1. Gli interventi che prevedono nuovi
impianti a verde, quali riserve e parchi naturalistici, parchi e giardini di
uso pubblico e privati, oltre che gli interventi di manutenzione e di restauro,
compreso l’abbattimento e la piantumazione di alberi, sono soggetti ad
Autorizzazione.
Gli interventi
sono quelli:
a) ricadenti all’interno dei centri storici
e dei nuclei di antica formazione;
b) ricadenti in immobili e aree interessati
dal vincolo di cui alle Leggi 1089 e 1947 del 1939 e 431 del 1985;
c) relativi ad interventi di
riqualificazione ed arredo urbano compresi i viali e le piazze alberate;
d) che comportano la costruzione ovvero che
interessano la presenza di manufatti, quali gazebo, belvedere, elementi
statuali, monumentali e decorativi, muri di sostegno, pergolati, transenne,
balaustrate, grotte artificiali, laghetti, esedre, viali monumentali,
recinzioni e cancellate decorative, cippi e gradonate, ecc.
2. All’istanza devono
quantomeno essere allegati:
a) planimetrie in scala almeno 1/500, che
consentano di visualizzare la collocazione del giardino nel contesto urbano ed
ambientale;
b) piante e sezioni in scala adeguata
relative alle costruzioni e ai manufatti esistenti, che per il loro significato
figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione dell’ambiente;
c) progetto dell’alberatura con
l’indicazione delle essenze o di altri elementi significativi;
d) progetto di costruzioni e manufatti;
e) il progetto del sistema di illuminazione;
f) relazione tecnico-botanica, quando si
operi in contesti di rilevante importanza;
g) relazione storico-documentaria nel caso
di interventi interessanti aree ed immobili di riconosciuto valore paesistico
e/o storico-monumentale;
h) ogni ulteriore elaborato richiesto dalle
N.T.A. del P.R.G., da altri articoli del R.E., da norme di Legge o di altri
regolamenti.
3. Sono fatte salve le
competenze ed i relativi Nulla Osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e
Architettonici, del Servizio Beni Ambientali Regionale e dell’Azienda delle
Foreste della Regione Lombardia.
1. Sono gli interventi di
iniziativa privata riguardanti costruzione, ampliamento e trasformazione di
cappelle e sepolcri.
All’istanza di
autorizzazione deve essere allegata la documentazione stabilita per le nuove
costruzioni, in quanto compatibile e necessaria.
2. Le lapidi ed i monumenti funerari sono
soggetti alle sole prescrizioni del regolamento cimiteriale.
3. I chioschi e le piccole costruzioni per
la vendita dei fiori e di oggetti per il culto e per l’onoranza dei defunti non
possono essere costruiti all’interno del cimitero, e, se inseriti nella zona di
rispetto, sono soggetti ai disposti dell’articolo relativo ai manufatti
provvisori e devono avere le seguenti caratteristiche: temporaneità e
movibilità, in ottemperanza all’art. 338 T.U.LL.SS. 27.07.1934 n. 1265,
modificato dalla L. n.983/1957 e ribadito dall’art. n. 57 del DPR n.285/1990.
4. Deve comunque essere osservato il
Regolamento comunale dei servizi cimiteriali.
1. Sono gli interventi interni a singole
unità immobiliari, che non comportano modifiche della sagoma e dei prospetti e
non recano pregiudizio alla statica dell’immobile.
2. L’Atto Amministrativo, stabilito dalla
legislazione vigente, deve essere quantomeno corredato dagli elaborati previsti
per gli interventi di nuova costruzione, in quanto compatibili e necessari.
1. Sono interventi volti a rimuovere, in
tutto o in parte, manufatti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area
risultante.
2. L’istanza di autorizzazione deve essere
quantomeno corredata da :
a) estratto mappa catastale, estratti degli
strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, estratto aereofotogrammetrico, per
un perimetro sufficiente ad individuare la localizzazione dell’intervento nel
contesto;
b) una o più planimetrie generali in scala
1:200 o 1:500 intese a rappresentare la localizzazione dell’intervento nel
contesto urbano e il rapporto con le eventuali preesistenze, naturali e non,
sul lotto interessato;
c) rilievo completo dello stato di fatto
comprendente planimetrie, alzati e sezioni (in scala 1:100) del manufatto,
rilievo fotografico e indicazioni delle destinazioni d’uso del manufatto.
3. L’esecuzione delle opere è subordinata:
a) all’impegno unilaterale di procedere alla
chiusura dei tronchi di fognatura inutilizzati;
b) all’impegno a sistemare e mantenere il
terreno in modo decoroso dal punto di vista ambientale;
c) all’impegno di proteggere e conservare
l’eventuale patrimonio arboreo;
d) all’osservanza del R.L.I., con particolare
riferimento a quanto stabilito per le demolizioni;
e) nel caso di demolizione parziale, alla
salvaguardia della stabilità e dell’uso della residua parte della costruzione;
4. In caso di inosservanza anche parziale
degli impegni di cui al comma 3b, l’A.C. può compiere l’intervento sostitutivo
in danno dell’inadempiente.
1. Sono interventi volti ad insediare sul
territorio comunale manufatti provvisori anche non infissi al suolo, necessari
per far fronte ad esigenze transitorie, quali fiere e manifestazioni culturali,
attivi comunque per brevi periodi.
I manufatti
devono avere le dimensioni minime necessarie e requisiti di agevole
asportabilità.
2. Gli elaborati da allegare all’istanza di
autorizzazione sono quelli previsti per gli interventi di arredo urbano.
L’A.E. deve
indicare espressamente la scadenza o periodicità e non sostituisce a nessun
effetto l’autorizzazione per l’occupazione di spazi e di aree pubbliche.
3. Il soggetto autorizzato ad insediare il
manufatto è tenuto a rimuoverlo ed a ripristinare la situazione quo-ante nel
termine di dieci giorni dalla data di scadenza: in caso inadempienza, il
Sindaco provvede direttamente in danno dell’inadempiente.
4. Le disposizioni del presente articolo non
sono applicabili all’insediamento di impianti destinati al commercio su aree
messe a disposizione dalla autorità comunale e di manufatti provvisori di
cantiere.
1. Sono interventi
volti a variare la destinazione d’uso di un edificio, di singole unità
immobiliari e dei suoli.
2. L’istanza di C.E.
deve essere corredata da documentazione atta a rappresentare il mutamento e la
compatibilità con le norme di Legge, di P.R.G. e di regolamenti.
3. Non può essere
rilasciata Licenza d’Uso o di esercizio per le costruzioni utilizzate con
destinazione diversa da quella prevista dalla C.E.; in caso di abusiva
modificazione della destinazione è revocata la Licenza d’Uso.
1. Gli interventi
necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l’incolumità delle
persone possono essere eseguiti senza Atto Amministrativo sotto la
responsabilità personale del proprietario, anche per quanto riguarda
l’effettiva esistenza del pericolo.
2. Il proprietario ha l’obbligo di dare
immediata segnalazione dei lavori al Sindaco e di presentare entro 15 giorni
dall’inizio lavori l’Atto Amministrativo prescritto, in relazione alla natura
dell’intervento.
3. L’avente titolo
risponde della conformità delle opere alle disposizioni di Leggi e Regolamenti
ed ha l’obbligo di attenersi alle prescrizioni, che vengono emesse dal Sindaco,
tanto per le opere già eseguite quanto per quelle ancora da eseguire.
1. Sono Varianti conformi gli interventi che
non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambiano la
destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterano la sagoma e non
violano le eventuali prescrizioni contenute nella C.E. o A.E.
2. L’intervento per l’esecuzione di Varianti
conformi e di Varianti non conformi è classificato come l’intervento
originario.
1. Quando l’opera non è ultimata nel termine
stabilito, il concessionario deve presentare istanza per ottenere nuova C.E. od
A.E. inerente la parte non ultimata.
2. L’intervento per l’esecuzione della
residua parte è classificato come intervento originario. Se l’intervento non
ultimato è di nuova edificazione e le opere risultano finite al rustico, il
completamento è classificato come intervento di ristrutturazione.
3. Il rilascio della C.E. comporta, salvo
per le opere esenti ai sensi delle vigenti leggi, la corresponsione al Comune
di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché
al costo di costruzione; le modalità di versamento avvengono in conformità a
quanto stabilito dal C.C. con atto deliberativo.
1. La Commissione Edilizia è l’organo ordinario
di consulenza tecnica dell’A.C. per la valutazione dei progetti e delle
questioni di interesse architettonico, urbanistico, paesaggistico ed agricolo.
2. Esprime, nel rispetto della personalità
culturale ed artistica del progettista, le valutazioni sugli aspetti formali,
compositivi ed architettonici e sull’inserimento nel contesto urbano,
ambientale e paesaggistico ed in quello agrario.
3. Esprime parere sugli interventi aventi
rilevanza urbanistica, edilizia, architettonica, ambientale e paesaggistica,
sugli strumenti urbanistici e sui regolamenti. Il parere, se negativo anche
parzialmente, deve essere motivato.
4. La Commissione può indicare le modifiche
da apportare ai progetti, fino a richiedere l’integrale rielaborazione,
richiedere tutte le prescrizioni necessarie ed effettuare sopralluoghi e
accertamenti in sito.
5. La Commissione adotta un regolamento
interno, entro sei mesi dall’entrata in vigore del R.E., con cui disciplina i
lavori, al fine della migliore funzionalità, definendo criteri di istruttoria e
di formulazione dei pareri.
1. La
Commissione Edilizia è nominata dalla Giunta Comunale e costituita da sette
Commissari, di cui:
a) uno esperto in storia locale, uno esperto
in discipline storico-artistiche e bellezze naturali ed uno esperto in materia
di abbattimento delle barriere architettoniche.
Il
Presidente è nominato dal Sindaco fra i
tre Commissari di cui alla lettera a).
2.
Partecipa,
senza diritto di voto, il Responsabile del procedimento, che cura la stesura dei
verbali delle sedute.
3.
La
Commissione Edilizia nell’esercizio delle funzioni subdelegate, è integrata da
almeno due esperti in materia di tutela paesistico-ambientale in possesso di
comprovata esperienza così come previsto dlla L.R. 18/97.
La
Commissione Edilizia nelle funzioni subdelegate dalla L.R. 18/97 si esprime
alla presenza di almeno uno degli esperti le cui valutazioni devono essere
riportate per esteso nei verbali di seduta allegando apposita relazione
scritta.
4.
Il
Presidente può chiamare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto,
funzionari dell’A.C., ovvero disporre, che siano sentiti dalla Commissione
Edilizia, per questioni di particolare importanza, esperti di specifica
competenza ed il Progettista.
5. I Commissari durano in carica quanto l’Organo
che li ha eletti, e comunque fino alla nomina della nuova Commissione e possono
essere rieletti una sola volta, salvo diverse disposizioni di legge e di norme.
6. Il Commissario che recede prima della
scadenza del mandato, che senza giustificato motivo scritto è assente a più di
tre riunioni consecutive, o che nel corso di un anno partecipa a meno del 75 %
delle riunioni, viene sostituito con le procedure di cui al punto 1.
7.
Partecipa alla
Commissione Edilizia nr. 1 rappresentante della minoranza consiliare.
1. In caso di assenza del Presidente le
riunioni sono presiedute dal Commissario presente più anziano d’età.
2. La Commissione si riunisce in seduta
ordinaria secondo un calendario. La convocazione avviene con invito scritto del
Presidente, contenente l’ordine del giorno, fatto pervenire almeno 3 giorni
prima della data della seduta.
In caso di seduta
straordinaria la convocazione avviene, anche telefonicamente, con non meno di
ventiquattro ore di anticipo.
3. Per la validità delle sedute e dei pareri
è necessaria la presenza di almeno quattro Commissari, salvo quanto stabilito
dalla L.R. 18/1997.
I pareri si
intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei
Commissari presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I Commissari ed il Responsabile del
procedimento, devono astenersi dal prendere parte ai lavori, sia nella fase
istruttoria che in quella decisionale, quando si tratta di interesse proprio,
del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo
grado o di persone con le quali abbiano rapporti di lavoro continuativi.
Dell’osservanza di questa prescrizione deve essere fatto esplicito riferimento
nel verbale della seduta.
5. I processi verbali delle sedute sono
scritti in apposito registro e devono contenere la motivazione, i voti
riportati (favorevoli, contrari, astenuti) e le eventuali dichiarazioni di
voto, in merito al parere espresso e vengono firmati da tutti i Commissari.
Del parere della
Commissione Edilizia il Responsabile del procedimento riferisce sommariamente
sull’incarto relativo ad ogni domanda esaminata ed appone sul progetto la
dicitura “Esaminato dalla Commissione Edilizia”, completando con la data e la
firma del Presidente.
1. La richiesta di certificazione deve
essere corredata dalle indicazioni necessarie ad identificare chiaramente
l’immobile e la collocazione nel territorio.
2. Il Responsabile del Servizio, sentito
l’Ufficio Tecnico, rilascia il certificato d’utilizzazione (di destinazione
d’uso e di edificazione) dell’immobile entro 30 giorni, con le previsioni
urbanistiche generali ed attuative vigenti e/o in salvaguardia, le determinazioni
dell’A.C. circa lo studio di nuovi strumenti urbanistici edilizi e ogni altra
informazione di sua conoscenza che incida, anche indirettamente, sulle
disponibilità d’uso dell’immobile.
1. Gli aventi titolo possono presentare al
Sindaco un Preprogetto al fine di assumere un parere preliminare.
Il Preprogetto
deve contenere gli elementi necessari per le fondamentali verifiche
urbanistiche ed edilizie ed indicazioni circa:
a) la categoria d’intervento, ai sensi del
R.E.;
b) le planivolumetrie di massima correlate
al contesto urbano e all’ambiente circostante;
c) le destinazioni d’uso e le
caratteristiche tipologiche delle costruzioni;
d) le soluzioni di accesso alle
infrastrutture viarie;
e) gli elementi progettuali sui caratteri
architettonici ed ambientali dell’intervento;
f) le eventuali proposte di
convenzionamento.
2. Gli allegati grafici devono essere
redatti in scala e con modalità adeguate alle peculiarità del sito ed alle
esigenze di lettura dell’intervento proposto.
3. Per gli insediamenti artigianali e
industriali la documentazione deve essere integrata da una relazione
sull’attività da insediare e sulle tecniche per minimizzare l’impatto
ambientale.
4. Il Sindaco, acquisito il parere del
responsabile del Servizio dell’U.S.S.L. se necessario, e sentita la Commissione
Edilizia comunica all’interessato l’esito dell’esame e il contenuto dei pareri
raccolti.
1. Gli
interventi disciplinati dal R.E. ed in particolare gli interventi maggiormente
suscettibili di modificare, indipendentemente dalle loro entità, il quadro
urbano e naturale, devono essere progettati e realizzati in modo da:
a)
inserirsi
in maniera corretta e ordinata negli ambienti e spazi urbani, in particolare se
già dotati di specifica caratterizzazione;
b) contribuire alla riqualificazione e ad
una più ordinata conformazione delle zone degradate;
c)
realizzare
un corretto rapporto con il contesto, evitando soluzioni casuali;
d) conseguire, in ogni caso, sufficienti
livelli di qualità urbanistica, architettonica ed ambientale.
2. Gli
elaborati di progetto allegati all’Atto Amministrativo devono essere un
progetto compiuto in tutte le parti.
Il progettista deve, con il dovuto
livello di approfondimento culturale, tecnico e grafico, descrivere e raffigurare
gli interventi in modo esauriente, allegare un numero adeguato di studi,
indagini e rappresentazioni, comprensive anche di vedute, viste, particolari ed
ogni elemento e dettaglio, affinché l’opera sia chiara, anche nelle relazioni
con il contesto urbano, architettonico ed ambientale.
1. La C.E. o A.E. è rilasciata dal
Responsabile del Servizio al proprietario dell'area od a chi ha titolo con le
modalità, la procedura e con gli effetti di cui all'art. 31 della L. 1150/1942
e successive modificazioni ed integrazioni ed in conformità alle previsioni
degli strumenti urbanistici e dei regolamenti vigenti.
2. Le procedure per il rilascio sono quelle
stabilite dal comma 60 dell’art.2 della Legge 662/1996.
3. Fanno parte integrante della C.E. o A.E.
gli elaborati di progetto muniti di firma del Presidente della Commissione
Edilizia.
4. Gli interventi devono avere inizio entro
un anno dalla data di notifica del provvedimento ed ultimati non oltre il
termine di 36 mesi dalla medesima data.
I termini di
inizio ed ultimazione dei lavori possono essere prorogati, con provvedimento
motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano
sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più
lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in
considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle particolari
caratteristiche tecnico-costruttive, o quando si tratti di opere pubbliche il
cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
5. Qualunque provvedimento o richiesta
dell’A.C. nell’ambito del procedimento di rilascio deve essere comunicato anche
al progettista.
6. Il rilascio della C.E. comporta, salvo
per le opere esenti ai sensi delle vigenti leggi, la corresponsione al Comune
di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché
al costo di costruzione; le modalità di versamento avvengono in conformità a
quanto stabilito dal C.C. con atto deliberativo.
7. La C.E. e la A.E. sono trasferibili ai
successori o aventi causa; la variazione dell’intestazione deve essere
richiesta al Responsabile del Servizio allegando documento comprovante la
legittimazione del titolo. Il Responsabile del Servizio, accertata la
legittimità, provvede alla volturazione. Il trasferimento non sospende né
interrompe il decorso dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori.
8. La C.E. e la A.E. non incidono sulla titolarità
della proprietà e di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per
effetto del rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge. Resta fermo inoltre il disposto di
cui al penultimo comma dell'art. 31 della L. 1150/1942.
Art. 29 - Denuncia
di Inizio Attività
1. Per gli interventi stabiliti al punto 7
del comma 60 dell’art.2 della L. 662/1996 e con le procedure ed i disposti
stabiliti dalla stessa legge è ammessa la Denuncia di Inizio Attività,
esclusivamente quando sussistano tutte le condizioni di cui al punto 8 del
comma 60 del medesimo articolo di legge.
2. La Denuncia di
Inizio Attività non è ammessa nelle zone E2, E3, E4, E5, E6 ed E7, negli
“Ambiti di rilevante interesse archeologico” e per gli interventi riguardanti
“Edifici isolati di interesse storico, artistico, architettonico, tipologico ed
ambientale in zona B ed in zona E” come individuati dalle tavole di P.R.G., in
quanto immobili assoggettati dallo strumento urbanistico a disciplina volta
alla tutela delle caratteristiche paesaggistiche, ambientali,
storico-archeologiche, storico-artistiche e storico-testimoniali.
Per gli “Edifici
residenziali non legati all’attività agricola (R)” come individuati dalle
tavole di P.R.G., la Denuncia di Inizio Attività è ammessa per interventi che
riguardano esclusivamente l’edificio e non interessino in alcun modo gli spazi
aperti.
3. La Denuncia è
accompagnata da:
*
elaborati
progettuali previsti per le specifiche categorie d’intervento;
*
calcoli per
la determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e
ricevute di avvenuto pagamento, fatto salvo il conguaglio, per le opere per le
quali la Legge prevede l’onerosità.
4. L’esecuzione delle opere è subordinata
alla medesima disciplina definita dalle Leggi e dalle Norme nazionali,
regionali e comunali per i corrispondenti interventi eseguiti con C.E. o A.E.
1. Prima dell’inizio dei lavori deve essere
comunicato per iscritto all’A.C. :
*
la data di
inizio dei lavori;
*
il
nominativo del Direttore dei lavori;
*
il
nominativo dell’Esecutore dei lavori;
*
il
nominativo del Responsabile tecnico dell’Impresa previsto dalla L.46/90.
Essi devono
comunicare la propria residenza o domicilio al Sindaco, oltre che dichiarare di
aver preso adeguata conoscenza dell’Atto Amministrativo e dei relativi
allegati. Le eventuali sostituzioni devono essere immediatamente comunicate per
iscritto al Sindaco.
2. Se l’intervento
rientra fra quelli previsti dalla vigente normativa relativa, prima dell’inizio
dei lavori deve essere trasmessa all’A.C. la Denuncia dei lavori di cui
all’art. 4 della L.1086/71.
3. Prima di iniziare i lavori, il titolare è
tenuto a formulare istanza all’A.C. perchè siano fissati sul posto i capisaldi
planimetrici e altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione.
Le operazioni
devono essere eseguite da personale messo a disposizione dal concessionario dei
lavori sotto la direzione dell’U.T.C.
Quando l’U.T.C.
non provvede a quanto di sua competenza entro 20 giorni dalla richiesta, il
titolare può, previa diffida scritta e trascorsi altri 20 giorni, dare inizio
ai lavori dando comunicazione scritta all’A.C.
1. Nel cantiere deve essere affissa in vista
del pubblico la tabella con l’indicazione degli estremi dell’Atto
Amministrativo, del titolare, dell’impresa esecutrice, del progettista, del
direttore dei lavori, del calcolatore e del collaudatore delle opere in c.a. e
del Responsabile tecnico dell’Impresa di cui alla L.46/90.
2. Nel cantiere devono essere tenuti a
disposizione dei funzionari i tipi del progetto in corso di esecuzione, muniti
del visto originale di approvazione e dell’Atto Amministrativo rilasciato o
denunciato, o copia autentica.
3. E’ fatto obbligo all’Esecutore dei lavori
di essere presente in cantiere o di assicurarvi la presenza permanente di
persona idonea, che lo rappresenti.
4. Il Sindaco, in caso di violazione delle
disposizioni del presente articolo o dettate da altre normative e regolamenti,
può ordinare la sospensione dei lavori e/o l’adeguamento alle normative di
sicurezza.
1. La stabilità degli scavi deve essere
assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non
compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire e
disturbare l’ordinario uso degli spazi pubblici e di quelli stradali.
3. Le costruzioni private, salvo Concessione
Edilizia, non devono invadere con le proprie fondazioni il suolo pubblico, né
trasmettervi spinte orizzontali.
1. Nell’esecuzione di qualsiasi intervento
l’Esecutore dei lavori deve adottare i provvedimenti idonei ad evitare ogni
pericolo di danno a persone ed a cose, ad assicurare il pubblico transito e in
generale a contenere incomodi e molestie per il pubblico e per i terzi.
2. I veicoli in entrata ed in uscita dal
cantiere devono essere accuratamente caricati e puliti in modo da evitare
dispersione di materiale. Gli spazi pubblici e le strade nelle vicinanze del
cantiere e lungo i percorsi di trasporto dei materiali alle pubbliche
discariche devono essere mantenute pulite da ogni eventuale materiale disperso.
3. Nel corso degli interventi devono essere
messe in atto le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti.
1. I ritrovamenti di presumibile interesse
paleontologico, archeologico, storico e artistico devono essere immediatamente
comunicati al Sindaco, che entro 15 giorni richiede l’intervento degli enti
competenti.
I lavori, per la
parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatti
i ritrovamenti, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle
leggi speciali in materia.
1. Il titolare di Atto Amministrativo, prima
di dar corso ad interventi in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico,
deve chiedere l’Autorizzazione, con idoneo progetto, a recintare
provvisoriamente l’area impegnata dai lavori.
Le porte ricavate
nelle recinzioni non devono aprirsi verso l’esterno e devono restare chiuse
quando i lavori non sono in corso.
Gli angoli delle
recinzioni e delle altre strutture di cantiere devono essere dipinti per tutta
altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnale
illuminato a luce rossa, in conformità a quanto previsto dal Codice della
strada.
2. La messa in opera di recinzioni
provvisorie può essere evitata quando, a giudizio dell’A.C. e fatte salve le
ragioni di pubblica incolumità:
a) si tratta di lavori di poca entità e di
breve durata, quali tinteggiature di prospetti, limitate opere di restauro
esterno, ricorriture di tetti;
b) ostano ragioni di pubblico transito.
In
tali casi, devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari,
secondo le prescrizioni dell’U.T.C.
3. Il titolare, quando le opere di chiusura
o le opere provvisionali di cantiere comportano l’occupazione temporanea di
area pubblica, deve chiedere l’Autorizzazione con idoneo progetto; se la
recinzione racchiude manufatti, che interessano servizi pubblici, deve essere
consentito pronto e libero accesso agli addetti.
Quando è
necessario prolungare l’occupazione oltre il termine stabilito, il titolare ha
l’obbligo di presentare, almeno quindici giorni prima della scadenza, domanda
di rinnovo, indicando la durata dell’occupazione.
4. L’A.C. ha facoltà di servirsi delle
recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza
che sia dovuto alcun corrispettivo.
1. Tutte le strutture provvisionali del
cantiere (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili)
devono avere requisiti di resistenza e di stabilità ed essere dotate di
protezioni per garantire l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose e
devono conformarsi alle normative vigenti per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro.
Le fronti dei
ponti verso strada devono essere chiuse con telo o mezzo idoneo e provviste di
opportune difese di trattenuta e di idonei strumenti per lo scarico dei
materiali.
2. Le scale aeree, i ponti, i ponti mobili o
gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non
muniti di certificato di collaudo rilasciato dalle autorità competenti.
Ogni macchinario
impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle Norme di Legge e alle
prescrizioni degli Enti, cui è affidata la vigilanza.
1. L’Esecutore dei lavori, quando
l’esecuzione dei lavori comporta la manomissione del sottosuolo pubblico o la
costruzione di assiti o ponteggi su area pubblica, deve richiedere
preventivamente le prescrizioni all’U.T.C. ed agli Enti di erogazione dei
servizi, al fine di evitare ogni danno a manufatti esistenti e deve prestare
idonea cauzione.
2. Ultimati i lavori, la sistemazione del
suolo pubblico deve essere eseguita a cura ed a spese del titolare secondo le
prescrizioni dell’U.T.C.
1. In caso di interruzione dei lavori devono
essere eseguite le opere necessarie a garanzia della sicurezza, dell’igiene e del
decoro.
In difetto il
Responsabile del Servizio ingiunge gli opportuni provvedimenti, fatta salva la
facoltà di intervento sostitutivo a spese dell’inadempiente.
2. Trascorsi sessanta giorni
dall’interruzione, è facoltà del Responsabile del Servizio far cessare
l’eventuale occupazione di suolo pubblico.
1. Il Sindaco ha facoltà di svolgere
accertamenti in qualsiasi momento sulla congruità degli interventi, sulla
conformità delle opere all’Atto Amministrativo ed ai relativi allegati, sulla
rispondenza delle opere al R.E., alle prescrizioni del P.R.G., di S.U.A. ed
alla legislazione vigente e sulla consistenza delle opere eseguite.
Qualora vengano
riscontrate violazioni della normativa o l’esecuzione di opere difformi da
quanto richiesto o autorizzato, il Sindaco emette diffida dall’iniziare o
proseguire i lavori, rimanendo non pregiudicati gli ulteriori provvedimenti ai
sensi di Legge.
2. è facoltà del Sindaco chiedere elaborati
integrativi, fotografie, campionature, ecc. delle opere, ordinare la
sospensione dei lavori ed adottare i provvedimenti sanzionatori.
1. Ultimati i lavori, nessuna costruzione
può essere utilizzata parzialmente o totalmente senza Licenza d’Uso rilasciata
dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio ai sensi del R.D. 1265/1934, del
R.L.I. e del D.P.R. 425/1994.
La licenza è necessaria anche per la
riutilizzazione di edifici, che sono stati oggetto di interventi di
ristrutturazione, di risanamento conservativo, di mutamento della destinazione
d’uso.
2. La Licenza d’Uso è rilasciata dal Sindaco
o dal Responsabile del Servizio per le destinazioni previste nell’Atto
Amministrativo quando risulta che la costruzione è stata ultimata e non
sussistono cause di insalubrità e sono state rispettate le norme
igienico-sanitarie.
3. La domanda di Licenza d’Uso deve essere
corredata da:
a)
dichiarazione
del Direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità,
la conformità rispetto al progetto approvato o dichiarato, l’avvenuta
prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;
b) dichiarazione del Direttore dei Lavori di
conformità alle normative sull’eliminazione delle barriere architettoniche;
c)
progetto
esecutivo dettagliato degli impianti, ove richiesto, o certificazioni di
rispondenza alla normativa vigente rilasciate dagli esecutori;
d) Nulla Osta e certificazione dei collaudi
per la prevenzione degli incendi, per le strutture in conglomerato cementizio o
metalliche, per gli ascensori e gli impianti di sollevamento, per gli impianti
termici di uso civile, per le norme antisismiche, per le norme sul contenimento
energetico e per altre prescrizioni vigenti;
e)
certificazioni
relative ai requisiti tecnico-funzionali previste dal R.L.I. sottoscritte dal
costruttore o dal Direttore dei Lavori ed eseguiti da Enti o da professionisti
abilitati, qualora richieste dal responsabile del Servizio U.S.S.L.;
f)
attestazione
di avvenuta presentazione per l’iscrizione al catasto.
4. Entro 30 giorni dalla data di
presentazione della domanda, il Sindaco o il Responsabile del Servizio rilascia
la Licenza d’Uso; entro questo termine può disporre una ispezione da parte
degli uffici comunali, per verificare l’esistenza dei requisiti.
Il termine di 30 giorni può essere
interrotto una sola volta esclusivamente per la tempestiva richiesta di
documenti, che integrino o completino la documentazione e che non siano già
nella disponibilità dell’Amministrazione. Il termine, interrotto dalla
richiesta, inizia a decorrere nuovamente per intero dalla data di presentazione
dei documenti.
5. In caso di silenzio dell’A.C., trascorsi
45 giorni dalla data di presentazione della domanda, l’abitabilità si intende
attestata.
In tal caso, l’autorità competente, nei
successivi 180 giorni, può disporre l’ispezione ed eventualmente dichiarare la
non abitabilità, nel caso in cui verifichi l’assenza dei requisiti richiesti
alla costruzione per essere dichiarata abitabile.
6. Dietro motivata richiesta da parte
dell’avente titolo, il Sindaco o il Responsbile del Servizio può rilasciare
Licenza d’Uso di parti o lotti funzionali dell’opera eseguita.
7. Nella Licenza d’Uso è indicata la
destinazione delle singole unità rilevabili dagli elaborati allegati all’Atto
Amministrativo.
8. La Licenza d’Uso non sostituisce le
approvazioni e le autorizzazioni delle autorità competenti, previste dalle
norme vigenti per le costruzioni non destinate alla residenza.
9. E’ facoltà del Sindaco o del Responsabile
del Servizio ordinare, previa diffida, lo sgombero degli edifici, che vengono
abitati e/o utilizzati prima del rilascio della Licenza d’Uso.
1. Le distanze devono essere sempre misurate
a squadro ed a raggio. Ai fini del calcolo non si tiene conto di gronde,
cornicioni e balconi aperti per una profondità di m 2,20 e nelle sole zone D di
pensiline aggettanti, senza collegamento a terra, per una profondità di m.
2,50.
2. Distanza tra fabbricati.
Tra due edifici è
prescritta la distanza non inferiore all’Hf del fabbricato più alto, con il
minimo di m 10.
Non si tiene
conto delle costruzioni accessorie esistenti, purché non eccedenti l’altezza di
m.3,00, misurata all’estradosso del punto più alto della copertura e fatte
salve le norme del Codice Civile.
Sono
consentite distanze inferiori quando due fronti prospicienti di fabbricati
sorgenti sul medesimo lotto sono ambedue cieche: in tal caso la distanza fra le
due fronti non può essere inferiore alla lunghezza per la quale i fabbricati si
fronteggiano.
3. Distanza del fabbricato dai confini di
proprietà.
La distanza
minima del fabbricato dai confini di proprietà è stabilita in m. 5.00.
E’ ammessa la
edificazione in fregio al confine, fatte salve le norme del Codice Civile, nei
casi di:
a)
Convenzione
tra confinanti;
b)
nuova
costruzione, quando i fabbricati sono realizzati in base ad un unico Atto
Amministrativo;
c)
nuova
costruzione in aderenza a muri di fabbricati esistenti, purché risulti, sentito
il parere della Commissione Edilizia, un corretto inserimento edilizio e
ambientale;
d)
locali
interrati;
e)
recinzione
conforme alle disposizioni del R.E.;
f)
impianto
tecnologico di interesse pubblico, purché non venga compromesso l’ambiente
circostante ed ostacolata la visibilità.
4. Distanza del fabbricato dalla sede
stradali.
Si applicano i
disposti dei D.M. 1404/1968 e 1444/1968 e del Codice della strada..
5. Distanza del fabbricato dagli
elettrodotti ad alta tensione.
Sono consentite
distanze inferiori a quelle prescritte dal D.P.R. 23 aprile 1992 esclusivamente
per fabbricati che non prevedono la permanenza anche temporanea di persone,
fatto salvo il parere dell’Ente gestore.
6. La distanza del muro di contenimento
dalle fronti finestrate non può essere inferiore alla sua altezza, salvo che vi
prospettino pareti con finestre di scale o di servizi.
7. Non è consentita l’edificazione di
fabbricato accessorio fuori terra confinante con spazio pubblico.
8. Le prescrizioni relative alle distanze,
fatte salve le Norme del Codice Civile e dal D.M. 1444/1968 e del Codice della
strada, non si applicano:
a)
quando le
distanze sono definite da S.U.A.;
b)
per
interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione in zona A o
di Edifici isolati di interesse storico, artistico, architettonico, tipologico
ed ambientale individuati nelle tavole di P.R.G., dove sono consentite distanze
non inferiori a quelle preesistenti, senza tener conto di costruzioni
aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
c)
quando è dimostrato,
mediante A.U.O. trascritto a favore del Comune, l’assenso della proprietà
asservita;
d)
quando è
dimostrato il rispetto di riconosciuti allineamenti preesistenti;
e)
in caso di
sopralzo, in conformità a quanto stabilito nel R.E.;
f)
per gli
impianti ammessi per Legge;
g)
per le
costruzioni in sottosuolo, con i relativi accessi e manufatti, purché
realizzati totalmente all’esterno delle fasce e dei limiti di rispetto e di
arretramento di cui al:
*
D.M.
1044/1968 e D.M. 1444/1968;
*
D.P.R. 753/1980 (ferrovie);
*
R.D.
523/1904 e tavole di P.R.G. (corsi d’acqua);
*
Rispetto
cimiteriale per una profondità minima di m.50.00 da computare anche per gli
ampliamenti;
*
L.R. 51/1975 artt. 38-39-40-41;
*
disposizioni
speciali.
1. Il sopralzo di edifici esistenti alla
data di adozione del R.E. è consentito, subordinatamente a C.E., quando
l’intervento rispetta i parametri di zona stabiliti dal P.R.G. e da eventuale
S.U.A., purché consista nel corretto completamento morfologico e stilistico
dell’edificio.
2. La distanza
fra il sopralzo e le pareti prospicienti non deve essere inferiore a m.10,00.
Al fine di conseguire un più ordinato assetto urbanistico ed ambientale, può
essere consentita la distanza ridotta a m.6,00, purché i fabbricati non si
fronteggino per più di m.13,00, purché la distanza dal confine non sia
inferiore a m. 3,00 e subordinatamente ad A.U.O.
1. Il recupero a fini abitativi dei
sottotetti esistenti è consentito, subordinatamente a C.E., nei limiti previsti
dalla L.R. 15/1996.
2. I volumi tecnici emergenti dalle
coperture delle costruzioni non sono soggetti a limitazioni di superficie o di
altezza, purché giustificati da esigenze tecnologiche, funzionali e di
sicurezza.
3. L’aggetto sul suolo pubblico di gronde e
balconi aperti è ammesso per una sporgenza non superiore a m.1,50, a condizione
che il marciapiede sottostante sia di larghezza non inferiore alla sporgenza
del balcone e che l’intradosso del balcone sia ad un’altezza non inferiore a
m.4,50 rispetto al piano del marciapiede.
4. La costruzione di
intercapedini su suolo pubblico è subordinata ad A.U.O.
1. Le insegne, le vetrinette espositive, le targhe,
i cartelloni pubblicitari e le tende solari visibili da spazio pubblico non
devono alterare, coprire o nascondere le caratteristiche ambientali del
contesto e gli elementi architettonici dell’edificio. Insegne e vetrinette
devono rimanere entro il perimetro dei vani, con esclusione di sporgenza su
suolo pubblico. Non sono ammesse le insegne a bandiera.
2. Non sono ammesse le insegne luminose
nelle zone A ed E.
3. L’aggetto sul suolo pubblico delle tende
solari deve avere sporgenza di 50 cm. inferiore alla profondità del
marciapiede, altezza minima di cm. 220 rispetto al piano viabile e
caratteristiche tali da non ostacolare il traffico e da non determinare
situazioni di pericolo.
4. L’istanza di autorizzazione deve essere
corredata oltre che dalla documentazione prevista per gli interventi di arredo
urbano, in quanto compatibile, da documentazione fotografica e da elaborati
grafici in scala non inferiore a 1/20, sufficienti a descrivere in modo
approfondito l’inserimento nel contesto ambientale e nell’architettura
dell’edificio.
1. Gli interventi di sistemazione a cortile
e/o a giardino degli spazi aperti di pertinenza agli edifici devono essere
progettati e realizzati in armonia con gli edifici e comunque in conformità con
le caratteristiche ambientali del luogo.
2. Le aree inedificate o non edificabili
devono essere sistemate e mantenute decorosamente a verde.
3. I parchi, i giardini e i complessi
alberati di particolare rilevanza devono essere conservati e mantenuti in conformità
alle loro caratteristiche ambientali.
4. E’ vietata la formazione di depositi
indecorosi di materiali.
5. In caso di violazione od inottemperanza,
l’Amministrazione provvede all’esecuzione od alla rimozione d’ufficio in danno
del contravventore.
1. Le recinzioni a confine con gli spazi
pubblici devono rispettare gli allineamenti previsti dal P.R.G. o indicati dal
Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia.
2. Devono essere di tipo trasparente ed
avere altezze non superiore a m.1,80 e possono essere munite di muretto non più
alto di cm. 120 fuori terra.
Possono essere
realizzate in muratura di pietra a secco, qualora costituiscano completamento
di muri esistenti e siano in ambienti caratterizzati da questa tipologia di
manufatti.
3. Nelle zone D sono ammesse recinzioni
murarie o cieche verso altre proprietà, mentre verso spazi pubblici o se da
questi visibili devono essere di tipo trasparente.
4. Nelle zone E le recinzioni sono ammesse
esclusivamente per motivate esigenze di sicurezza, di tutela delle attività
economiche dei complessi produttivi, tecnologici e delle abitazioni e per il
contenimento degli animali e devono essere inerenti solo lo stretto ambito di pertinenza.
Devono essere
costituite da siepi con latifoglie arboree o cespugliose tipiche della zona
(ligustro, corniolo, biancospino, ecc.), di altezza non superiore a m 1,20 con
interposta eventuale rete metallica, allevate a portamento libero o controllato
con tagli di contenimento e posate rispettando i segni fisici presenti sul
territorio e gli elementi che caratterizzano il paesaggio. Devono essere
privilegiate le realizzazioni che concorrono a valorizzare il paesaggio ed a
migliorare la dotazione biologica della campagna.
Possono essere
realizzate in muratura di pietra a secco, qualora costituiscano completamento
di muri esistenti e siano in ambienti caratterizzati da questa tipologia di
manufatti.
5. Per le recinzioni di aree soggette a
S.U.A. il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia,
stabilisce una altezza costante e le caratteristiche tipologiche.
6. In corrispondenza degli incroci stradali,
le recinzioni devono essere arretrate in conformità al Codice della strada.
7. Il Responsabile del Servizio, sentita la
Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre in tutte le zone urbanizzate
l’arretramento delle recinzioni fino ad un massimo di m.1,50 rispetto al filo
stradale, al fine di consentire la realizzazione di marciapiedi.
8. Il Responsabile del Servizio, sentita la
Commissione Edilizia, può derogare alle disposizioni, unicamente per motivi di
particolari esigenze architettoniche, per necessità di chiusura di aree
inedificate e di cave, per la delimitazione di acque stagnanti e di depositi di
materiali indecorosi.
9. L’istanza di concessione deve essere
quantomeno corredata dagli elaborati previsti per gli interventi di Arredo
urbano, in quanto compatibili e necessari.
1. L’accesso dei veicoli dagli spazi
pubblici agli spazi di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi
carrabili; ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l’accesso è
consentito da quello di minor traffico. L’accesso ad uno spazio privato tramite
più spazi carrabili può essere consentito se giustificato da esigenze di
viabilità interna ed esterna.
2. E’ consentita, subordinata ad A.E.,
l’apertura nella cordonatura del marciapiede di passo carrabile per l’accesso
dei veicoli, purché:
a)
la distanza
del passo carrabile dall’incrocio sia conforme ai limiti stabiliti dal Codice
della Strada;
b)
l’accesso
sia realizzato in modo da evitare il deflusso delle acque dallo spazio privato
allo spazio pubblico e da evitare l’abbassamento del piano del marciapiede
esistente o da costruire.
3. La rampe devono essere
antisdrucciolevoli, di idoneo tracciato e pendenza.
4. Nella modifica e nella formazione di
accesso, il cancello carrale deve essere arretrato di almeno 4,00 m. dal ciglio
stradale o dal limite della cordonatura del marciapiede, se esistente. Nei casi di comprovata impossibilità, il
Sindaco ha facoltà di deroga all’arretramento, alla condizione che il cancello
sia ad apertura automatica.
5. Il Responsabile del Servizio ha facoltà
di ordinare la modifica degli accessi fissando il termine per l’esecuzione.
1. Le sistemazioni degli spazi pubblici e di
uso pubblico devono essere progettate e realizzate in modo da contribuire alla
conservazione ed al miglioramento della loro fruibilità e del quadro urbano,
mediante soluzioni tecnico-progettuali coordinate e non casuali relative a
pavimentazioni, alberatura, verde, sistema di illuminazione, cabine ed edicole,
arredo e ogni elemento morfologico, che influisce sull’ambiente.
2. Le pavimentazioni originarie devono
essere conservate, recuperate o sostituite con materiali della tradizione
locale.
1. Fatte salve eventuali specifiche
previsioni del P.R.G. o di S.U.A., il Responsabile del Servizio, sentita la
Commissione Edilizia, può imporre che le nuove costruzioni e ricostruzioni
rispettino gli allineamenti preesistenti con le costruzioni circostanti, sia
verso gli spazi pubblici, sia verso gli spazi privati, e prescrivere la
costruzione in aderenza a fabbricati esistenti sui confini.
Gli allineamenti
devono essere definiti a cura dell’A.C., in apposito elaborato grafico.
2. Fatte salve eventuali specifiche
previsioni del P.R.G. o di S.U.A., il Responsabile del Servizio sentita la
Commissione Edilizia, può dettare specifiche norme edilizie, anche più
restrittive del P.R.G. e del R.E., per tutti gli interventi edilizi, che:
a)
sono in
vicinanza o in rapporto visuale con edifici monumentali o di interesse storico,
architettonico ed ambientale;
b)
interessano
e possono pregiudicare vedute panoramiche o visuali di particolare interesse,
piazze, slarghi di strade, viali o comunque ambienti urbani di particolare
rilevanza.
1. Le facciate degli edifici, anche se non
visibili da spazi pubblici, devono essere decorosamente rifiniti e mantenuti
con materiali e tecniche, che ne impediscano il degrado.
I colori devono
essere scelti fra quelli proposti dal progettista d’accordo con l’Ufficio
Tecnico comunale.
2. Le coperture delle costruzioni ed i
volumi sporgenti, comprese le strutture di arredo e le parti di impianti
tecnologici, devono costituire elemento architettonico dell’edificio e la loro
realizzazione deve essere correttamente inserita nell’organismo architettonico
e nel contesto ambientale.
Il Responsabile
del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, può vietare la costruzione di
volumi tecnici o strutture di arredo fuoriuscenti dalle coperture sia piane,
che a falde.
3. Le costruzioni accessorie, le recinzioni,
gli ampliamenti e i sopralzi devono risultare compatibili con le
caratteristiche architettoniche dell’edificio principale e non devono
comportare la demolizione o l’alterazione di motivi architettonici o decorativi
di pregio.
4. Gli elementi e manufatti architettonici,
decorativi o di interesse storico-artistico posti sia sulle fronti, che
all’interno dell’edificio (colonne, capitelli, fregi, fontane, affreschi e
decorazioni, lapidi commemorative, ecc.) non possono essere rimossi senza
Autorizzazione.
5. I proprietari sono obbligati a mantenere
le costruzioni in condizioni di abitabilità, di decoro e di sicurezza.
Quando tali
condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune
riparazioni, ai completamenti o ai rifacimenti nei termini eventualmente
fissati dall’Amministrazione Comunale previo espletamento dello specifico Atto
Amministrativo.
Ove il
proprietario non provveda, l’Amministrazione Comunale può procedere in danno
del proprietario.
6. Il Responsabile del Servizio può far
eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico e sanitario del Comune
o da altro personale qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni.
1. Coloro che dirigono ed eseguono ogni tipo
di intervento devono provvedere secondo la loro personale responsabilità,
affinché le opere riescano solide e rispondenti alle Norme di sicurezza e di
igiene prescritte dalle Leggi e Regolamenti in vigore.
2. I lavori di muratura, qualunque sia il
sistema costruttivo adottato, debbono di norma essere sospesi durante i periodi
di gelo.
La sospensione
non è necessaria quando vengono adottate le precauzioni adeguate.
3. Quando un edificio o parte di esso
minaccia rovina o si compiono lavori tali da destare preoccupazione per
l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose, devono essere
immediatamente adottate tutte le necessarie ed adeguate precauzioni.
Nel caso di
mancato intervento, il Sindaco, sentito il parere dei tecnici del Genio Civile,
ordina al proprietario le dovute precauzioni e gli interventi necessari.
1. Ai fini della prevenzione degli incendi,
ogni intervento deve essere progettato ed eseguito in conformità alle
disposizioni di leggi e regolamenti in materia.
2. Particolare cura deve essere posta nella
progettazione ed esecuzione di locali, in cui è più possibile l’innesco di
incendi (centrale termica, elettrica, depositi di materiali combustibili,
autorimesse, ecc.) e delle prescritte vie di fuga (vani scale, ascensori,
uscite di sicurezza), e nell’adozione di impianti atti a soffocare prontamente
l’eventuale incendio (idranti, estintori, ecc.).
3. Gli interventi per i quali è previsto
dalla normativa vigente il preventivo Nulla Osta, devono essere approvati dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
4. Il Comando rilascia certificato di
regolare prevenzione incendi, il cui possesso è essenziale per il rilascio del
certificato di Abitabilità o Agibilità.
1. In materia di igiene del territorio e di igiene
edilizia si applicano i disposti della legislazione vigente e del Regolamento
Locale d’Igiene.
1. Negli interventi riguardanti immobili
privati e pubblici o di uso pubblico si applicano le vigenti Norme in materia
di barriere architettoniche, in particolare: D.P.R. 384/1978, Legge 13/1989,
D.M. 236/1989, L.R. 6/1989, Legge 104/1992 e successive modifiche.
2. Il progetto deve dimostrare il rispetto delle
norme con appositi elaborati.
Gli elaborati
sono quantomeno quelli stabiliti per gli interventi di restauro, per quanto
compatibili e necessari.
3. Le opere di eliminazione delle barriere
architettoniche devono essere progettate in modo da ottenere la corretta
integrazione morfologica ed architettonica.
1. E’ vietato occupare il suolo e lo spazio
pubblico anche temporaneamente, se non subordinata ad Autorizzazione del
Responsabile del Servizio, il quale può accordarla dietro pagamento della
relativa imposta.
1. La formazione di nuova strada privata è
consentita dietro la costituzione di un consorzio obbligatorio per la
manutenzione.
2. La strada, che non rientra tra quelle
pubbliche o assoggettate a pubblico transito, è considerata spazio privato.
3. La strada privata esistente è considerata
accesso comune agli edifici ed ai lotti che la fronteggiano ed i proprietari
sono obbligati agli oneri relativi.
4. Quando la strada privata esistente non è
completamente eseguita od è carente per quanto riguarda le opere di
urbanizzazione e di manutenzione, i frontisti hanno l’obbligo di provvedere:
*
al
completamento;
*
agli
scarichi delle acque meteoriche e luride secondo le prescrizioni del Comune;
*
alla
pavimentazione e sistemazione secondo le prescrizioni del Comune;
*
all’impianto
e al funzionamento dell’illuminazione;
*
alla
pulizia ed alla manutenzione.
Per le strada
privata di tipo rurale, gli obblighi sono relativi alla sola manutenzione.
5. Gli elaborati da allegare all’istanza di
concessione sono quantomeno:
a)
relativamente
alla descrizione dello stato di fatto:
*
rilievo
dettagliato planoaltimetrico quotato dell’area;
*
rilievo
dettagliato della vegetazione, con esplicazione delle essenze;
*
rilievo
dettagliato e particolareggiato dei manufatti (muri, percorsi, ... );
*
sezioni
trasversali, che evidenzino l’andamento e le peculiarità del luogo;
*
elaborati
descrittivi della geomorfologia e degli aspetti idrogeologici;
*
documentazione
fotografica a colori;
b)
relativamente
alle scelte di progetto:
*
simulazione
di tracciati alternativi ed inserimento paesistico-ambientale;
*
elementi di
minimizzazione e di compensazione degli interventi;
*
piano dei
lavori, riferito in particolare agli accorgimenti per limitare gli impatti;
*
piante,
sezioni, profili, livellette, particolari.
1. I proprietari hanno l’obbligo, salvo
quanto contenuto nella Convenzione, di mantenere in stato decoroso ed a loro
cura e spese i marciapiedi, i passaggi, i porticati, le gallerie, ecc., di uso
pubblico.
1. Il comune assegna al fabbricato il numero
civico e fa apporre a spese dell’interessato l’indicatore del numero.
Il proprietario
riceve in consegna l’indicatore ed è obbligato a conservarlo ed a mantenerlo
nel posto dove collocato.
2. Il Responsabile del Servizio ha la
facoltà, previo avviso agli interessati, di far collocare sui muri esterni
degli edifici privati e di uso pubblico, nei modi che giudica più convenienti:
*
le targhe e
le scritte per la definizione delle piazze e delle vie;
*
le
piastrine ed i capisaldi per indicazioni altimetriche e di tracciamento;
*
le mensole,
i ganci, i tubi, gli appoggi per la pubblica illuminazione e per i servizi
pubblici;
*
le lapidi
ricordo e la segnaletica stradale.
I privati hanno
l’obbligo di non rimuoverli, di non sottrarli alla pubblica vista e di
provvedere al ripristino nel caso che vengano distrutti, danneggiati o rimossi
per fatti loro imputabili.
3. Le abitazioni, gli edifici industriali,
artigianali, commerciali e terziarie devono essere dotati nell’ingresso di
cassette per la corrispondenza.
1. Le opere già autorizzate o concesse e non
ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del R.E. non sono
soggette alle nuove disposizioni, purché l’inizio dei lavori avvenga nei
termini di validità della Autorizzazione o Concessione Edilizia rilasciata e le
opere vengano ultimate nei termini di Legge.
1. Entro il termine di tre anni dalla
entrata in vigore del R.E., le canne fumarie prive delle tubazioni prescritte o
che lasciano evidenti tracce all’esterno degli edifici devono essere sostituite
con canne regolamentari o abolite.
2. Entro il medesimo termine, le case
confinanti con spazi pubblici devono provvedere alla posa di canali di gronda e
di tubi di scarico, quando ne sono sprovviste.
3. Il Responsabile del Servizio può, per
motivi di interesse pubblico, prescrivere la rimozione dei manufatti, che
occupano o restringono il suolo pubblico (gradini, sedili esterni, paracarri,
latrine, grondaie tettoie, sovrappassi, imposte di porte o di finestre al piano
terreno con apertura all’esterno, ecc.), anche se concesse a termini di leggi
vigenti all’epoca della loro costruzione e salvo il pagamento di indennizzo ai
proprietari.
La rimozione è
obbligatoria in occasione di interventi riguardanti l’edificio.
1. In tutti gli interventi si devono
osservare le disposizioni dei regolamenti vigenti. In caso di discordanza fra
prescrizioni di diversi regolamenti, vale il combinato disposto più
restrittivo.
2. Il Responsabile del Servizio, previa
deliberazione del C.C., ha facoltà di derogare alle disposizioni del R.E.,
limitatamente ai casi di edifici e di impianti pubblici o di interesse pubblico
e subordinatamente al preventivo Nulla Osta dei competenti Organi, ai sensi
dell’art. 3 della L. 1357/1955.
1. Il R.E. entra in vigore dopo la
pubblicazione sul BURL da parte della Giunta Regionale.
2. Da tale data è abrogata ogni disposizione
contraria a quelle contenute nel R.E.
INDICE
ABBREVIAZIONI pag. 1
TITOLO
PRIMO
CAPO
I - CATEGORIE DI INTERVENTO
Art. 1 -
Oggetto del Regolamento Edilizio
Art. 2
- Atto Amministrativo per
categoria di intervento
Art. 3
- Interventi di manutenzione
ordinaria
Art. 4
- Interventi di manutenzione
straordinaria
Art. 5
- Interventi di restauro
Art. 6
- Interventi di risanamento
conservativo
Art. 7
- Interventi di ristrutturazione
edilizia
Art. 8
- Interventi di ristrutturazione
urbanistica
Art. 9
- Interventi di nuova
costruzione
Art. 10 -
Interventi relativi ad autorimesse in sottosuolo
Art. 11 -
Interventi di arredo urbano
Art. 12 -
Interventi relativi agli spazi aperti
Art. 13 -
Interventi per parchi
Art. 14 -
Interventi relativi ad opere cimiteriali
Art. 15 - Opere interne
Art. 16 -
Interventi di demolizione
Art. 17 -
Interventi per manufatti provvisori 11
Art. 18 -
Interventi di mutamento della destinazione d’uso
Art. 19 -
Interventi urgenti
Art. 20 -
Varianti ad Autorizzazioni e Concessioni
Art.
21 -
Interventi non ultimati
CAPO
II - COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 22 -
Competenze
Art. 23 -
Composizione
Art. 24 -
Procedure
TITOLO SECONDO
CAPO
I - ATTO AMMINISTRATIVO
Art. 25 -
Certificazione di utilizzazione edificatoria
Art. 26 -
Preprogetto
Art. 27 -
Qualità ed elaborati di Progetto
Art. 28 -
Concessione Edilizia ed Autorizzazione Edilizia: Rilascio
Art. 29 -
Denuncia di Inizio Attività 16
CAPO
II - ESECUZIONE DELLE OPERE
Art. 30 -
Inizio lavori - adempimenti
Art. 31 -
Disciplina generale del cantiere di costruzione
Art. 32 -
Scavi e fondazioni
Art. 33 -
Cautele contro danni e molestie - Scarico dei materiali
Art. 34 -
Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici, storici e
artistici
Art. 35 -
Recinzioni provvisorie e occupazione temporanea di area pubblica
Art. 36 -
Strutture provvisionali del cantiere
Art. 37 -
Manomissione e ripristino di spazi pubblici
Art.
38 -
Obblighi da osservare in caso di interruzione dei lavori
CAPO
III- -VERIFICHE TECNICHE E LICENZA D’USO
Art. 39 -
Verifiche tecniche e vigilanza sulle costruzioni
Art. 40 -
Licenza d’Uso (Abitabilità o Agibilità)
TITOLO TERZO
Art. 41 -
Distanze
Art. 42 -
Sopralzo
Art. 43 -
Sottotetti, coperture, strutture aggettanti e intercapedini
Art. 44 -
Cartelloni pubblicitari - Insegne e vetrinette - Tende solari
Art. 45 -
Spazi aperti
Art. 46 -
Recinzioni, cancellate, muri di cinta e muri di contenimento
Art. 47 -
Accesso dei veicoli
Art. 48 -
Spazi pubblici: qualità
Art. 49 -
Allineamenti - Norme edilizie specifiche
Art. 50 -
Decoro esterno degli edifici
Art. 51 -
Norme di buona costruzione e provvedimenti per la sicurezza
Art. 52 -
Prevenzione degli incendi
Art. 53 -
Igiene del territorio ed igiene edilizia
Art. 54 -
Barriere architettoniche
Art. 55 -
Occupazione temporanea di suolo pubblico
Art. 56 -
Strade private: prescrizioni e obblighi
Art. 57 -
Marciapiedi, porticati e gallerie di uso pubblico
Art. 58 -
Numeri civici, targhe per spazi pubblici, cassette per la corrispondenza
Art. 59 -
Opere già autorizzate
Art. 60 -
Adeguamento al R.E.
Art. 61 -
Osservanza dei Regolamenti e Deroghe
Art. 62 -
Entrata in vigore del Regolamento