REGOLAMENTO EDILIZIO

 

 

 

 

 

 

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 30.10.1998


 

 

ABBREVIAZIONI

 

A.C.                Amministrazione Comunale

A.E.                 Autorizzazione Edilizia

A.U.O.            Atto Unilaterale d'Obbligo

C.C.                Consiglio Comunale

C.E.                 Concessione Edilizia

C.M.               Circolare Ministeriale

D.I.A.              Dichiarazione d’Inizio Attività

D.M.               Decreto Ministeriale

D.P.R.             Decreto del Presidente della Repubblica

G.M.               Giunta Municipale

L.                    Legge

L.R.                 Legge Regionale

L.U.                 Legge Urbanistica

N.T.A.             Norme Tecniche di Attuazione

OO.U.             Opere di Urbanizzazione

P.A.                 Piano Attuativo

P.B.I.               Piano dei Bacini Idrografici

P.E.E.P.           Piano per l'Edilizia Economica e Popolare

P.G.                 Programma di Gestione

P.I.P.               Piano di Insediamenti Produttivi

P.P.                 Piano Particolareggiato

P.P.C.             Progetto Planivolumetrico Convenzionato

P.Q.                Piano di Qualificazione della mobilità

P.R.                 Piano di Recupero

P.R.A              Piano di Recupero ambientale

P.R.G.            Piano Regolatore Generale

P.R.U.            Programma di Recupero Urbano

R.E.                 Regolamento Edilizio

R.L.I.               Regolamento Locale d’Igiene

S.U.A.            Strumento Urbanistico Attuativo

U.M.I.            Unità Minima d’Interventi

U.T.C.            Ufficio Tecnico Comunale

 

 

 

TITOLO PRIMO

 

 

CAPO I - CATEGORIE DI INTERVENTO

 

 

Art.   1  -  Oggetto del Regolamento Edilizio

1.    Il Regolamento Edilizio disciplina le attività e gli interventi di trasformazione ambientale, urbanistica ed edilizia del territorio comunale sul suolo e nel sottosuolo, i controlli sull’esecuzione delle attività e sulle destinazioni d’uso.

2.    Nell’effettuazione degli interventi devono essere rispettate le prescrizioni dettate dalle Leggi nazionali e regionali, dagli strumenti urbanistici, dai regolamenti e dal Regolamento Locale d’Igiene.

 

 

Art.   2  -  Atto Amministrativo per categoria di intervento

1.    Gli interventi sono soggetti ad Atto Amministrativo, subordinato o no alla predisposizione di S.U.A.

In conformità alla legislazione vigente, il R.E. stabilisce l’Atto Amministrativo necessario -Autorizzazione Edilizia e Concessione Edilizia- alle diverse categorie d’intervento.

2.    Per gli interventi interessanti in tutto od in parte edifici od aree soggetti a vincolo, tutela e protezione, derivanti dalle Leggi 1089/1939, 1497/1939 e 431/1985 o derivanti da previsioni degli strumenti urbanistici, l’avente titolo deve trasmettere all’A.C. anche il Nulla Osta dell’autorità competente.

3.    Per gli interventi interessanti aree a vincolo idrogeologico ed aree classificate di 2, 3 e 4 classe dalle tavole di PRG, l’avente titolo deve produrre i documenti prescritti dalle N.T.A. del P.R.G.

4.    Per l’esecuzione di opere per le quali, ai sensi delle vigenti leggi, è necessario il preventivo Nulla Osta da parte degli Enti preposti, l’Atto Amministrativo deve essere integrato dal Nulla Osta e dalla copia degli elaborati di progetto vidimati o dalla Dichiarazione sostitutiva del Direttore dei Lavori, quando ammessa.

 

 

Art.   3  -  Interventi di manutenzione ordinaria

1     Sono interventi che non modificano le caratteristiche, i colori ed i materiali esistenti e che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, relative a:

a)        finiture interne ed esterne;

b)        riparazione di parte di strutture, murature e coperture;

c)        opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici o ad adeguarli alle normali esigenze e alle disposizioni di Legge e regolamentari vigenti;

d)        opere di riparazione, rinnovamento, sostituzione e sistemazione delle aree e degli impianti esterni agli edifici e del verde esistente, sempre che non vengano modificate le caratteristiche esistenti;

e)        per gli edifici destinati ad attività industriali e artigianali, le riparazioni degli impianti di lavorazione, qualora avvengano con gli interventi sopra descritti.

2.    Non sono soggette ad Atto Amministrativo.

 

 

Art.   4  -  Interventi di manutenzione straordinaria

1.    Sono interventi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino le superfici e i volumi delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso:

a)    consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate delle strutture portanti dei fabbricati, quali muri di sostegno, architravi e solette e, in generale, strutture edilizie connesse (senza la modifica della quota di imposta di solai e della copertura, ne dei materiali);

b)   opere necessarie per allestire e integrare i servizi igienici;

c)    impianti tecnologici, al servizio di edifici ed attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici, che siano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni a seguito della revisione od installazione di impianti tecnologici;

d)   opere rivolte ad adeguare i fabbricati ai requisiti, di cui al Titolo III del R.L.I.;

e)    modifiche dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari, con demolizione e ricostruzione anche parziale e spostamento di tavolati con sola funzione dividente, con apertura e chiusura di porte.

2.    Gli interventi di manutenzione straordinaria, valutati anche in connessione con qualsiasi altra domanda presentata negli ultimi tre anni per la stessa unità edilizia, non devono costituire un insieme sistematico di opere, che possano portare ad un organismo edilizio sostanzialmente rinnovato o diverso dal precedente, ne devono costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme, ne modifiche delle destinazioni d’uso.

3.    Per gli edifici destinati ad attività industriali e artigianali sono interventi di manutenzione straordinaria anche le riparazioni degli impianti di lavorazione, qualora avvengano con gli interventi sopradescritti.

4.    L’istanza di autorizzazione deve essere quantomeno corredata da:

a)    estratto mappa catastale, estratti degli strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, estratto aereofotogrammetrico, per un perimetro sufficiente ad individuare la localizzazione dell’intervento nel contesto;

b)   planimetria generale aggiornata in scala 1:200;

c)    progetto completo in scala non inferiore ad 1:100 comprendente:

*     piante, sezioni e prospetti, compiutamente quotati;

*     destinazione d’uso dei locali;

*     strutture esistenti da mantenere, da demolire e di nuova costruzione;

*     dettagli in scala adeguata;

*     documentazione fotografica a colori per gli interventi, che interessano le parti esterne delle costruzioni;

d)   ogni ulteriore elaborato richiesto dalle N.T.A. del P.R.G., da altri articoli del R.E., da norme di Legge o di altri regolamenti.

5.    Qualora gli immobili siano soggetti a tutela e protezione ai sensi delle leggi 1089/1939, 1497/1939 e 431/1985 o derivanti da previsioni di strumenti urbanistici o siano compresi in zona A di P.R.G., la documentazione deve essere integrata da:

a)    rilievo quotato dello stato di fatto in scala adeguata;

b)   repertorio di ogni elemento architettonico, storico, artistico ed ambientale significativo con allegati grafici;

c)    documentazione fotografica a colori;

d)   relazione descrittiva dei criteri seguiti nella progettazione;

e)    Nulla Osta della autorità competente, se obbligatorio.

In questi interventi, l’esigenza di conservare e di trasmettere qualità, significato e valori del costruito deve, in ogni caso, prevalere su ogni altra motivazione.

Nel caso di comprovata necessità indotta da ragioni statiche e di sicurezza documentatamente non affrontabili in termini di restauro, può essere consentito l’impiego di tecniche e materie non tradizionali.

 

 

Art.   5  -  Interventi di restauro

1.    Sono interventi rivolti a restaurare e conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi stilistici, tipologici, formali e strutturali dell’organismo e secondo le raccomandazioni contenute nella Carta del Restauro (Circ.Min.P.I. n° 117/1972), consentono destinazioni d’uso compatibili.

Nel caso di comprovata necessità indotta da ragioni statiche e di sicurezza documentatamente non affrontabili in termini di restauro, può essere consentito l’impiego di tecniche e materie non tradizionali.

2.    Comprendono il consolidamento e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso e l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio e sono rivolti a:

a)    Restauro, recupero e conservazione degli organismi edilizi nella loro unità formale e strutturale, individuata nelle componenti tipologiche, architettoniche, artistiche, stilistiche, ambientali e culturali.

Tali obbiettivi sono da perseguire mediante la salvaguardia, il restauro, il recupero e la conservazione degli interni e degli esterni, della tipologia edilizia nella sua caratterizzazione, sia distributiva che strutturale, e degli elementi decorativi, dei materiali e delle tecniche.

La conservazione va riferita non solo agli elementi costruttivi e decorativi relativi all’epoca dell’organismo edilizio, ma anche a tutti gli elementi successivi, che costituiscono determinante ed organica evoluzione dell’organismo originario.

b)   Risanamento igienico, adeguamento tecnologico e consolidamento strutturale, finalizzati alle esigenze delle eventuali nuove funzioni, nel rispetto dei fondamentali criteri di cui al punto a), che devono essere applicati in primo luogo alla verifica della compatibilità delle nuove funzioni, con tecniche conservative e non distruttive.

c)    Eliminazione obbligatoria dei volumi e/o degli elementi impropriamente aggiunti nel tempo, che non sono integrati nel processo organico di evoluzione dell’organismo architettonico e che risultano in contrasto con l’ambiente ed il manufatto.

d)   Conservazione, recupero, e valorizzazione di elementi, siti o spazi significativi o che sono parte di edifici, ambienti e complessi meritevoli di tutela, compresi quelli di matrice industriale.

3.    L’istanza di concessione deve essere quantomeno corredata da:

a)    estratto mappa catastale, estratti degli strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, estratto aereofotogrammetrico, per un perimetro sufficiente ad individuare la localizzazione dell’intervento nel contesto;

b)   planimetria dell’edificio e delle pertinenze, prospetti dei fronti stradali estesi ai fabbricati adiacenti, sezioni schematiche trasversali alle sedi stradali, in scala 1:200, intese a rappresentare il rapporto dell’edificio con il contesto urbano ed ambientale;

c)    esauriente rilievo quotato dello stato di fatto in scala 1:50 comprendente piante, prospetti esterni ed interni, sezioni; il rilievo deve indicare le eventuali stratificazioni ed aggiunte, le destinazioni d’uso in essere, i materiali con cui sono realizzate le murature, i solai e le volte, le coperture, le finiture principali (pavimenti, rivestimenti, infissi decorazioni ecc.) e le pavimentazioni degli spazi aperti, le alberature ed il verde;

d)   documentazione fotografica a colori dell’immobile e dei particolari significativi di carattere architettonico-decorativo ed ambientale, estesa anche all’ambiente circostante;

e)    relazione descrittiva dei criteri seguiti nella progettazione;

f)     progetto quotato (in scala 1:50 e con i necessari dettagli in scala maggiore) comprendente piante, sezioni e prospetti, indicazione delle destinazioni d’uso previste e delle demolizioni, delle nuove opere e descrizione con particolari delle finiture e dei materiali da impiegare;

g)    se necessario, il progetto di utilizzazione, sistemazione ed arredo degli spazi scoperti, con le soluzioni previste per i percorsi veicolari, gli accessi carrali e le eventuali rampe, per il sistema di illuminazione;

h)    tabelle o grafici di verifica della conformità del progetto alle prescrizioni del P.R.G. e/o dello S.U.A. e/o di altri regolamenti;

i)      schema degli impianti tecnologici, con particolare riguardo alla rete di fognatura e all’inserimento nella rete comunale;

j)     ogni ulteriore elaborato richiesto dalle N.T.A. del P.R.G., da altri articoli del R.E., da norme di Legge o di altri regolamenti.

 

 

Art.   6  -  Interventi di risanamento conservativo

1.    Sono interventi rivolti a restaurare e conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo e secondo le raccomandazioni contenute nella Carta del Restauro (Circ.Min.P.I. n° 117/1972), consentono destinazioni d’uso compatibili.

Nel caso di comprovata necessità indotta da ragioni statiche e di sicurezza documentatamente non affrontabili in termini di restauro, può essere consentito l’impiego di tecniche e materie non tradizionali.

2.    Comprendono il consolidamento e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso e l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio e sono rivolti a:

a)    Recupero e conservazione degli elementi esterni ed interni, che caratterizzano l’organismo edilizio sotto il profilo architettonico, strutturale, artistico, ambientale e valorizzazione delle principali caratteristiche architettoniche.

A tali fini ed allo scopo di adeguare l’organismo edilizio alle eventuali nuove funzioni sono consentiti interventi sull’impianto strutturale e distributivo, nel rispetto dell’assetto tipologico complessivo e delle principali articolazioni degli spazi interni e delle loro caratterizzazioni formali più significative (volte, soffitti, pavimenti, finestre, porticati e loggiati, scale, ecc.).

b)   Risanamento igienico ed adeguamento tecnologico, strutturale e distributivo alle eventuali nuove funzioni, da attuarsi mediante opportune sistemazioni negli spazi neutri, anche con spostamento di solai intermedi e di strutture murarie di secondaria importanza, con la dotazione dei servizi necessari e con la formazione di eventuali nuove scale.

c)    Eliminazione obbligatoria dei volumi e/o degli elementi impropriamente aggiunti nel tempo, che non risultano integrati nel processo organico di evoluzione dell’organismo edilizio e che risultano in contrasto con l’ambiente e con l’organismo architettonico.

d)   Conservazione, recupero e valorizzazione di elementi, stilemi o contesti di interesse ambientale, compresi quelli di matrice industriale.

3.    L’istanza di concessione deve essere quantomeno corredata dalla documentazione prevista per gli interventi di restauro.

 

 

Art.   7  -  Interventi di ristrutturazione edilizia

1.    Sono interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Comprendono anche le trasformazioni tipologiche parziali o totali dell’organismo, le modifiche dell’involucro con eventuale riutilizzo di volumetrie demolite e la demolizione parziale o totale dell’edificio e la successiva ricostruzione.

2.    Gli interventi di ristrutturazione non possono comportare alterazioni pregiudizievoli delle valenze del contesto ambientale, urbano ed architettonico.

3.    L’istanza di concessione deve essere quantomeno corredata da:

a)    estratto mappa catastale, estratti degli strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, estratto aereofotogrammetrico, per un perimetro sufficiente ad individuare la localizzazione dell’intervento nel contesto;

b)   planimetrie degli immobili e delle loro pertinenze, prospetti dei fronti stradali estesi ai fabbricati adiacenti, sezioni schematiche trasversali alle sedi stradali, in scala 1:200, intese a rappresentare il rapporto degli interventi con il contesto urbano ed ambientale;

c)    esauriente rilievo quotato dello stato di fatto in scala 1:100, comprendente piante, prospetti e sezioni relativi a tutti i piani anche interrati, alle coperture, ai volumi tecnici ed agli elementi decorativi e architettonici principali e l’indicazione delle destinazioni d’uso in essere;

d)   documentazione fotografica a colori dell’immobile e dei particolari significativi di carattere architettonico-decorativo, estesa anche all’ambiente circostante;

e)    relazione descrittiva dei criteri seguiti nella progettazione;

f)     progetto di ristrutturazione compiutamente quotato (in scala 1:100 e con i necessari dettagli in scala maggiore) comprendente le piante di tutti i piani, delle coperture e dei volumi tecnici, le sezioni ed i prospetti, corredate dall’indicazione delle destinazioni d’uso previste, delle demolizioni e delle nuove opere e dalla descrizione delle finiture e dei materiali da impiegare;

g)    progetto di utilizzazione, sistemazione e arredo degli spazi scoperti, con le soluzioni previste per i percorsi veicolari, gli accessi carrali, le rampe e per il sistema di illuminazione;

h)    tabelle e grafici di verifica di conformità del progetto alle prescrizioni del P.R.G. e/o di S.U.A. e/o di altri regolamenti;

i)      planimetria in scala 1:100 dello schema di fognatura interna e dell’innesto nella rete comunale;

j)     computo metrico asseverato e calcolo oneri e costo di costruzione;

k)   ogni ulteriore elaborato richiesto dalle N.T.A. del P.R.G., da altri articoli del R.E., da norme di Legge o di altri regolamenti.

 

 

Art.   8  -  Interventi di ristrutturazione urbanistica

1.    Sono definiti di ristrutturazione urbanistica gli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2.    Gli interventi di ristrutturazione non possono comportare alterazioni pregiudizievoli delle valenze del contesto ambientale, urbano ed architettonico.

3.    L’istanza di concessione deve essere corredata quantomeno dagli elaborati previsti per le singole categorie d’intervento in progetto.

 

 

Art.   9  -  Interventi di nuova costruzione

1.    Sono considerati di nuova costruzione anche gli interventi (sia in sottosuolo che in soprassuolo) non comportanti manomissione del suolo, quali involucri mobili, costruzioni leggere, prefabbricate, tendoni e vetture, palloni pressostatici, ecc., anche se privi di collegamento ed ormeggio fisso.

2.    L’istanza di concessione deve essere corredata quantomeno da :

a)    estratto mappa catastale, estratti degli strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, estratto aereofotogrammetrico, per un perimetro sufficiente ad individuare la localizzazione dell’intervento nel contesto;

b)   rilievo planoaltimetrico quotato dello stato di fatto in scala 1:200 e/o 1:500, corredato da sezioni e prospetti schematici;

c)    planimetrie in scala 1:200 e/o 1:500, intese a rappresentare il rapporto dell’intervento con il contesto urbano ed ambientale;

d)   l’Atto Amministrativo e la documentazione prevista per le demolizioni, qualora l’intervento comporti la demolizione totale o parziale di costruzioni;

e)    rilievo fotografico a colori dei luoghi e degli immobili, esteso anche all’ambiente circostante;

f)     relazione descrittiva dei criteri seguiti nella progettazione, volta anche a dimostrare le attenzioni introdotte per rapportarsi al quadro ambientale ed urbano;

g)    progetto compiutamente quotato (in scala 1:100 e con i necessari dettagli in scala maggiore) comprendente le piante di tutti i piani della costruzione, delle coperture e dei volumi tecnici, le sezioni ed i prospetti, corredate dall’indicazione delle destinazioni d’uso previste e dalla descrizione delle finiture e dei materiali da impiegare;

h)    progetto di utilizzazione, sistemazione ed arredo degli spazi scoperti, con le soluzioni previste per i percorsi veicolari, gli accessi carrali, le eventuali rampe e per il sistema di illuminazione;

i)      tabella e grafici di verifica della conformità del progetto alle prescrizioni del P.R.G. e/o dello S.U.A. e/o di altri regolamenti;

j)     planimetria, in scala opportuna, dello schema di fognatura interna e dell’innesto nella rete comunale;

k)   calcolo analitico delle superfici e determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

l)      ogni ulteriore elaborato richiesto dalle N.T.A. del P.R.G., da altri articoli del R.E., da norme di Legge o di altri regolamenti.

3.    Per i progetti relativi a nuovi insediamenti produttivi o modifica di insediamenti esistenti industriali o artigianali deve essere allegata:

*     relazione tecnica, che descriva le caratteristiche del processo produttivo, le sostanze utilizzate e i loro possibili effetti sull’uomo e sull’ambiente e la rispondenza di macchine ed impianti alla normativa antinfortunistica;

*     documentazione prevista dalle vigenti Norme per gli scarichi delle acque di rifiuto degli insediamenti produttivi;

*     nel caso di destinazione generica, dichiarazione che impegni il titolare al rispetto di tutte le norme e prescrizioni, che vengono dettate dagli organi competenti in fase di preventivo rilascio del Nulla Osta all’esercizio dell’attività.

 

 

Art. 10  -  Interventi relativi ad autorimesse in sottosuolo

1.    La costruzione di autorimesse in sottosuolo, fatti salvi i disposti del P.R.G. e della L.122/1989, è subordinata a vincolo pertinenziale di asservimento e deve rispondere ai seguenti requisiti:

a)    completo interramento entro la linea di andamento naturale del terreno;

b)   non ricadenti nelle fasce di rispetto previste dal P.R.G.;

c)    subordinatamente a vincolo di non indennizzabilità nei limiti di distanza di cui ai DD.MM. 1404/1968 e 1444/1968.

2.    L’istanza di concessione deve essere corredata quantomeno dai documenti previsti per gli interventi di nuova costruzione, in quanto compatibili e necessari.

 

 

Art. 11  -  Interventi di arredo urbano

1.    Sono gli interventi per attrezzare ed ornamentare gli spazi pubblici e di uso pubblico e comprendono:

a)    monumenti, fontane, decorazioni e pitture murali;

b)   arredi urbani, quali cabine telefoniche, pensiline e ripari, attrezzature diverse di spazi pubblici;

c)    impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l’illuminazione di spazi pubblici, volumi tecnici da ubicare in aree pubbliche;

2.    L’istanza di Autorizzazione deve essere corredata da:

a)    estratto mappa catastale, estratti degli strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, estratto aereofotogrammetrico, per un perimetro sufficiente ad individuare la localizzazione dell’intervento nel contesto;

b)   planimetrie in scala 1:200 o 1:500 e viste, intese a rappresentare il rapporto dell’intervento con il contesto ambientale ed urbano;

c)    progetto dell’opera (in scala opportuna e comunque non inferiore a 1:100) comprendente piante, sezioni e alzati compiutamente quotati, con eventuali dettagli e descrizione dei materiali da impiegare;

d)   documentazione fotografica;

e)    ogni ulteriore elaborato richiesto dalle N.T.A. del P.R.G., da altri articoli del R.E., da S.U.A. o da norme di Legge e di altri regolamenti.

 

 

Art. 12  -  Interventi relativi agli spazi aperti

1.    Sono gli interventi volti a modificare gli spazi aperti, compresi prelievi, spostamenti di terra e livellamenti.

2.    L’istanza di autorizzazione deve essere corredata quantomeno da:

a)    estratto mappa catastale, estratti degli strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, estratto aereofotogrammetrico, per un perimetro sufficiente ad individuare la localizzazione dell’intervento nel contesto;

b)   planimetria ed elaborati grafici in scala adeguata, che rappresentino le sistemazioni proposte circa il terreno, le alberature con l’indicazione delle essenze, le eventuali opere murarie e attrezzature, il sistema di illuminazione e ogni altro elemento significativo del progetto;

c)    dimostrazione, attraverso idonea documentazione, della congruenza con gli andamenti dei terreni delle proprietà contigue;

d)   ogni ulteriore elaborato richiesto dalle N.T.A. del P.R.G., da altri articoli del R.E., da norme di Legge o di altri regolamenti.

3.    L’abbattimento di alberi d’alto fusto è soggetto alla preventiva Autorizzazione.

4.    Non sono soggette ad Atto Amministrativo le attività indotte dal normale avvicendamento delle colture agricole.

 

 

Art. 13  -  Interventi per parchi

1.    Gli interventi che prevedono nuovi impianti a verde, quali riserve e parchi naturalistici, parchi e giardini di uso pubblico e privati, oltre che gli interventi di manutenzione e di restauro, compreso l’abbattimento e la piantumazione di alberi, sono soggetti ad Autorizzazione.

Gli interventi sono quelli:

a)    ricadenti all’interno dei centri storici e dei nuclei di antica formazione;

b)   ricadenti in immobili e aree interessati dal vincolo di cui alle Leggi 1089 e 1947 del 1939 e 431 del 1985;

c)    relativi ad interventi di riqualificazione ed arredo urbano compresi i viali e le piazze alberate;

d)   che comportano la costruzione ovvero che interessano la presenza di manufatti, quali gazebo, belvedere, elementi statuali, monumentali e decorativi, muri di sostegno, pergolati, transenne, balaustrate, grotte artificiali, laghetti, esedre, viali monumentali, recinzioni e cancellate decorative, cippi e gradonate, ecc.

2.    All’istanza devono quantomeno essere allegati:

a)    planimetrie in scala almeno 1/500, che consentano di visualizzare la collocazione del giardino nel contesto urbano ed ambientale;

b)   piante e sezioni in scala adeguata relative alle costruzioni e ai manufatti esistenti, che per il loro significato figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione dell’ambiente;

c)    progetto dell’alberatura con l’indicazione delle essenze o di altri elementi significativi;

d)   progetto di costruzioni e manufatti;

e)    il progetto del sistema di illuminazione;

f)     relazione tecnico-botanica, quando si operi in contesti di rilevante importanza;

g)    relazione storico-documentaria nel caso di interventi interessanti aree ed immobili di riconosciuto valore paesistico e/o storico-monumentale;

h)    ogni ulteriore elaborato richiesto dalle N.T.A. del P.R.G., da altri articoli del R.E., da norme di Legge o di altri regolamenti.

3.    Sono fatte salve le competenze ed i relativi Nulla Osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, del Servizio Beni Ambientali Regionale e dell’Azienda delle Foreste della Regione Lombardia.

 

 

Art. 14  -  Interventi relativi ad opere cimiteriali

1.    Sono gli interventi di iniziativa privata riguardanti costruzione, ampliamento e trasformazione di cappelle e sepolcri.

All’istanza di autorizzazione deve essere allegata la documentazione stabilita per le nuove costruzioni, in quanto compatibile e necessaria.

2.    Le lapidi ed i monumenti funerari sono soggetti alle sole prescrizioni del regolamento cimiteriale.

3.    I chioschi e le piccole costruzioni per la vendita dei fiori e di oggetti per il culto e per l’onoranza dei defunti non possono essere costruiti all’interno del cimitero, e, se inseriti nella zona di rispetto, sono soggetti ai disposti dell’articolo relativo ai manufatti provvisori e devono avere le seguenti caratteristiche: temporaneità e movibilità, in ottemperanza all’art. 338 T.U.LL.SS. 27.07.1934 n. 1265, modificato dalla L. n.983/1957 e ribadito dall’art. n. 57 del DPR n.285/1990.

4.    Deve comunque essere osservato il Regolamento comunale dei servizi cimiteriali.

 

 

Art. 15  -  Opere interne

1.    Sono gli interventi interni a singole unità immobiliari, che non comportano modifiche della sagoma e dei prospetti e non recano pregiudizio alla statica dell’immobile.

2.    L’Atto Amministrativo, stabilito dalla legislazione vigente, deve essere quantomeno corredato dagli elaborati previsti per gli interventi di nuova costruzione, in quanto compatibili e necessari.

 

 

Art. 16  -  Interventi di demolizione

1.    Sono interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante.

2.    L’istanza di autorizzazione deve essere quantomeno corredata da :

a)    estratto mappa catastale, estratti degli strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, estratto aereofotogrammetrico, per un perimetro sufficiente ad individuare la localizzazione dell’intervento nel contesto;

b)   una o più planimetrie generali in scala 1:200 o 1:500 intese a rappresentare la localizzazione dell’intervento nel