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Costituzione della Repubblica Italiana |
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(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1947) |
Principi Fondamentali |
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Art. 1. L'Italia è una Repubblica
democratica fondata sul lavoro. Art.
2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale. Art.
3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Art.
4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Art.
5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art.
6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art.
7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani. Art.
8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge. Art.
9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Art.
10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute. Art.
11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo. Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. |
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PARTE I |
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TITOLO I |
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Art. 13. La libertà personale è inviolabile.
Art. 14. Il domicilio è inviolabile. Art. 15. La libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
Art. 16. Ogni cittadino può circolare e
soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo
le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di
sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da
ragioni politiche. Art. 17. I cittadini hanno diritto di
riunirsi pacificamente e senz'armi. Art. 18. I cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale. Art. 19. Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico
il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il
fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono
essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami
fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di
attività. Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione. Art. 22. Nessuno può essere privato, per
motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23. Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Art. 25. Nessuno può essere distolto dal
giudice naturale precostituito per legge. Art. 26. L'estradizione del cittadino può
essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati
politici. Art. 27. La responsabilita penale è
personale. Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. |
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TITOLO II |
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Art. 29. La Repubblica riconosce i
diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Art. 31. La Repubblica agevola con misure
economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose. Art. 32. La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti. Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e
libero ne è l'insegnamento. Art. 34. La scuola è aperta a tutti.
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TITOLO III |
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Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in
tutte le sue forme ed applicazioni. Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantita e qualita del suo lavoro e in
ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa. Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi
diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le con- dizioni di lavoro devono consentire l'adempimento
della sua essen- ziale funzione familiare e assicurare alla madre e al
bambino una speciale adeguata protezione. Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale. Art. 39. L'organizzazione sindacale è
libera. Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita
nell'ambito delle leggi che lo regolano. Art. 41. L'iniziativa economica privata è
libera. Art. 42. La proprietà è pubblica o privata.
I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. Art. 43. A fini di utilità generale la legge
può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e
salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunita di lavoratori
o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano
a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di
monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44. Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge
impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti
alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed
impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unita produttive; aiuta la piccola e la media
proprietà. Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione
sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i
mezzi piu idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere
e le finalità. Art. 46. Ai fini della elevazione economica
e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione la
Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e
nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela
il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
l'esercizio del credito. |
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PARTE II |
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TITOLO I |
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Sezione I |
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Art. 55. Il Parlamento si compone della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila
abitanti o per frazione superiore a quarantamila. Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto
a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore per
duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo
anno di età. Art. 59. È senatore di diritto e a vita,
salvo rinunzia, chi e stato Presidente della Repubblica. Art. 60. La Camera dei deputati e eletta per
cinque anni, il Senato della Repubblica per sei. Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere
hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto
il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Art. 65. La legge determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di
senatore. Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli
di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità. Art. 67. Ogni membro del Parlamento
rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato. Art. 68. I membri del Parlamento non possono
essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni. Art. 69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge. |
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TITOLO III |
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Sezione I |
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Art. 92. Il Governo della Repubblica è
composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri. Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei
ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento
nelle mani del Presidente della Repubblica. Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia
delle due Camere. Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei
ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e
coordinando l'attivita dei ministri. Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. |
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Sezione II |
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Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Art. 98. I pubblici impiegati sono al
servizio esclusivo della Nazione. |
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Sezione III |
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Art. 99. Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di
esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che
tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. Art. 100. Il Consiglio di Stato è organo di
consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione. |
TITOLO IV |
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Sezione I
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Art. 101. La giustizia è amministrata in
nome del popolo. Art. 102. La funzione giurisdizionale è
esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici
straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli
organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie,
anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla
magistratura. Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri
organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in
particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
Art. 104. La magistratura costituisce un
ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Art. 105. Spettano al Consiglio superiore
della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno
luogo per concorso. Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non
possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre
sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore
della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Art. 108. Le norme sull'ordinamento
giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. Art. 109. L'autorità giudiziaria dispone
direttamente della polizia giudiziaria. Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. |
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Sezione II |
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Art. 111. Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati. Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo
di esercitare l'azione penale. Art. 113. Contro gli atti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa. |
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TITOLO V |
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Art. 114. La Repubblica si riparte in
Regioni, Provincie e Comuni. Art. 115. Le Regioni sono costituite in enti
autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella
Costituzione. Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al
Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono
attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti
speciali adottati con leggi costituzionali. Art. 117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
Le leggi della Repubblica possono demandare alla
Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione. Art. 118. Spettano alla Regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo
quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite
dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti
locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre
funzioni amministrative. Art. 119. Le Regioni hanno autonomia
finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica,
che la coordinano con la finanza dello Stato delle Provincie e dei Comuni.
Art. 120. La Regione non può istituire dazi
d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Art. 121. Sono organi della Regione: il
Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Art. 122. Il sistema d'elezione, il numero e
i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali
sono stabiliti con legge della Repubblica. Art. 123. Ogni Regione ha uno statuto il
quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica,
stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo
Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su
leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione
delle leggi e dei regolamenti regionali. Art. 124. Un commissario del Governo,
residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni
amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate
dalla Regione. Art. 125. Il controllo di legittimità sugli
atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un
organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di
merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame
della deliberazione da parte del Consiglio regionale. Art. 126. Il Consiglio regionale può essere
sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni
di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta
o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Art. 127. Ogni legge
approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo
il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione. Art. 128. Le Provincie e i Comuni sono enti
autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della
Repubblica, che ne determinano le funzioni. Art. 129. Le Provincie e i Comuni sono anche
circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Art. 130. Un organo della Regione,
costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche
in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle
Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla
legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di
richiesta motivata, agli enti deliberanti, di riesaminare la loro
deliberazione. Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni:
Art. 132. Si può con legge costituzionale,
sentiti i Consigli regiona]i, disporre la fusione di Regioni esistenti o
la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti,
quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata
con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione
sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni,
sentita la stessa Regione. |
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TITOLO VI |
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Sezione I |
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Art. 134. La Corte Costituzionale giudica:
Art. 135. La Corte Costituzionale è composta
di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica,
per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative. Art. 136. Quando la Corte dichiara
l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione. Art. 137. Una legge costituzionale
stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi
di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici
della Corte. |
Sezione II |
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Art. 138. Le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre
mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera nella seconda votazione. Art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. |
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Disposizioni Transitorie e Finali |
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I. Con l'entrata in vigore della
Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di
Presidente della Repubblica e ne assume il titolo. II. Se alla data della elezione del
Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli
regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due
Camere. III. Per la prima composizione del Senato
della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i
requisiti di legge per essere senatori e che: IV. Per la prima elezione del Senato il
Molise e considerato come Regione a se stante, con il numero dei senatori
che gli compete in base alla sua popolazione. V. La disposizione dell'art. 80 della
Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano
oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di
convocazione delle Camere. VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore
della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio
di Stato, della Corte dei Conti e dei tribunali militari. VII. Fino a quando non sia emanata la nuova
legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione,
continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e
degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro
un anno dall'entrata in vigore della Costituzione XI. La Repubblica, entro tre anni
dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle
esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita
alle Regioni. X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia,
di cui all'articolo I 16, si applicano provvisoriamente le norme generali
del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze
linguistiche in conformita con l'articolo 6. XI. Fino a cinque anni dall'entrata in
vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare
altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche
senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo
132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni
interessate. XII. È vietata la riorganizzazione, sotto
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. XIII. I membri e i discendenti di Casa
Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici ne
cariche elettive. XIV. I titoli nobiliari non sono
riconosciuti. XV. Con l'entrata in vigore della
Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello
Stato. XVI. Entro un anno dall'entrata in vigore
della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa
delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora
esplicitamente o implicitamente abrogate. XVII. L'Assemblea Costituente sarà convocata
dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge
per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali
speciali e sulla legge per la stampa. XVIII. La presente Costituzione e promulgata
dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua
approvazione da parte dell'Assemblea Costituente ed entra in vigore il 1
gennaio 1948. |
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Legge costituzionale 9-2-63 n.2 |
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Art 56. La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale diretto. Art 57. Il Senato della Repubblica è eletto
a base regionale. Art 60. La Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sono eletti per cinque anni. |
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Legge costituzionale 22-11-67 n.2 |
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| Art. 135. La
Corte Costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo
dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative. I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile fermi in ogni casi i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Republica e contro i ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. |
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